Tribunale, Ordinanza T-361/24
Order of the General Court (Eighth Chamber) of 13 February 2025. — Reckitt Benckiser Finish BV v European Union Intellectual Property Office. — EU trade mark – Application for an EU figurative mark representing a cleaning capsule – Absolute ground for refusal – No distinctive character – Article 7(1)(b) of Regulation (EU) 2017/1001 – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-361/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge con ordinanza il ricorso di Reckitt Benckiser Finish BV contro la decisione dell’EUIPO che aveva negato la registrazione di un marchio figurativo raffigurante una capsula per lavastoviglie. Secondo il Tribunale, il segno non si discosta in modo significativo dalle forme comuni del settore e la sfera rossa non è percepita dal consumatore come indicatore di origine commerciale. La presenza di precedenti registrazioni simili non è sufficiente a imporre una diversa conclusione.
Tutela del marchio UE: un segno figurativo raffigurante una capsula detergente è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001
La questione giuridica
Se un segno figurativo che rappresenta l’aspetto di una capsula per lavastoviglie, composta da segmenti colorati e da una sfera rossa visibile, sia idoneo a svolgere la funzione essenziale di indicare l’origine التجارية dei prodotti oppure debba essere escluso dalla registrazione per mancanza di carattere distintivo; inoltre, se eventuali precedenti registrazioni di segni simili possano vincolare l’EUIPO.
Principio di diritto
Un segno figurativo che si limita a rappresentare la forma abituale di una capsula detergente, con segmenti e colori percepiti come elementi funzionali o decorativi e non come indicazione dell’origine commerciale, è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 2017/1001; la visibilità di un elemento figurativo, da sola, non basta a renderlo distintivo se il pubblico lo percepisce come parte del prodotto. La Corte conferma inoltre che l’EUIPO non è vincolato da eventuali decisioni precedenti favorevoli relative a segni simili, poiché la legittimità delle decisioni di registrazione si valuta solo alla luce del regolamento e della giurisprudenza.
Norme richiamate
- Articolo 263 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 7, paragrafo 3
- Regolamento (UE) 2017/1001, articoli 66-71
Marchio figurativo raffigurante una capsula detergente
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 263 TFUE proposto da Reckitt Benckiser Finish BV contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 17 maggio 2024. Il Tribunale decide con ordinanza motivata, ritenendo la causa manifestamente priva di fondamento in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura.
Fatti e procedimento amministrativo
La società ricorrente aveva chiesto la registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo per prodotti di classe 3, tra cui detergenti per lavastoviglie, brillantanti, agenti sbiancanti, decalcificanti e preparazioni per la pulizia. L’esaminatore aveva respinto la domanda per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001. La commissione di ricorso ha confermato il diniego, osservando che il segno rappresentava l’aspetto esteriore di una capsula per lavastoviglie, con segmenti bianchi, blu e rossi, e che l’elemento rosso non conferiva al segno, nel suo insieme, una distintività sufficiente. La questione relativa all’eventuale carattere distintivo acquisito mediante l’uso, ex articolo 7, paragrafo 3, è stata rinviata all’esaminatore.
Domanda giudiziale
La ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione dell’EUIPO, sostenendo essenzialmente che la commissione di ricorso avesse errato nel negare carattere distintivo alla sfera rossa visibile nel segno e nel non considerare rilevante la prassi decisionale precedente dell’EUIPO, che avrebbe registrato segni analoghi.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama:
- l’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001, che esclude dalla registrazione i segni privi di carattere distintivo;
- l’articolo 7, paragrafo 3, sul carattere distintivo acquisito con l’uso;
- gli articoli 66-71 del medesimo regolamento, relativi alle commissioni di ricorso;
- l’articolo 126 del regolamento di procedura, che consente di decidere con ordinanza motivata quando il ricorso è manifestamente infondato.
Il Tribunale ribadisce la giurisprudenza consolidata secondo cui un marchio ha carattere distintivo solo se consente al pubblico di identificare l’origine commerciale dei prodotti e di distinguerli da quelli di altre imprese. Per i marchi tridimensionali e per i marchi figurativi che riproducono l’aspetto del prodotto, il consumatore medio non è abituato a desumere l’origine commerciale dalla sola forma; pertanto, solo un segno che si discosti in modo significativo dalle consuetudini del settore può superare il vaglio dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b).
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale osserva che la commissione di ricorso aveva già accertato che il segno richiesto rappresentava una capsula detergente standard, composta da segmenti cromatici e da una sfera rossa, e che tali elementi corrispondevano a una configurazione presente sul mercato. La funzione dei diversi segmenti e colori era percepita come funzionale o decorativa, poiché richiamava i diversi ingredienti attivi del prodotto, non la sua origine imprenditoriale.
Quanto alla sfera rossa, il Tribunale rileva che la ricorrente non contesta realmente che essa sia percepita come parte della capsula e che, nel settore, siano già presenti capsule con elementi sferici. La mera evidenza visiva dell’elemento non è sufficiente a farne un segno distintivo, se il pubblico lo interpreta come componente del prodotto e non come indicatore commerciale.
Il Tribunale respinge anche l’argomento fondato su precedenti registrazioni di segni simili. Richiama infatti la giurisprudenza secondo cui le decisioni dell’EUIPO in materia di registrazione sono adottate nell’esercizio di poteri vincolati e non discrezionali: la loro legittimità va valutata solo alla luce del regolamento 2017/1001 e dell’interpretazione datane dal giudice dell’Unione, non sulla base di una prassi amministrativa precedente. Inoltre, le commissioni di ricorso non sono vincolate dalle decisioni di organi inferiori dell’EUIPO.
Decisione e spese
Il Tribunale conclude che il motivo unico è manifestamente infondato in diritto e, di conseguenza, respinge integralmente il ricorso. Quanto alle spese, dispone che ciascuna parte sopporti le proprie, poiché l’EUIPO aveva chiesto la condanna della ricorrente solo nell’ipotesi di celebrazione dell’udienza, evenienza che non si è verificata.
Principio affermato
Per ottenere la registrazione di un marchio figurativo che riproduce la forma del prodotto, non basta che uno dei suoi elementi sia ben visibile o cromaticamente marcato: occorre che il segno, considerato nel suo insieme, si discosti in modo significativo dalle forme usuali del settore e sia idoneo a essere percepito dal pubblico come indicazione di origine imprenditoriale. Le eventuali registrazioni pregresse di segni analoghi non vincolano l’EUIPO né possono fondare, da sole, il diritto alla registrazione.
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