Cassazione Penale, Ordinanza n. 11095/2026 del 24/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha conseguentemente condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di condanna di merito è dunque rimasta ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna di primo grado per due furti pluriaggravati contestati ai capi d) ed e) dell'imputazione. Con il primo motivo ha dedotto mancata assunzione di una prova decisiva e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità, sostenendo in sostanza che la ricostruzione dei fatti e l'identificazione dell'autrice non sarebbero state correttamente valutate. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha però rilevato che il primo motivo riproponeva censure già formulate in appello e già confutate dalla Corte territoriale con motivazione ritenuta ampia e puntuale, soprattutto quanto alla certezza dell'identificazione dell'imputata; il secondo motivo richiedeva invece un nuovo apprezzamento del merito sulla base degli elementi fattuali, operazione non consentita in sede di legittimità, anche perché il diniego delle attenuanti generiche era stato motivato con riferimento agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi favorevoli rivalutabili.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è deducibile un motivo che si limiti a riprodurre pedissequamente censure già formulate in appello e già disattese con motivazione congrua dal giudice di merito.
- La doglianza sulla mancata assunzione di una prova decisiva e sul vizio di motivazione è inammissibile quando, nella sostanza, mira solo a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dell'identificazione dell'imputato.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con un riferimento sintetico ma congruo agli elementi ritenuti decisivi o alla mancanza di elementi positivi da rivalutare; non è consentito in cassazione sollecitare una diversa ponderazione del merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se ne ricorrono i presupposti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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