Cassazione Civile, Ordinanza n. 13326/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce da un credito di euro 1.089,00 richiesto in forza di un accordo tra l'assicurazione della creditrice e la carrozzeria che aveva eseguito le riparazioni di un veicolo di sua proprietà. Ottenuto decreto ingiuntivo, l'impresa debitrice propose opposizione e il Giudice di pace accolse l'opposizione revocando il decreto. In appello la creditrice dedusse l'erronea valutazione delle prove e l'omessa considerazione delle risultanze dell'istruttoria orale. Il Tribunale dichiarò però d'ufficio l'inammissibilità dell'appello ritenendo che, per il valore della causa inferiore a euro 1.100,00, la sentenza del Giudice di pace fosse stata resa secondo equità e fosse quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3. Con il ricorso per cassazione la creditrice ha censurato tale decisione per violazione degli artt. 10, 113 e 339 c.p.c., sostenendo che il valore della causa era stato erroneamente determinato perché il giudice di merito aveva considerato soltanto la sorte capitale e non anche gli interessi dovuti.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo fosse confezionato 'per assemblaggio', mediante mera riproduzione integrale di atti e documenti di causa, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, poiché non è consentito demandare al giudice di legittimità la ricerca degli elementi rilevanti all'interno dei documenti riprodotti. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione dell'intimata; è stato però dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
art. 10 c.p.c.
richiamato come criterio di determinazione del valore della causa; la ricorrente sosteneva che dovessero considerarsi anche gli interessi, non solo la sorte capitale
art. 113 c.p.c., comma 2
richiamato quale norma che consente al Giudice di pace di decidere secondo equità le cause di valore non eccedente euro 1.100,00
art. 339 c.p.c., comma 3
richiamato quale norma che limita l'appellabilità delle sentenze del Giudice di pace pronunciate secondo equità ai soli motivi previsti dalla legge
art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c.
invocato come vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto nel ricorso per cassazione
art. 96, comma 4, c.p.c.
richiamato dalla Corte solo per escludere ogni statuizione di condanna alle spese o sanzione aggravata per la mancata attività processuale dell'intimata
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato quale parametro del contributo unificato base cui commisurare l'ulteriore importo dovuto
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando è redatto mediante mera giustapposizione e riproduzione integrale di atti e documenti di causa, senza un'esposizione argomentativa autonoma e logicamente organizzata dei motivi.
- Il principio di autosufficienza impone che le censure siano formulate in modo tale da consentire alla Corte di comprendere direttamente, dal ricorso stesso, le ragioni di doglianza, senza dover ricercare e ricostruire autonomamente i dati rilevanti nei documenti trascritti.
- Non è ammissibile affidare alla Corte di cassazione il compito di estrapolare dai documenti riprodotti gli elementi di fatto e di diritto posti a base del motivo, neppure per inferenza o ricostruzione logica.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la controparte non si è costituita, non vi sono i presupposti per la liquidazione delle spese, ma resta ferma, ove dovuta, l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
- rami
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