L.R. Molise 12/2009
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 19, ad oggetto: "Norme integrative della disciplina in materia di trasporto pubblico locale"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Molise n. 12/2009 modifica la disciplina degli affidamenti del trasporto pubblico locale, fissando regole per gare, requisiti dei partecipanti, subappalto e subentro del personale, e abroga un comma dell’art. 14 della l.r. 19/2000. È entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Modifiche alla disciplina regionale del trasporto pubblico locale in Molise
Modifiche alla disciplina del trasporto pubblico locale in Molise
La legge regionale interviene sulla l.r. Molise 24 marzo 2000, n. 19, aggiornando le regole per l’affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano e urbano, nonché alcuni profili connessi a subappalto e trasferimento del personale in caso di subentro.
Affidamento dei servizi e programmazione delle reti
Per il trasporto pubblico urbano, prima dell’avvio delle procedure di gara i Comuni devono sottoscrivere con la Regione un’intesa per individuare le risorse regionali destinate al servizio per l’intero periodo del bando. Le reti dei servizi urbani, anche se già approvate, devono essere razionalizzate in rapporto allo stanziamento di bilancio regionale e nuovamente approvate dalla Regione. Sono inoltre abrogate le norme regionali incompatibili.
Per il trasporto pubblico locale extraurbano l’affidamento avviene tramite gara a procedura ristretta, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, in base al d.lgs. n. 163/2006 e successive modifiche.
Assetto della gara e soggetti ammessi
La rete regionale dei servizi minimi extraurbani è posta a gara in un unico lotto. Per il servizio urbano, invece, il Comune competente mette a gara la rete urbana di traffico approvata dalla Regione.
Possono partecipare alla gara i soggetti previsti dal d.lgs. n. 163/2006; analogamente, requisiti di partecipazione e disciplina di gara sono quelli stabiliti dalla medesima normativa statale.
Requisiti per la partecipazione alle gare extraurbane
Per concorrere alla gara del trasporto pubblico locale extraurbano gli offerenti devono possedere:
- idonea capacità tecnica e professionale secondo la normativa vigente;
- esperienza documentata di svolgimento, in forma singola o associata, negli ultimi tre anni, di attività di trasporto pubblico locale per una percorrenza annua non inferiore al 10% dei chilometri della rete dei servizi minimi posti a gara;
- adeguata capacità economica e finanziaria.
La capacità economico-finanziaria può essere dimostrata, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006, mediante:
- bilancio dell’impresa, singola o associata, da cui risulti un valore della produzione, per attività di trasporto pubblico locale, non inferiore a 4 milioni di euro in ciascuno degli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando;
- referenze rilasciate da almeno due istituti bancari idonee a dimostrare la capacità finanziaria.
Esecuzione del contratto, cessione e subappalto
L’aggiudicatario deve eseguire direttamente il servizio. Il contratto di servizio non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto consentito dalla normativa vigente.
È ammesso il subappalto entro il limite massimo del 30% dell’importo complessivo del contratto, previa autorizzazione dell’ente affidante. Il bando di gara deve indicare espressamente le parti della rete dei servizi minimi che possono essere subappaltate. L’impresa subaffidataria deve possedere i requisiti per l’accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada e rispettare tutta la normativa vigente in materia di trasporto pubblico.
Subentro aziendale e tutela del personale
In caso di subentro di azienda, a qualunque titolo e anche a seguito di procedure concorsuali di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, il trasferimento del personale in forza all’impresa cessante è regolato dall’art. 26 dell’allegato A al R.D. n. 148/1931, esteso al personale delle filovie urbane ed extraurbane e delle autolinee urbane dalla l. n. 628/1952.
L’impresa subentrante deve garantire, al momento del subentro, l’applicazione dei contratti in essere nell’azienda cedente, salvo adeguarli o migliorarli. Le parti a livello aziendale devono negoziare le modalità di armonizzazione in presenza di trattamenti differenziati.
Abrogazione e decorrenza
È abrogato il comma 2 dell’art. 14 della l.r. n. 19/2000.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
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