Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1369/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202502647

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Padova, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta docente per l’anno scolastico 2020/2021 e ordinato l’accredito di 500 euro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, non impugnata e notificata al Ministero, con la quale era stato accertato il suo diritto al beneficio previsto dall’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e il Ministero era stato condannato a costituire la carta elettronica e ad accreditarvi 500 euro per l’anno scolastico 2020/2021. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il Ministero, pur ritualmente intimato, non si è costituito né ha dimostrato l’avvenuto adempimento. Sono state chieste l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la fissazione di un termine, la nomina di un commissario ad acta e l’eventuale imposizione di una somma per ogni violazione o ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto ammissibile l’azione, poiché il titolo esecutivo era una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, la sentenza era stata notificata al Ministero e risultava decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha inoltre affermato che le statuizioni ineseguite di una sentenza del giudice ordinario possono essere attuate mediante il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., quando impongano alla pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Nel merito, accertata l’assenza di prova dell’adempimento, ha ordinato al Ministero di accreditare sul portafoglio carta docente del ricorrente 500 euro entro sessanta giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Direttore della competente Direzione generale ministeriale quale commissario ad acta, con facoltà di delega e subdelega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni per provvedere su istanza del ricorrente. Non ha riconosciuto, allo stato, la somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo sufficiente la nomina del commissario, ma ha lasciato salva una successiva valutazione in caso di mancata collaborazione dell’Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 400 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza; il giudice l’ha applicata ordinando l’esecuzione del giudicato, nominando il commissario ad acta e valutando la richiesta di somma per ogni violazione o ritardo ai sensi del comma 4, lett. e).

  • art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.

    al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica Amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato

    Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per ottenere l’attuazione delle statuizioni ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando impongano un obbligo di conformazione alla pubblica amministrazione.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce, nel caso esaminato, presupposto di ammissibilità dell’azione esecutiva nei confronti dell’amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto al beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, oggetto dell’accredito disposto in ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione delle statuizioni rimaste ineseguite contenute in una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando la sentenza imponga alla pubblica amministrazione un obbligo di conformarsi al giudicato nel caso deciso.
  • Nei confronti della pubblica amministrazione, la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 costituiscono presupposti di ammissibilità dell’azione di ottemperanza, quando applicabili.
  • In sede di ottemperanza, qualora l’amministrazione non dimostri di avere adempiuto all’obbligo risultante dal giudicato, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta, allo stato, misura sufficiente a fronteggiare il persistente inadempimento, senza necessità di riconoscere contestualmente la somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale misura può essere rivalutata successivamente in caso di mancata collaborazione dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MateriePersonale scolasticoGiudizio di ottemperanza
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.