Cassazione Penale, Sentenza n. 18943/2025 del 21/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato gli arresti domiciliari disposti dal GIP per il reato di fabbricazione e detenzione di ordigno esplosivo (art. 110 c.p., 1,2,4 l. n. 895/1967). Il ricorrente deduce tre censure: 1) insufficiente motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le sue dichiarazioni spontanee e documenti bancari provano una diversa interpretazione dei messaggi WhatsApp; 2) nullità o carenza motivazionale del provvedimento del GIP in relazione alle esigenze cautelari (art. 309 c.p.p.); 3) motivazione apparente e illogica del Tribunale del riesame, che avrebbe valorizzato la sola gravità del reato trascurando l'incensuratezza dell'indagato e il tempo intercorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché comportava una rivalutazione dei fatti e degli elementi probatori (valutazione riservata al giudice di merito). Ha confermato che le conversazioni WhatsApp, anche se criptiche, costituiscono elemento di accusa e la loro interpretazione è questione di fatto rimessa al giudice di merito. Ha ritenuto infondati i secondi motivi: il Tribunale del riesame poteva integrare la motivazione del GIP (salvo motivazione mancante o apparente) e la valutazione del pericolo di reiterazione e d'inquinamento probatorio era logicamente coerente con la gravità della condotta e i contatti dell'indagato con ambienti criminali. Conseguentemente il provvedimento cautelare è stato confermato e il ricorrente condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.; artt. 1, 2 e 4, legge n. 895/1967
Inquadramento del reato contestato: concorso nella fabbricazione e detenzione di ordigno esplosivo. La gravità del titolo di reato è elemento che contribuisce alla valutazione del pericolo sociale e della necessità della misura cautelare.
art. 309 cod. proc. pen.
Disciplina del riesame: il Tribunale del riesame può esaminare di nuovo la misura cautelare e, salvo ipotesi di motivazione mancante o apparentemente inesistente del provvedimento originario, può integrare o rielaborare la motivazione del GIP.
art. 309, comma 9 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa per denunciare la nullità del provvedimento genetico; la Corte ha però ricordato che il riesame può sanare carenze non totali di motivazione, salvo le ipotesi tassative di nullità.
art. 192, comma 3 cod. proc. pen.
Le intercettazioni possono costituire fonte diretta di prova anche senza riscontri esterni; il giudice deve però valutarne il significato secondo criteri di linearità logica. Ciò legittima l'uso di conversazioni WhatsApp come base per i gravi indizi.
art. 606, comma primo, lett. e) cod. proc. pen.
Limiti del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione: la censura è ammissibile solo se riguardi la mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è consentita la rivalutazione degli elementi di fatto.
Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifiche artt. 292 e 309 c.p.p.)
Confermata la regola secondo cui il Tribunale del riesame può integrare la motivazione del GIP se non risulta del tutto mancante o apparentemente inesistente; in presenza di motivazione mancante/apparente il riesame deve annullare il provvedimento cautelare.
Giurisprudenza della Corte (es. Sez. U. n. 11/2000, Audino e altre)
Principi consolidati: la valutazione della gravità indiziaria e l'interpretazione di linguaggi criptici sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Cassazione verifica la congruenza logico-giuridica della motivazione senza entrare nel merito probatorio.
Massime di principio
- La Cassazione non ammette che il ricorso per cassazione diventi uno strumento per riesaminare il merito degli elementi probatori: critiche alla persuasività o alla diversa valutazione degli indizi sono inammissibili se non mirano a vizi di motivazione gravi (mancanza, manifesta illogicità, contraddittorietà).
- Le conversazioni intercettate (anche WhatsApp) possono costituire diretto fondamento dei gravi indizi di colpevolezza se la loro interpretazione, anche quando criptica, è logicamente ricostruibile dal giudice di merito.
- Il Tribunale del riesame può integrare e completare la motivazione del GIP, salvo che la motivazione originaria sia del tutto mancante o apparentemente inesistente; pertanto un difetto non totale può essere sanato in sede di riesame.
- Le dichiarazioni spontanee dell'indagato e la documentazione a lui favorevole devono essere valutate dal giudice di merito; la mancata menzione puntuale di ogni documento nell'ordinanza non equivale necessariamente a carenza motivazionale quando il Tribunale abbia comunque considerato la versione alternativa nella sua decisione.
- Per la conferma di una misura cautelare possono concorrere, oltre alla gravità del reato, elementi prognostici come il rischio di reiterazione e d'inquinamento probatorio desumibili da contiguità con ambienti criminali e dalla natura dell'atto.
- In cassazione si può censurare l'assenza o l'apparente illogicità della motivazione, ma non la diversa valutazione in fatto attribuibile al giudice di merito; per ottenere revoca cautelare è quindi strategico dimostrare profili formali di nullità o carenza manifesta della motivazione, non solo una diversa interpretazione dei fatti.
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