Risposta n. 42 del 10/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeArt. 11, c.1, lett. a) L. 27/7/2000 n.212 - Art. 38‑bis DPR 26/10/1972 n.633 - Rimborso IVA alla stabile organizzazione - garanzia
Il quesito
La stabile organizzazione in Italia di una società non residente chiede (1) se il requisito della mancata diminuzione del patrimonio netto >40% (art.38‑bis, c.3, lett. a) v.) debba essere verificato con riferimento al patrimonio netto contabile della stabile organizzazione (o al rendiconto ai sensi dell'art.152 TUIR) oppure al bilancio della casa madre redatto secondo principi esteri; (2) se, ai sensi dell'art.38‑bis, c.5, la garanzia possa essere prestata dalla casa madre o dalla sub‑holding (anche presentando il bilancio consolidato della capogruppo non residente) quando il patrimonio consolidato supera i 250 milioni di euro.
Soluzione prospettata dal contribuente
L'istante propone che (1) la verifica della solidità patrimoniale sia effettuata con riferimento al patrimonio netto del rendiconto della stabile organizzazione ai fini IRES o, in subordine, al bilancio della casa madre non redatto secondo principi contabili italiani; (2) la garanzia possa essere assunta direttamente dalla casa madre e/o dalla sub‑holding o comunque dalla controllante che presenti bilancio (anche consolidato) con patrimonio netto superiore a 250 milioni, richiamando precedenti risoluzioni e circolari.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ricorda l'unitarietà IVA fra stabile organizzazione e soggetto non residente (Corte di Giustizia C‑210/04) e dispone che: per il requisito del c.3, lett. a) il patrimonio netto va verificato in capo alla casa madre non residente e attestato dalla stabile organizzazione mediante dichiarazione sostitutiva; in caso di necessità di garanzia, la casa madre non può assumere l'obbligazione prevista dal c.5 terzo periodo per rafforzare se stessa (non esiste patrimonio terzo), né può farlo la sub‑holding. La possibilità prevista dal c.5 per la capogruppo si riferisce al patrimonio risultante da bilancio consolidato redatto ai sensi del D.Lgs.127/1991; non essendovi tale situazione per il gruppo interamente estero, la garanzia dovrà essere prestata nelle forme ordinarie previste dall'art.38‑bis (cauzione, fideiussione, polizza, ecc.). Si esclude altresì che i precedenti interpretativi citati dall'istante si applichino al presente caso.
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