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Sentenza

Sentenza del 28/05/2015 n. 2379 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

AVVISO DI ACCERTAMENTO - LISTA FALCIANI - Acquisizione mediante scambio di informazioni con autorità estere - Violazione principio di legalità imparzialità e buon andamento - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha sostenuto che l’accertamento fosse illegittimo perché fondato su informazioni contenute nella "Lista Falciani", acquisite dall’Amministrazione finanziaria mediante scambio internazionale di informazioni. Sono state dedotte la violazione dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, nonché la lesione della riservatezza e l’illegittimità dell’acquisizione della documentazione.

La decisione

La contestazione è stata respinta. I dati della "Lista Falciani" sono stati ritenuti utilizzabili ai fini fiscali quando acquisiti attraverso una procedura conforme alla Direttiva 79/799/CEE e a seguito di una richiesta rituale dell’autorità fiscale estera, trasmessa tramite i canali ufficiali di cooperazione internazionale. L’inutilizzabilità può derivare soltanto dalla violazione di diritti fondamentali di rango costituzionale, come la libertà personale o l’inviolabilità del domicilio, oppure dall’inosservanza delle garanzie previste dagli artt. 33 del d.P.R. n. 600/1973 e 52 e 63 del d.P.R. n. 633/1972. È stata inoltre esclusa la violazione della riservatezza, poiché il segreto bancario era stato abrogato dalla legge n. 413/1991.

Norme richiamate

  • Direttiva 79/799/CEE

    Le informazioni fiscali acquisite tramite una richiesta rituale dell’autorità estera e attraverso i canali istituzionali di cooperazione possono essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria.

  • Articolo 33 del d.P.R. n. 600/1973

    L’utilizzabilità della documentazione può essere esclusa se l’acquisizione è avvenuta in violazione delle garanzie previste per le attività di verifica fiscale.

  • Articoli 52 e 63 del d.P.R. n. 633/1972

    Le garanzie relative agli accessi, alle ispezioni e alle verifiche fiscali devono essere rispettate; la loro violazione può incidere sull’utilizzabilità delle prove.

  • Legge n. 413/1991

    L’abrogazione del segreto bancario impedisce di fondare l’inutilizzabilità delle informazioni fiscali sulla sola pretesa violazione della riservatezza bancaria.

Massime di principio

  • Le informazioni fiscali provenienti dall’estero sono generalmente utilizzabili se ottenute tramite procedure ufficiali di cooperazione internazionale e su richiesta rituale dell’autorità competente.
  • La provenienza indiretta o estera della documentazione non determina, da sola, la sua inutilizzabilità nel procedimento tributario.
  • Per contestare efficacemente tali dati occorre dimostrare una concreta violazione di diritti fondamentali o delle specifiche garanzie previste per accessi, ispezioni e verifiche fiscali.
  • La mera allegazione di una violazione della privacy o del segreto bancario non è sufficiente, soprattutto dopo l’abrogazione del segreto bancario.
  • In situazioni analoghe è quindi necessario verificare la regolarità del canale di acquisizione, l’esistenza di una richiesta ufficiale, il rispetto della normativa applicabile e l’eventuale lesione di diritti costituzionalmente protetti.

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