Cassazione Penale, Sentenza n. 14484/2026 del 21/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte suprema ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato senza rinvio l'ordinanza della Corte d'appello e ha revocato la misura cautelare in atto (scarcerazione). È stato ritenuto che al 20/11/2025 non fosse pervenuta la formale domanda di estradizione né la documentazione prescritta dal Trattato, per cui il termine perentorio di 45 giorni era decorso e la detenzione non poteva proseguire.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente era sottoposto ad arresto provvisorio a fini estradizionali (mandato di arresto emesso dal Eastern District of New York) eseguito il 10/10/2025. La difesa ha chiesto la scarcerazione perché, ai sensi del Trattato di estradizione (art. X/XII) e della normativa italiana, la richiesta formale di estradizione accompagnata dalla documentazione richiesta doveva pervenire entro 45 giorni dall'arresto. Le autorità statunitensi avevano inviato note e richieste di arresto provvisorio (15/10 e 16/10/2025) e il Ministero della Giustizia italiano aveva comunicato che la domanda doveva pervenire entro 45 giorni, ma la Corte d'appello ha ritenuto che il 20/11/2025 fosse pervenuta la domanda di estradizione. In realtà quel giorno è stata trasmessa solo una "nota verbale" che annunciava la successiva trasmissione della domanda e della documentazione, senza che la documentazione giudiziaria richiesta fosse presente; pertanto il termine perentorio si è esaurito e la custodia cautelare non aveva più base legittima.
Norme richiamate
artt. 715 e 715 c.p.p.
Norme che regolano l'arresto provvisorio in relazione a mandato di arresto e alle procedure di consegna internazionale; sono state richiamate per la base giuridica dell'arresto eseguito in Italia in esecuzione del mandato di arresto straniero.
art. 703 c.p.p.
Norma richiamata nella comunicazione diplomatica come riferimento per la trasmissione della documentazione giudiziaria; in concreto la Corte ha verificato che la documentazione prevista non era pervenuta nei termini.
Trattato di estradizione tra Unione Europea e Stati Uniti d'America (25/06/2003, G.U. UE L181/27)
art. X; articolo XII (richiamo nel testo)
Il Trattato impone agli Stati Uniti di far pervenire la richiesta formale di estradizione e la documentazione prevista entro 45 giorni dall'arresto. Tale termine è perentorio e serve a impedire che l'arresto provvisorio si trasformi in detenzione prolungata senza una formale domanda di estradizione.
Trattato bilaterale Italia-USA ratificato con legge 26/05/1984 n.225
Accordo che disciplina i rapporti di estradizione tra Italia e Stati Uniti; è richiamato per il quadro di obblighi reciproci e per i requisiti formali della domanda di estradizione.
Legge 16 marzo 2009 n.25
Norma che ha ratificato i Trattati di estradizione e mutua assistenza tra Italia e USA e ha recepito indicazioni dell'accordo del 2006; il riferimento serve a collocare nel diritto interno gli obblighi derivanti dai trattati internazionali.
Massime di principio
- Il termine di 45 giorni per la trasmissione della domanda formale di estradizione e della documentazione prevista dai Trattati è perentorio: se decorre senza che pervenga la richiesta formale completa, la custodia cautelare connessa all'arresto provvisorio perde la sua base giuridica e deve essere revocata.
- Una "nota verbale" diplomatica che annuncia l'intenzione di trasmettere la domanda e la documentazione in un secondo momento non può essere considerata equivalente alla formale domanda di estradizione prescritta dal Trattato; le corti devono verificare la effettiva presenza della documentazione richiesta prima di ritenere valido il protrarsi della detenzione.
- Le decisioni giudiziarie che rigettino richieste di scarcerazione basandosi su comunicazioni incomplete o su atti amministrativi non sostitutivi della domanda giudiziaria rischiano di essere annullate in sede di legittimità; il controllo formale sul rispetto dei termini processuali internazionali è essenziale.
- In situazioni di arresto provvisorio in vista di estradizione, la difesa deve vigilare strettamente sui termini e sulla natura della documentazione per opporsi tempestivamente alla prosecuzione della custodia se la richiesta formale non è pervenuta nei termini.
- Le autorità nazionali (Ministero della Giustizia, Corti) non possono sanare l'assenza di documentazione formale ricevuta dallo Stato richiedente facendo affidamento su comunicazioni diplomatiche o promesse di invio; occorre la trasmissione effettiva degli atti previsti dal Trattato.
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