Cassazione Civile, Sentenza n. 20130/2023 del 13/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Truglia aveva convenuto Esposito in giudizio per ottenere, a seguito dell'inadempimento della promittente venditrice, la sentenza di trasferimento immobiliare. Il Tribunale rigettò la domanda; la Corte d'appello di Catanzaro confermò il rigetto per intervenuta prescrizione ritenendo non provata la ricezione delle raccomandate del 22 marzo e del 28 agosto 2006. Truglia propose ricorso per cassazione e poi ricorso per revocazione della sentenza della Corte di Cassazione che aveva dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso principale (assorbendo il secondo). Con il ricorso per revocazione il ricorrente denunciava errori percettivi e di valutazione della Corte circa la qualificazione delle raccomandate (sosteneva fossero raccomandate ordinarie inviate da terzi e non raccomandate dell'ufficiale giudiziario), la mancata valutazione dei documenti e l'erronea ritenuta assorbimento del secondo motivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che le censure proposte attengano a valutazioni di diritto e di merito o a qualificazioni probatorie non riconducibili all'errore di fatto previsto dall'art. 391‑bis c.p.c., sicché non ricorrevano i presupposti per la revocazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità (compensi Euro 1.500,00 oltre spese forfettarie 15%, esborsi Euro 200,00 e accessori di legge) e ha dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Norme richiamate
art. 8, commi 2 e 3, legge n. 890 del 1982
La Corte territoriale aveva richiamato tale norma con riferimento alle formalità dell'avviso di ricevimento; la Cassazione ha osservato che la disciplina dell'art. 8 si riferisce alle notificazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario e alle relative raccomandate 'verdi', mentre non è applicabile, salvo casi particolari, alle raccomandate ordinarie del servizio postale. Tuttavia la Corte ha rilevato che, anche prescindendo dall'eventuale errata applicazione di questa norma, la documentazione prodotta era carente e non provava l'effettiva ricezione.
art. 1335 cod. civ.
Rinvio alla presunzione di conoscenza del contenuto del plico in caso di ricezione; la Corte territoriale aveva valutato l'idoneità delle raccomandate a interrompere la prescrizione ai sensi di tale norma, ma ha escluso tale efficacia in mancanza di prova della ricezione.
art. 391‑bis c.p.c.
La Corte ha richiamato il principio secondo cui la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione è ammessa per errore di fatto: l'errore revocatorio richiede che la decisione sia fondata su un fatto inesistente o su una realtà processuale diversa; sono invece esclusi dalla revocazione gli errori di valutazione o di interpretazione delle risultanze processuali.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 13 DPR 115/2002, comma 1‑quater)
Disposizione che prevede l'obbligo, nei casi previsti, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale onere a carico del ricorrente.
decreto‑legge 29 dicembre 2022, n. 198 (richiamo a proroghe norme procedurali)
Citato per giustificare la trattazione in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ai sensi delle proroghe normative che hanno disposto modalità particolari di trattazione.
Massime di principio
- La revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione richiede un errore di fatto ai sensi dell'art. 391‑bis c.p.c.; non sono ammissibili richieste di revocazione basate su diverse valutazioni giuridiche o critiche sull'apprezzamento delle prove già compiuto dalla Corte.
- La semplice disputa sull'applicabilità di una norma (es. art. 8 legge 890/1982) o la diversificata qualificazione di documenti postali non integra automaticamente un errore revocatorio se costituiscano valutazioni o interpretazioni delle risultanze processuali.
- Per interrompere la prescrizione mediante raccomandate occorre una prova idonea della ricezione da parte del destinatario: la documentazione deve mostrare chiaramente l'avviso di ricevimento o altre attestazioni valide. Annotazioni incomplete o carenti sul frontespizio della busta non sono di per sé sufficienti a provare la consegna.
- Va distinta la raccomandata dell'ufficiale giudiziario (formalità specifiche e diverse implicazioni probatorie) dalla raccomandata del servizio postale ordinario; la scelta e la corretta qualificazione del mezzo di notifica influiscono sulla prova dell'interruzione della prescrizione.
- Chi impugna una decisione in Cassazione o chiede la sua revoca deve concentrare le censure su fatti oggettivi e documenti comprovabili che dimostrino l'errore di fatto, altrimenti la censura verrà considerata un sindacato di merito e dichiarata inammissibile.
- Il rigetto della revocazione può comportare la condanna alle spese e l'applicazione di oneri aggiuntivi (contributo unificato duplicato) previsti dalla normativa vigente.
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