Ordinanza n. 7560/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, Sezione Prima, n. 23/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento di € 6.640,01 riferita a due cartelle relative al prelievo supplementare per quote latte e alla relativa sanzione per la campagna lattiera 2014; in appello è impugnata la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 23/2024
Esito
La controversia
L’agricoltore ha proposto appello contro la sentenza che aveva dichiarato in parte inammissibile e per il resto respinto il ricorso contro l’intimazione di pagamento n. 115 2023 9002799712000. L’intimazione riguarda la cartella notificata l’8 maggio 2018 per la sanzione amministrativa e la maggiorazione per il ritardato pagamento del prelievo supplementare sulle quote latte della campagna 2014 e la cartella notificata il 21 giugno 2018 per il mancato pagamento del prelievo supplementare sulle consegne della medesima campagna. Dopo un precedente rinvio per consentire la presentazione dell’istanza di adesione alla procedura transattiva prevista dall’art. 10-ter del d.l. n. 69/2023, come modificato dalla legge n. 502/2024, l’appellante ha chiesto un ulteriore rinvio, rappresentando di aver ricevuto una proposta transattiva del MASAF e che la procedura era ancora in corso.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha deciso i motivi di appello né confermato o riformato la sentenza di primo grado. Ha respinto la richiesta di un ulteriore rinvio dell’udienza, rilevando che non era nota la data di conclusione della procedura transattiva e che non ricorreva quindi un caso eccezionale ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. Ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, anche per una migliore gestione dei ruoli di udienza. Non è indicata una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
non ricorra un caso eccezionale che consente ai sensi dell’art. 73, comma 1 bis, c.p.a. la concessione di un ulteriore rinvio della causa
Un ulteriore rinvio dell’udienza può essere concesso solo in presenza di un caso eccezionale; l’incertezza sulla data di conclusione della procedura transattiva non integra, nella fattispecie, tale presupposto.
Massime di principio
- L’ulteriore rinvio di una causa ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a. richiede la sussistenza di un caso eccezionale; la pendenza di una procedura transattiva, quando non sia nota la data della sua conclusione, non basta di per sé a giustificarlo.
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