Salta al contenuto
Interpello

Risposta n. 39 del 10/02/2020

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il contribuente sostiene che la rinuncia e gli adempimenti conseguenti, essendo effettuati per ottemperare a obblighi della sentenza di divorzio, rientrino nell'esenzione prevista dall'art.19 L.74/1987

Mancata applicazione dell'art.19 L.74/1987 all'atto di rinuncia all'assegnazione della casa coniugale e agli adempimenti di cancellazione della trascrizione

Il quesito

Se l'atto unilaterale di rinuncia all'assegnazione dell'abitazione coniugale e gli adempimenti di registrazione/annotamento di cancellazione della trascrizione possano beneficiare dell'esenzione da imposte prevista dall'art.19 della legge 6 marzo 1987, n.74

Il parere dell’Agenzia

L'Agenzia rileva che l'art.19 è un'agevolazione oggettiva riservata agli atti funzionalmente connessi alla risoluzione della crisi coniugale; nel caso concreto la rinuncia e la cancellazione della trascrizione sono espressione della libera volontà dell'interessata e non strettamente connesse all'adempimento del procedimento di scioglimento del matrimonio, pertanto non possono beneficiare dell'esenzione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.