L.R. Molise 16/2009
Interventi per la promozione e lo sviluppo del Sistema Cooperativo del Molise
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Molise l’albo regionale delle cooperative, i raccordi con servizi socio-sanitari, formazione e politiche del lavoro, e un sistema di incentivi per capitalizzazione, investimenti, nascita di nuove cooperative, associazioni regionali e consorzi fidi. Prevede piano annuale, SICR, Commissione regionale e abroga le precedenti leggi regionali in materia.
Promozione e sostegno del sistema cooperativo molisano
Promozione e sviluppo del sistema cooperativo in Molise
La legge valorizza la cooperazione a mutualità prevalente e, più in generale, le società cooperative e i loro consorzi aventi sede e operatività in Molise. La disciplina mira a sostenere innovazione, occupazione, inclusione sociale e sviluppo delle aree svantaggiate del territorio regionale.
Ambito di applicazione e criteri generali
La Regione riconosce la funzione sociale della cooperazione senza fini di speculazione privata e prevede interventi a favore delle cooperative iscritte nell’Albo nazionale delle cooperative, nelle sezioni delle cooperative a mutualità prevalente e delle cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. Le cooperative a mutualità prevalente hanno priorità negli incentivi. Sono escluse dagli incentivi le cooperative operanti in settori già disciplinati da specifiche leggi regionali in materia di cooperazione.
Albo regionale delle società cooperative e dei consorzi
È istituito presso la struttura regionale competente l’albo regionale delle società cooperative e dei loro consorzi. L’iscrizione è requisito essenziale per ottenere agevolazioni, incentivi e altri benefici regionali.
Possono iscriversi le cooperative e i consorzi:
- con maggioranza di soci residenti in Molise;
- con sede legale e operativa nel territorio regionale;
- in possesso dei requisiti mutualistici previsti dalla legge.
L’albo è articolato in categorie, tra cui produzione e lavoro, lavoro agricolo, sociali, conferimento prodotti agricoli e allevamento, edilizie e abitazione, pesca, consumo, dettaglianti, trasporto, consorzi cooperativi, consorzi agrari, banche di credito cooperativo, consorzi e cooperative di garanzia e fidi, e altre cooperative. Le cooperative sociali devono rispettare i requisiti del decreto legislativo n. 155/2006 e sono articolate in tre sottosezioni:
- A: cooperative sociali che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;
- B: cooperative che svolgono attività diverse finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate o fragili;
- C: consorzi di cooperative sociali.
Per evitare duplicazioni nella compagine sociale è prevista un’anagrafe informatizzata dei soci.
Domanda di iscrizione e documentazione richiesta
L’iscrizione si ottiene con domanda alla Direzione regionale competente in materia di cooperazione, corredata da documentazione che attesti atto costitutivo, statuto conforme, iscrizione camerale, elenco soci e cariche sociali, ultimo verbale di revisione se esistente, assenza di ineleggibilità e incompatibilità degli amministratori, relazione sull’attività e sui programmi, attività prevalente, documento del presidente e dichiarazioni sugli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e privacy.
Per le cooperative sociali sono richieste ulteriori dichiarazioni specifiche per le sottosezioni A, B e C. Per il servizio di assistenza domiciliare restano fermi i requisiti professionali già previsti dalla normativa regionale sul settore anziani.
L’iscrizione è negata se risultano soci aderenti contemporaneamente a più cooperative con finalità concorrenti. L’ammissione o il diniego sono adottati dopo istruttoria del servizio competente. L’albo è pubblicato annualmente nel Bollettino Ufficiale regionale.
Obblighi successivi all’iscrizione e cancellazione
Le cooperative iscritte devono comunicare entro 15 giorni dall’approvazione del bilancio ogni variazione dei dati dichiarati e trasmettere il verbale di revisione ordinaria.
La cancellazione dall’albo è disposta in caso di:
- cessazione dell’attività, liquidazione, scioglimento o estinzione;
- perdita dei requisiti di iscrizione;
- mancata osservanza degli obblighi di comunicazione;
- perdita della prevalenza per oltre 24 mesi o cancellazione dall’albo nazionale delle cooperative a mutualità prevalente;
- mancato rispetto delle condizioni sulla posizione del socio lavoratore;
- mancato svolgimento di attività per 48 mesi.
La cancellazione comporta la risoluzione delle convenzioni previste dal regolamento attuativo. Il provvedimento è comunicato alle cooperative, alla Camera di commercio e pubblicato per estratto sul BURM.
Coordinamento con servizi socio-sanitari, formazione e lavoro
La Regione integra la cooperazione nei propri strumenti di programmazione socio-sanitaria, formativa e occupazionale.
Per i servizi socio-sanitari, la cooperazione può assumere un ruolo specifico e prioritario nei settori individuati dalla programmazione regionale, con indirizzi volti a valorizzare la qualità delle offerte nelle procedure di affidamento e il sostegno alle cooperative sociali nel rispetto della normativa sui contratti pubblici, sul sistema integrato dei servizi sociali e sulle regole regionali di autorizzazione, accreditamento e compartecipazione degli utenti.
In materia di formazione professionale, la Regione favorisce:
- il raccordo tra strutture formative e cooperative per formazione di base e aggiornamento;
- iniziative formative per lavoratori svantaggiati, anche con fondi europei;
- iniziative autonome delle cooperative per qualificare personale e amministratori, anche in forma consorziata.
La Regione può promuovere tirocini formativi ai sensi del decreto ministeriale n. 142/1998.
Quanto alle politiche attive del lavoro, le cooperative sono considerate soggetti privilegiati per sviluppare nuova occupazione, sia nelle categorie indicate dal decreto ministeriale 23 giugno 2004 sia a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro. Sono previsti anche interventi per riconoscere la formazione sul lavoro svolta dalle cooperative.
Il coordinamento tra questi ambiti è affidato a un tavolo tecnico presso il servizio regionale competente in materia di occupazione, a supporto della Commissione regionale della cooperazione.
Commissione regionale della cooperazione
È istituita presso la Giunta regionale la Commissione regionale della cooperazione, che dura per l’intera legislatura e viene rinnovata secondo la normativa regionale sulle nomine. Ne fanno parte l’Assessore competente o un delegato, un esperto di cooperazione, il responsabile del servizio competente, un rappresentante per ciascuna organizzazione regionale riconosciuta delle associazioni cooperative e il responsabile dell’Ufficio promozione e tutela della cooperazione, che svolge anche funzioni di segretario.
La Commissione può avvalersi di esperti esterni e dirigenti regionali. I componenti esterni hanno diritto solo all’indennità di missione e al rimborso spese di viaggio nei limiti previsti per i dirigenti regionali.
I compiti principali sono:
- proporre indirizzi e iniziative per attuare la legge;
- favorire i rapporti tra istituzioni e sistema cooperativo;
- esprimere pareri sul piano annuale di attuazione e sulla ripartizione della spesa regionale;
- proporre azioni positive per persone svantaggiate e per la partecipazione femminile;
- promuovere studi, pubblicazioni, seminari e manifestazioni di divulgazione.
È inoltre prevista una conferenza regionale sulla cooperazione con cadenza triennale.
Incentivi per la capitalizzazione delle cooperative
La Regione sostiene la capitalizzazione delle cooperative e dei consorzi con un fondo di rotazione che concede finanziamenti senza interessi in rapporto al capitale sociale versato.
Per le nuove cooperative o nuovi consorzi il finanziamento è pari a 5 volte il capitale sociale versato; per quelli già costituiti è pari a 2 volte l’incremento del capitale versato nell’anno solare precedente la richiesta. L’erogazione richiede convenzione secondo lo schema del piano annuale e fideiussione a favore della Regione. Il rimborso avviene in 6 rate semestrali con scadenza 30 giugno e 31 dicembre. Gli aiuti sono concessi nel regime “de minimis”.
Contributi per investimenti e innovazione
La Regione concede contributi per investimenti delle cooperative e dei loro consorzi in due forme:
- contributo una tantum pari al valore attuale del concorso sugli interessi nella misura del 70% del tasso ufficiale di riferimento per mutui o leasing fino a 10 anni, relativi a investimenti materiali e immateriali;
- contributo in conto capitale pari al 30% del costo ammissibile per investimenti innovativi.
Sono ammissibili, tra gli investimenti materiali, immobili strumentali, attrezzature, autoveicoli produttivi, macchine d’ufficio, acquisto di aziende e rami di azienda; tra gli immateriali, marchi, avviamento, software, progettazione e collegamenti telematici, consulenze su organizzazione, marketing e innovazione tecnologica.
Per gli investimenti innovativi sono agevolabili costi di ricerca e sviluppo, macchinari e attrezzature innovative, brevetti, licenze o marchi, e certificazione dei sistemi ambientali. Anche questi aiuti rientrano nel regime “de minimis”.
Sostegno alla nascita di nuove cooperative
Le nuove cooperative costituite prima di ciascun piano annuale possono ricevere contributi a fondo perduto e finanziamenti agevolati per lo sviluppo di nuove attività e nuova occupazione.
Il contributo a fondo perduto può riguardare:
- investimenti, in misura proporzionale a soci lavoratori e dipendenti;
- spese di gestione del primo anno, escluso il costo del lavoro;
- assistenza tecnica tramite tutor nella fase di avvio.
Il contributo sugli investimenti può arrivare al 50% della spesa, nei limiti del piano annuale; quello sulle spese di gestione è pari al 25% delle spese effettive; il tutoraggio può durare fino a 12 mesi.
Il finanziamento agevolato, a valere su fondo di rotazione, copre fino all’80% delle spese previste, a un tasso pari a un quarto del tasso di riferimento, per una durata massima di 10 anni e nei limiti del regime “de minimis”. Può finanziare formazione e sviluppo delle risorse umane, investimenti in beni e immateriali, qualità, adeguamenti in materia di sicurezza e privacy, scorte entro il limite del 30% dell’investimento e iniziative consortili integrate.
La Regione può inoltre attivare fondi di garanzia fino al 50% del finanziamento bancario, affidandone la gestione a FINMOLISE S.p.A. e Cooperfidi. Le agevolazioni non sono cumulabili con benefici concessi per il medesimo titolo. La gestione del fondo di rotazione è affidata a FINMOLISE S.p.A.
Hanno priorità le richieste di consorzi e cooperative della sottosezione B e le cooperative di servizi intercomunali. La concessione avviene entro il tetto previsto dal piano e previa presentazione di uno specifico progetto.
Sostegno alle organizzazioni regionali della cooperazione e ai consorzi fidi
La Regione finanzia le organizzazioni regionali delle associazioni cooperative riconosciute con decreto ministeriale per attività di promozione della cultura cooperativa, qualificazione dei quadri dirigenti, divulgazione del metodo cooperativo, assistenza tecnica e sindacale, servizi di supporto gestionale, ricerca e documentazione, attività statistiche e scambi di buone pratiche sul territorio regionale.
Le organizzazioni predispongono ogni anno i programmi entro il 31 marzo. I contributi sono liquidati nella misura del 50% a saldo sulla base delle spese effettivamente sostenute e rendicontate entro il 31 dicembre dell’anno di esercizio.
È inoltre sostenuto il Consorzio fidi regionale per la cooperazione - Cooperfidi Molise e gli altri consorzi fidi regionali con sede in Molise, mediante contributi al fondo rischi e alla ricapitalizzazione. Gli statuti devono prevedere garanzie per affidamenti e finanziamenti bancari, destinazione esclusiva dei fondi rischi alla prestazione di garanzie, assenza di scopo di lucro e divieto di distribuzione di utili.
L’importo massimo delle operazioni di credito e le modalità del regime di aiuto sono definiti dal piano annuale. I consorzi devono trasmettere alla Giunta, entro 60 giorni dall’approvazione, il bilancio e la documentazione su utilizzo dei fondi e operazioni garantite. Gli atti attuativi che disciplinano i regimi di aiuto producono effetti solo dopo la pubblicazione nel BURM dei relativi pareri favorevoli della Commissione europea a seguito di notifica.
Piano annuale di attuazione
La Giunta regionale, sentita la Commissione regionale della cooperazione, approva un piano annuale che determina gli interventi da attuare, le risorse e i criteri operativi. Il piano definisce, tra l’altro:
- gli interventi affidati alle organizzazioni regionali del movimento cooperativo;
- i criteri di ripartizione delle risorse;
- gli schemi di convenzione;
- le modalità di domanda e istruttoria;
- i criteri di valutazione;
- tipologie e limiti dei costi ammissibili;
- l’eventuale cumulabilità con altre agevolazioni;
- tempi e modalità di attuazione;
- controlli, revoche e recupero delle somme.
Sistema Informativo sulla Cooperazione Regionale (SICR)
È istituito il SICR presso la Direzione generale regionale competente, con attività affidate all’Agenzia regionale Molise Lavoro. Il sistema raccoglie ed elabora dati economici, storici e sociologici sulla cooperazione molisana, monitora occupazione, forme di lavoro, innovazione, formazione e strategie imprenditoriali, e aggiorna la banca dati tramite l’albo regionale.
L’Agenzia regionale Molise Lavoro pubblica e diffonde un report semestrale delle attività svolte.
Disposizioni transitorie, finali e abrogazioni
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere approvato il regolamento attuativo. La Commissione regionale della cooperazione deve essere costituita entro 180 giorni. In via transitoria, entro 90 giorni la Giunta approva un primo piano annuale, individuando obiettivi strategici e risorse.
L’accesso ai benefici è riservato alle cooperative iscritte all’albo che operino in settori rientranti nel campo di applicazione del regolamento europeo sugli aiuti “de minimis”.
Sono abrogate la legge regionale 11 novembre 2005, n. 41, e la legge regionale 22 marzo 2000, n. 17.
Clausola valutativa e copertura finanziaria
La Giunta regionale presenta al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione sull’attuazione della legge e sui risultati ottenuti, con dati su risorse impiegate, beneficiari, domande escluse, interventi finanziati, effetti sull’occupazione, impatto territoriale e rapporto con altri strumenti di programmazione regionale, statale e comunitaria.
Per la prima applicazione gli oneri sono coperti con parte dello stanziamento iscritto al bilancio regionale 2009; per gli esercizi successivi si provvede con le manovre finanziarie annuali.
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