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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 13619/2025 del 21/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso verteva sull'interpretazione dell'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78/2010 (nella versione prorogata dal d.P.R. n. 122/2013) con riferimento all'annualità 2013: la questione era se il servizio prestato nel 2013 potesse, una volta venuto meno il blocco, essere fatto valere ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali (con conseguenti effetti economici) anche in assenza di un espresso intervento della contrattazione collettiva che disponesse il recupero e reperisse le risorse. Il Ministero sosteneva la sterilizzazione permanente a fini economici dell'annualità 2013 fino ad intervento negoziale e fino al reperimento delle risorse; la ricorrente (Torre) chiedeva il riconoscimento della anzianità 2013 anche ai fini stipendiali e, in subordine, il pagamento delle differenze retributive e la regolarizzazione contributiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, cassando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze. Ha dichiarato il diritto di Catia Torre al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 esclusivamente ai fini giuridici (es. mobilità, selezioni interne, individuazione posizioni eccedentarie), ma ha escluso che la stessa annualità sia utilmente computabile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e degli effetti economici fino a quando la contrattazione collettiva non disponga espressamente il recupero previa disponibilità di risorse. Di conseguenza la domanda di pagamento delle differenze retributive è stata rigettata. Le spese di lite sono state compensate integralmente.

Norme richiamate

  • d.l. n. 78/2010, art. 9, comma 21

    «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato ... non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorché a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie ... che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio ... Le progressioni di carriera ... eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici.»

    Il Collegio interpreta il comma come previsione di sterilizzazione, per le annualità 2011-2013, degli effetti economici degli avanzamenti automatici basati sull'anzianità, mantenendo invece gli effetti giuridici; il blocco dei soli effetti economici può proiettarsi oltre il periodo materiale del blocco finché non intervenga la contrattazione che stanzi risorse per il recupero

  • d.l. n. 78/2010, art. 9, comma 23

    «Per il personale docente, Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. È fatto salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 14.»

    La Corte ritiene che la disposizione, estesa al 2013 dal d.P.R. 122/2013, determini la non utilità a fini economici delle annualità indicate per il personale scolastico; tale non utilità permane fino a un intervento negoziale che disponga il recupero con risorse dedicate

  • d.P.R. n. 122/2013, art. 1, lett. b

    «le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 23, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, ... sono prorogate fino al 31 dicembre 2013»

    Ha esteso il blocco anche all'annualità 2013; la Corte ne trae la conseguenza che la sterilizzazione economica comprende il 2013

  • d.l. n. 78/2010, art. 8, comma 14

    «Fermo quanto previsto dall'art. 9, le risorse ... sono comunque destinate ... al settore scolastico ...»

    La norma individua il canale attraverso il quale le risorse per il recupero possono essere rese disponibili al settore scolastico e giustifica il ruolo della contrattazione collettiva nella concretizzazione del recupero degli anni sterilizzati

  • d.l. n. 112/2008, art. 64, comma 9

    «Una quota parte delle economie di spesa ... è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali ... a decorrere dall'anno 2010 ...»

    La disposizione è richiamata per spiegare la fonte delle risorse che possono essere impiegate per valorizzare e recuperare anzianità e posizioni stipendiali nel settore scolastico

  • CCNL 13 marzo 2013 e CCNL 7 agosto 2014

    I contratti collettivi hanno previsto il recupero dell'utilità rispettivamente per il 2011 e per il 2012; non risulta analogo recupero contrattuale per il 2013 fino alla data della sentenza

  • d.l. n. 3/2014, art. 1

    «... per il personale della scuola non trova applicazione per l'anno 2014 ... l'articolo 9, comma 1, ...»

    Norma intervenuta nella fase negoziale che ha inciso sulle azioni di recupero in relazione al 2013 e ha chiarito l'operatività temporale delle misure di blocco

  • Corte Costituzionale, sent. n. 310/2013

    La Corte costituzionale ha ritenuto compatibile la disciplina del blocco con la Costituzione, sottolineando che la sterilizzazione delle annualità mira a un effettivo risparmio e che il meccanismo di progressione economica continua a decorrere, seppure articolato nel tempo

  • d.lgs. n. 165/2001, art. 52 (rif. comma 1-bis)

    Richiamato per distinguere le progressioni professionali (che richiedono merito e procedure selettive) dagli avanzamenti automatici per fasce stipendiali basati sull'anzianità, i quali sono destinatari della sterilizzazione economica

Massime di principio

  • Distinguere sempre tra effetti giuridici e effetti economici dell'anzianità: le norme di blocco incidono sui soli effetti economici (scatti/fasce stipendiali), non sui diritti giuridici (mobilità, selezioni interne, qualifiche, posizione di ruolo).
  • Per ottenere effetti economici (inserimento in fasce/stipendio e arretrati) relativi ad anni coperti dal blocco è necessario che la contrattazione collettiva abbia previsto espressamente il recupero e che siano state individuate/previste risorse finanziarie.
  • Il riconoscimento dell'anzianità maturata durante gli anni di blocco può essere concesso dall'amministrazione a fini giuridici (ricostruzione di carriera), ma ciò non implica automaticamente il riconoscimento degli effetti retributivi, salvo diverso intervento negoziale.
  • Le eventuali domande di natura economica relative agli anni 'sterilizzati' sono normalmente rigettate in mancanza di espresso recupero contrattuale; le pretese economiche devono essere valutate anche alla luce dei limiti di prescrizione applicabili.
  • In caso di contenzioso simile, la strategia utile è richiedere alternativamente (a) riconoscimento giuridico dell'anzianità e conseguente effetti non economici, e (b) in subordine, la declaratoria di diritto agli effetti economici solo se e nella misura in cui la contrattazione abbia già disposto il recupero con risorse disponibili.
  • La giurisprudenza costituzionale ha validato la logica della sterilizzazione per assicurare risparmio: quindi è difficile ottenere riconoscimenti economici generali per gli anni di blocco senza intervento legislativo/contrattuale specifico.

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