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Sentenza

Sentenza n. 15091/2026 - Roma, Sezione 3B

Giustizia amministrativa202515192

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento in Italia dell’abilitazione all’insegnamento rumena per le classi di concorso A-01 e A-37

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego ministeriale relativo al riconoscimento dell’abilitazione all’insegnamento conseguita in Romania per le classi di concorso A-01 e A-37, nonché gli atti connessi, incluso il preavviso di rigetto. Ha dedotto, con un unico articolato motivo, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti, difetto dei presupposti, illogicità e ingiustizia manifesta, oltre alla violazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. 206/2007, della disciplina sulle classi di concorso e dei relativi decreti ministeriali. La ricorrente sosteneva, in particolare, che la laurea e la formazione rumena avessero carattere abilitante e generale, tale da consentire il riconoscimento per più classi di concorso, e che la valutazione dovesse fondarsi sulla laurea posseduta anziché sull’abilitazione estera. L’Amministrazione aveva invece rilevato che l’attestazione rumena faceva riferimento alla sola classe di concorso “scienze ambientali” e che la ricorrente non risultava abilitata alla professione docente corrispondente alle classi A-01 e A-37; aveva inoltre riconosciuto il titolo per la classe A-60, subordinatamente a misure compensative.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo in parte inammissibile e in parte infondato. È stata dichiarata l’inammissibilità della censura relativa al carattere abilitante della laurea, poiché, se la laurea fosse già abilitante, non sussisterebbe interesse a ottenere la medesima abilitazione mediante il riconoscimento del titolo estero. Le ulteriori doglianze sono state ritenute infondate. La ricorrente non ha fornito sufficienti elementi per dimostrare il carattere specializzante della formazione rumena rispetto alle classi A-01 e A-37; l’attestazione rumena riguardava invece soltanto la classe “scienze ambientali”, diversa da quelle richieste. Il Collegio ha ritenuto comprensibili e sufficienti l’istruttoria e la motivazione del diniego. Ha inoltre escluso che il carattere asseritamente generale dell’abilitazione rumena potesse fondare il riconoscimento per una pluralità indeterminata di classi di concorso: il principio di proporzionalità può giustificare il riconoscimento di una materia o della classe più affine, ma non impone il riconoscimento di plurime materie, perché ciò eccederebbe quanto necessario alla libera circolazione e comprometterebbe la specializzazione del corpo docente. Il riconoscimento generalizzato determinerebbe inoltre un aggiramento della disciplina nazionale e una discriminazione indiretta, o “al contrario”, rispetto ai docenti abilitati in Italia per una sola classe di concorso. Le spese sono state compensate per la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 1, d.lgs. 206/2007

    In conformità col principio di parità di trattamento e in ossequio a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206, è possibile riconoscere in Italia le qualifiche professionali conseguite in un altro paese unicamente per una classe di concorso.

    La disciplina nazionale, secondo la motivazione del provvedimento impugnato e la valutazione del TAR, consente il riconoscimento del titolo professionale estero in relazione a una specifica classe di concorso, non a una pluralità indeterminata di classi.

  • artt. 17 e 22 d.lgs. 206/2007

    Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di doglianza che evidenzia, in sostanza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, violazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, illogicità ed ingiustizia manifesta, laurea vecchio ordinamento e violazione del dpr 14 febbraio 2016 n. 19 e dei dd.mm. 9 maggio 2017 n. 259 e 22 dicembre 2023 n. 255.

    Il testo indica gli artt. 17 e 22 come norme invocate dalla ricorrente, ma non espone una specifica interpretazione autonoma di tali disposizioni da parte del TAR.

  • Direttiva 2013/55/UE

    In questo senso, il predetto principio di proporzionalità impone di riconoscere una materia (a condizione naturalmente che sussistano tutte le altre condizioni di cui al Trattato ed alla Direttiva 2013/55/UE), al fine di realizzare il principio della libera circolazione, ma non impone di riconoscere plurime materie, perché ciò andrebbe oltre quanto necessario ai fini del predetto principio cardine.

    Il principio di proporzionalità connesso alla libera circolazione dei professionisti può imporre il riconoscimento di una materia, ove ricorrano gli ulteriori presupposti europei, ma non il riconoscimento di una pluralità di materie o classi di concorso.

  • d.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19

    Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di doglianza che evidenzia, in sostanza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, violazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, illogicità ed ingiustizia manifesta, laurea vecchio ordinamento e violazione del dpr 14 febbraio 2016 n. 19 e dei dd.mm. 9 maggio 2017 n. 259 e 22 dicembre 2023 n. 255.

    La normativa sulle classi di concorso è richiamata come parametro della censura, mentre la ratio decidendi valorizza la legittimità della specificità delle classi di concorso e il riconoscimento, di regola, della classe più affine.

  • d.m. 9 maggio 2017 n. 259

    Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di doglianza che evidenzia, in sostanza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, violazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, illogicità ed ingiustizia manifesta, laurea vecchio ordinamento e violazione del dpr 14 febbraio 2016 n. 19 e dei dd.mm. 9 maggio 2017 n. 259 e 22 dicembre 2023 n. 255.

    Il decreto è indicato tra i parametri normativi invocati dalla ricorrente; la sentenza non ne sviluppa una distinta interpretazione, ma conferma la rilevanza della disciplina nazionale articolata per classi di concorso.

  • d.m. 22 dicembre 2023 n. 255

    Il ricorso è affidato ad un unico articolato motivo di doglianza che evidenzia, in sostanza, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, violazione degli artt. 17 e 22 del d.lgs. 9 novembre 2007 n. 206, illogicità ed ingiustizia manifesta, laurea vecchio ordinamento e violazione del dpr 14 febbraio 2016 n. 19 e dei dd.mm. 9 maggio 2017 n. 259 e 22 dicembre 2023 n. 255.

    Il decreto è richiamato quale parametro della censura relativa alle classi di concorso, senza una specifica interpretazione autonoma nel decisum.

Massime di principio

  • La disciplina nazionale che articola l’abilitazione all’insegnamento in specifiche classi di concorso è compatibile con il principio di proporzionalità quando è idonea e necessaria a garantire la specializzazione del corpo docente e non eccede quanto indispensabile al perseguimento di tale obiettivo.
  • Il riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro può essere limitato alla classe di concorso più affine, se la documentazione estera non dimostra l’abilitazione o la formazione specializzata per le ulteriori classi richieste.
  • Il principio di libera circolazione dei professionisti non impone il riconoscimento di un’unica abilitazione estera per una pluralità indeterminata di classi di concorso, quando tale estensione eccederebbe quanto necessario alla libera circolazione e inciderebbe sulla specializzazione del sistema nazionale.
  • La contestazione del carattere abilitante della laurea è inammissibile per carenza di interesse quando l’accoglimento della tesi comporterebbe che la laurea già posseduta attribuisca direttamente la medesima abilitazione richiesta mediante il riconoscimento del titolo estero.
  • Il provvedimento di diniego è sufficientemente motivato quando individua la discordanza tra la classe o l’ambito professionale risultante dall’attestazione estera e le classi di concorso nazionali richieste, rendendo comprensibili le ragioni del mancato riconoscimento.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

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