Cassazione Civile, Ordinanza n. 06468/2025 del 11/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Un erede conveniva davanti al tribunale la madre e la sorella chiedendo la divisione delle risorse finanziarie facenti parte dell’asse ereditario del padre. Le convenute opponevano che, per i profili relativi alle risorse finanziarie, la successione era già stata definita da una scrittura privata sottoscritta tra le parti il 21 dicembre 2003, riservando le questioni immobiliari ad altra sede. Il tribunale e poi la corte d’appello ritenevano che quella scrittura avesse regolato in modo complessivo gli aspetti successori relativi ai beni mobili-finanziari. Il ricorrente proponeva tre motivi: (1) violazione degli artt. 1362 ss. c.c. in relazione all’art. 1414 c.c., sostenendo che la corte d’appello avesse implicitamente valorizzato la parola "sottesa" per ravvisare un contratto dissimulato di divisione transattiva o transazione divisoria; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 1414 c.c., assumendo che il giudice d’appello avesse pronunciato su una simulazione o su un negozio dissimulato mai dedotto dalle parti; (3) violazione dell’art. 1417 c.c., per avere ritenuto provato il negozio dissimulato senza la prova scritta richiesta nei rapporti tra le parti originarie, non terzi. In memoria il ricorrente invocava anche un preteso giudicato esterno fondato su una precedente ordinanza di legittimità, ma la Corte ha escluso sia l’identità soggettiva sia quella oggettiva tra i due giudizi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto l’eccezione di giudicato esterno perché la precedente ordinanza richiamata riguardava parti diverse e una controversia diversa, centrata sull’azione ex art. 2932 c.c. relativa a un contratto di locazione, senza affermare che la scrittura privata del 2003 avesse un significato limitato alla sola sorte delle quote sociali. Quanto ai motivi di ricorso, li ha dichiarati inammissibili perché non colpivano la ratio decidendi della sentenza impugnata: la corte d’appello aveva svolto una mera interpretazione del testo negoziale secondo i canoni letterale, sistematico e del comportamento complessivo delle parti, senza mai affrontare una questione di simulazione o di contratto dissimulato. Il ricorrente, invece, aveva costruito le censure su una lettura personale di una singola espressione della motivazione, senza specificamente dedurre una violazione dei canoni legali di interpretazione. Il ricorso è stato dunque respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore di entrambe le controricorrenti.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come criterio legale di interpretazione del contratto; la Corte rileva che la sentenza impugnata si è mossa entro l’interpretazione letterale e sistematica del testo negoziale e del comportamento complessivo delle parti.
art. 1363 c.c.
Richiamato come criterio sistematico di interpretazione; la decisione di merito è ritenuta conforme a un apprezzamento complessivo della scrittura privata.
art. 1414 c.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere l’esistenza di un negozio dissimulato, ma la Corte rileva che la sentenza impugnata non ha affatto affrontato un problema di simulazione.
art. 1417 c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare la prova del negozio dissimulato; la Corte reputa la censura inconferente perché la sentenza impugnata non ha accertato alcuna simulazione.
art. 112 c.p.c.
Invocato per ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice d’appello abbia pronunciato su una domanda o eccezione di simulazione non proposta, avendo invece solo interpretato la scrittura.
art. 2909 c.c.
Richiamato per escludere l’efficacia di giudicato esterno, mancando identità soggettiva e oggettiva tra i due giudizi.
art. 2932 c.c.
Citato solo per descrivere il diverso giudizio definito dalla precedente ordinanza di legittimità richiamata in memoria.
art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 115/2002
Indicato nel dispositivo ai fini del raddoppio del contributo unificato, essendone stati ritenuti sussistenti i presupposti.
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito qualifica una scrittura privata come regolamento negoziale complessivo, la censura in cassazione deve confrontarsi con la concreta ratio interpretativa adottata dal giudice di merito e non può limitarsi a proporre una diversa lettura di singole parole o espressioni isolate.
- La deduzione di simulazione o di negozio dissimulato è inconferente se la decisione impugnata ha svolto soltanto un’interpretazione del contratto ai sensi degli artt. 1362 e 1363 c.c.; in tale caso il ricorso deve censurare specificamente i canoni ermeneutici asseritamente violati.
- L’interpretazione della volontà negoziale è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e, in cassazione, può essere contestato solo denunciando in modo puntuale la violazione dei canoni legali di ermeneutica o la motivazione nei limiti consentiti.
- Il giudicato esterno richiede identità soggettiva e oggettiva tra i due giudizi; se il precedente provvedimento riguarda parti diverse e un diverso petitum o una diversa causa petendi, non può operare preclusione.
- Non integra ultrapetizione il fatto che il giudice attribuisca a una scrittura privata una portata interpretativa più ampia di quella sostenuta dalla parte, purché resti nell’alveo delle domande ed eccezioni effettivamente proposte e non introduca un tema di simulazione non dedotto.
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