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Ordinanza

Ordinanza n. 2805/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601475

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego di ostensione degli atti della gara per l’affidamento del servizio di accalappiamento, ricovero e cura dei cani randagi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Con il secondo ricorso per motivi aggiunti, notificato e depositato il 21 luglio 2026, la ricorrente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda contro il diniego di accesso alla documentazione relativa alla gara, formatosi in seguito al parere del Responsabile del Servizio Legale e Contenzioso del Comune del 16 luglio 2026, che aveva recepito l’opposizione dell’aggiudicataria. La domanda riguardava documenti della procedura aperta per l’affidamento, per due anni e sei mesi, del servizio di accalappiamento, ricovero sanitario, mantenimento, cura, assistenza sanitaria e custodia dei cani randagi e/o feriti vaganti nel territorio comunale.

La decisione

La domanda di accesso è stata dichiarata improcedibile. Con sentenza n. 2633 del 17 settembre 2026, pronunciata nello stesso giudizio, il TAR aveva già annullato tutti gli atti della gara, inclusi bando, disciplinare e aggiudicazione. Tale annullamento ha fatto venir meno l’interesse della ricorrente ad acquisire la documentazione richiesta; dopo gli avvisi resi nelle camere di consiglio del 9 e del 22 settembre 2026, la ricorrente non ha insistito nella domanda. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    viene in esame la domanda proposta, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., con ricorso per motivi aggiunti notificato e depositato il 21 luglio 2026;

    La domanda di tutela contro il diniego di accesso agli atti della gara è proposta con il rito previsto dall’art. 116 c.p.a.

  • art. 35, co. 1, lett. c), c.p.a.

    in linea con l’avviso reso alle camere di consiglio del 9 settembre 2026 e del 22 settembre 2026 – a seguito del quale parte ricorrente non ha insistito nella domanda proposta ex art. 116 c.p.a. – deve dichiararsi l’improcedibilità della domanda in esame, ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett. c) c.p.a.;

    La domanda è improcedibile quando, per effetto dell’annullamento degli atti di gara, viene meno l’interesse all’ostensione dei documenti e la parte non insiste nella sua coltivazione.

Massime di principio

  • L’annullamento degli atti della procedura di gara può far venir meno l’interesse concreto e attuale alla decisione di una domanda di accesso agli atti della stessa procedura; se l’istante, avvisato di tale possibile conseguenza, non insiste nella domanda, questa è dichiarata improcedibile.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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