Sentenza del 19/05/2015 n. 2148 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Indeducibilità costi da reato - Direttamente utilizzati per il compimento del delitto - CM 42/E del 2006 - Spese sostenute per la difesa giudiziale - Indeducibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'interpretazione dell'art. 14, comma 4-bis, della legge n. 537/1993 e della circolare ministeriale n. 42/E del 2006. La norma esclude la deduzione dei costi e delle spese relativi a beni o prestazioni di servizi direttamente utilizzati per compiere atti o attività qualificabili come delitto non colposo, quando il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale. L'Amministrazione aveva ricondotto a tale previsione anche le spese sostenute dal contribuente per la propria difesa giudiziale.
La decisione
La tesi dell'indeducibilità è stata respinta. Le spese legali per la difesa in giudizio non sono direttamente utilizzate per compiere il delitto o l'attività illecita, ma servono a tutelare il contribuente nel procedimento. Pertanto, tali costi restano deducibili secondo le regole ordinarie, ove sussistano gli altri requisiti fiscali di inerenza, competenza e documentazione. La disciplina colpisce i costi funzionali alla realizzazione dell'illecito penale, non quelli sostenuti successivamente per difendersi dalle contestazioni.
Norme richiamate
Art. 14, comma 4-bis, legge n. 537/1993
non sono ammessi in deduzione i costi e le spese dei beni o delle prestazioni di servizio direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo per il quale il pubblico ministero abbia esercitato l'azione penale
L'indeducibilità richiede un rapporto diretto e funzionale tra il costo sostenuto e la realizzazione del delitto non colposo. Le spese di difesa giudiziale non soddisfano tale requisito, perché non costituiscono strumenti per commettere l'illecito.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 42/E del 26 settembre 2005
I costi collegati a illeciti civili o amministrativi sono deducibili secondo le regole ordinarie, mentre sono indeducibili quelli direttamente riconducibili ad attività penalmente illecite. La circolare non estende l'indeducibilità alle spese legali sostenute per la difesa.
Massime di principio
- L'indeducibilità dei costi da reato non opera per qualsiasi spesa collegata, anche indirettamente, a un procedimento penale: è necessario che il costo sia direttamente utilizzato per realizzare il delitto.
- Le spese sostenute per la difesa giudiziale del contribuente sono, in linea generale, deducibili secondo le regole ordinarie, perché hanno una funzione difensiva e non criminogena.
- La mera esistenza di un procedimento penale o di un'accusa non rende automaticamente indeducibile ogni costo sostenuto dal contribuente.
- Per applicare l'indeducibilità occorre distinguere tra costi che costituiscono strumenti o mezzi dell'illecito e costi successivi, o comunque estranei alla sua realizzazione, come quelli di assistenza legale.
- Anche quando il costo non rientra nell'art. 14, comma 4-bis, la deduzione richiede comunque la verifica degli ordinari requisiti fiscali, tra cui inerenza all'attività, competenza, certezza, determinabilità e adeguata documentazione.
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