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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06448/2025 del 11/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di divisione dell'asse ereditario di una donna deceduta, proposta da chi si qualificava come unico erede testamentario di un soggetto che si assumeva fosse, a sua volta, erede legittimo della defunta in quanto coniuge. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provato il rapporto di coniugio mediante atti dello stato civile. La corte d'appello ha confermato il rigetto, affermando che la qualità di erede nella successione legittima doveva essere provata con gli atti dello stato civile e che la prova con altri mezzi era possibile solo in caso di smarrimento, distruzione o mancanza degli atti, circostanza non dimostrata. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi: violazione degli artt. 115, 116 c.p.c., 74, 565, 2697, 2700 c.c. per avere la corte d'appello ignorato documenti e una dichiarazione contenuta in un rogito notarile che avrebbero dimostrato il rapporto di coniugio; omesso esame di documenti decisivi; errore processuale per mancata valutazione delle prove documentali; violazione del principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 116 c.p.c. per non avere attribuito valore di confessione stragiudiziale a una lettera della controparte; nullità della sentenza per motivazione apparente. La controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la motivazione apparente della sentenza d'appello, ritenendo che essa avesse dato una ragione chiara e sufficiente del rigetto: in materia di successione legittima il rapporto di coniugio, quale titolo della vocazione ereditaria, deve essere provato con gli atti dello stato civile; solo se tali atti manchino, siano smarriti o distrutti, o non vi sia registrazione, è ammessa la prova con qualsiasi mezzo ex art. 452 c.c. Nel caso concreto il ricorrente non aveva dedotto né provato l'impossibilità di produrre gli atti dello stato civile, sicché correttamente la corte territoriale non ha valorizzato gli altri documenti prodotti. È stato inoltre affermato che il principio di non contestazione non può sostituire il diverso e specifico onere probatorio quando la parte offra allegazioni poco circostanziate e non giustifichi l'omessa produzione degli atti di stato civile. La censura sulla lettera come confessione è stata ritenuta nuova e comunque infondata, perché la dichiarazione era anteriore alla lite e non presentava gli elementi soggettivo e oggettivo della confessione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    individua i vizi denunciabili in cassazione; la Corte ha esaminato i motivi secondo la relativa tipologia e ha ritenuto infondati o inammissibili quelli proposti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto per la decisione in sede camerale.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera, ma deve essere coordinato con la specificità delle allegazioni e non elimina l'onere di provare la qualità di erede con gli strumenti richiesti dalla legge quando gli atti di stato civile siano disponibili.

  • art. 116 c.p.c.

    la critica sulla valutazione delle prove è stata ritenuta infondata; la lettera invocata non poteva comunque assumere valore di prova legale come confessione.

  • art. 132 c.p.c.

    la censura di motivazione apparente è stata respinta perché la sentenza impugnata conteneva una motivazione sufficiente e non meramente astratta.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. per la doglianza sulla motivazione della sentenza.

  • art. 74 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel motivo di violazione di legge, in rapporto alla prova del vincolo di coniugio rilevante ai fini successori.

  • art. 565 c.c.

    la qualità di erede nella successione legittima deriva dai rapporti di parentela o coniugio ivi indicati e deve essere provata con gli atti dello stato civile.

  • art. 2697 c.c.

    resta a carico di chi afferma la qualità di erede l'onere di provarla nei modi prescritti, salvo il caso di impossibilità di produrre gli atti di stato civile.

  • art. 2700 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo, ma non è stato riconosciuto un rilievo decisivo ai documenti notarili prodotti.

  • art. 452 c.c.

    quando gli atti dello stato civile manchino, siano distrutti o smarriti, o vi sia mancanza di registrazione/annotazione, i fatti oggetto di registrazione, inclusi matrimonio e filiazione, possono essere provati con ogni mezzo.

  • artt. 46 e 47 d.P.R. 28-12-2000 n. 445

    la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà non costituisce di per sé prova idonea della qualità di erede nei rapporti tra privati; può però rilevare ai fini della valutazione della contestazione della controparte.

  • art. 2735 c.c.

    invocato per attribuire alla lettera valore di confessione stragiudiziale, ma la Corte ha escluso che ne ricorressero i presupposti.

  • art. 13 co. 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In materia di successione legittima, la qualità di erede fondata sul vincolo di coniugio o parentela deve essere normalmente provata mediante gli atti dello stato civile; la prova libera è ammessa solo quando la produzione di tali atti sia impossibile per mancanza, distruzione, smarrimento o omessa registrazione.
  • Il principio di non contestazione non consente di superare l'onere di prova imposto dalla legge, soprattutto quando l'allegazione della parte sia generica o poco circostanziata e non siano spiegate le ragioni dell'omessa produzione degli atti richiesti.
  • La mancata contestazione specifica della controparte rileva solo in rapporto al livello di specificità dell'allegazione avversaria: quanto più l'allegazione è generica, tanto più generica può essere la contestazione.
  • Un documento contenente un riferimento al rapporto familiare o successorio non sostituisce, di regola, gli atti dello stato civile quando questi siano disponibili e non ne sia dedotta l'impossibilità di reperimento.
  • La confessione stragiudiziale richiede che la dichiarazione sia resa con consapevolezza di ammettere un fatto sfavorevole al dichiarante e favorevole all'altra parte; tali elementi vanno valutati nel momento in cui la dichiarazione è resa e non possono sussistere, neppure in via logica, per dichiarazioni anteriori alla nascita della controversia.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza espone una ratio chiara e comprensibile, anche se non esamina analiticamente tutte le prove ritenute irrilevanti alla luce della questione preliminare decisa.

Come è indicizzato

MaterieSuccessione legittimaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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