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Cassazione Penale, Ordinanza n. 34359/2026 del 24/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza del 2 dicembre 2025 della Corte d'appello di Torino, che aveva riformato la precedente sentenza assolutoria e lo aveva condannato per evasione. Il primo motivo contestava l'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero per asserita mancanza di specificità. Un ulteriore motivo riguardava l'esclusione, in appello, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., applicata dal primo giudice. La sentenza riferisce che l'allontanamento era stato apprezzabile per entità e finalizzato alla commissione di un furto; non indica ulteriori dettagli fattuali, la pena inflitta né la durata o le modalità dell'allontanamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sull'ammissibilità dell'appello del pubblico ministero, poiché l'impugnazione aveva confutato in modo sintetico ma esaustivo le ragioni della sentenza assolutoria. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il motivo relativo all'art. 131-bis c.p.: la Corte d'appello aveva motivato congruamente l'esclusione della particolare tenuità valorizzando l'entità dell'allontanamento e la sua finalizzazione alla commissione di un furto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 385 c.p.

    Visti gli atti e la sentenza impugnata, di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.;

    La norma individua il reato per il quale l'imputato è stato condannato; la decisione non ne sviluppa un'interpretazione sostanziale.

  • art. 131-bis c.p.

    Ritenuto che il motivo di impugnazione avente ad oggetto l'esclusione, in secondo grado, della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. applicata dal primo Giudice, è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata reso una motivazione più che congrua, valorizzando, a supporto del carattere non inoffensivo della evasione, la entità dell'allontanamento e la finalizzazione di esso alla commissione di un furto;

    Nel caso esaminato, l'entità dell'allontanamento e la sua finalizzazione alla commissione di un furto sostengono la valutazione di non inoffensività del fatto e l'esclusione della causa di non punibilità.

Massime di principio

  • L'appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia e non argomenta esplicitamente critiche alle ragioni di fatto o di diritto della decisione impugnata; il grado di specificità richiesto è proporzionato a quello della motivazione contestata. Un'impugnazione formulata sinteticamente è tuttavia specifica se confuta in modo esaustivo quelle ragioni.
  • Nel valutare la particolare tenuità dell'evasione, l'entità dell'allontanamento e la finalizzazione della condotta alla commissione di un furto possono fondare il giudizio di non inoffensività del fatto e giustificare l'esclusione della causa di non punibilità.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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