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Sentenza

Sentenza n. 3955/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento - previa sospensione – della delibera della G.R. 548 del 24.10.2024 (pubblicata sul BURC n. 75 del 4.11.2024) recante approvazione delle linee di indirizzo regionali per la prevenzione in sicurezza del taglio cesareo primario, nonché per l’annullamento di tutti gli atti, ancorché interni o non noti, comunque connessi, presupposti e/o consequenziali;

Giustizia amministrativa202500489

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera della Giunta regionale recante approvazione delle linee di indirizzo regionali per la prevenzione in sicurezza del taglio cesareo primario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato la delibera regionale deducendo un unico articolato motivo fondato sulla violazione dell'art. 97 Cost. e del principio di buon andamento, sulla violazione del d.m. 2 aprile 2015 n. 70, di precedenti delibere regionali e decreti commissariali, nonché su eccesso di potere, irrazionalità, illogicità manifesta, carenza assoluta di motivazione, vizi procedimentali e contraddittorietà interna ed esterna. In particolare, hanno contestato: l'inclusione della pregressa miomectomia tra le indicazioni positive al taglio cesareo senza corrispondenza con i codici ICD9CM rilevanti ai fini della remunerazione dell'intervento; la previsione di una visita anestesiologica per il parto analgesia, benché le strutture private accreditate per l'ostetricia non risultassero accreditate anche per l'anestesiologia; l'esclusione della tocofobia quale possibile giustificazione del parto cesareo e le difficoltà applicative della previsione relativa alla conferma del cesareo da parte di un ginecologo o ostetrico di una struttura pubblica regionale, nonché i riflessi sulla remunerazione e sugli incentivi alle strutture. Nel corso del giudizio la Regione ha adottato nuove linee di indirizzo, approvate nel 2025. Le ricorrenti hanno quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso, riservandosi eventualmente di impugnare le nuove determinazioni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, prendendo atto della dichiarazione delle ricorrenti di non voler più coltivare il giudizio a seguito dell'adozione delle nuove linee guida regionali per il 2025, non impugnate nel presente processo. Il Collegio ha escluso di poter esaminare, anche incidentalmente, le censure originarie o la questione dell'eventuale abrogazione implicita delle precedenti linee guida e della disciplina applicabile alla remunerazione delle prestazioni. Ha inoltre rilevato che non era stata proposta una rituale domanda risarcitoria e che le ricorrenti non avevano dichiarato, nei modi e nei termini previsti dall'art. 73 c.p.a., l'interesse all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a. Le spese di lite sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalle ricorrenti a sostegno della censura relativa alla violazione del principio di buon andamento; il giudice non ha esaminato il merito della censura per l'improcedibilità del ricorso.

  • d.m. 2 aprile 2015 n. 70

    Indicato dalle ricorrenti tra le disposizioni asseritamente violate dalle linee di indirizzo regionali; la questione non è stata esaminata nel merito.

  • art. 34, comma 3, c.p.a.

    La pronuncia di accertamento dell'illegittimità dell'atto ai soli fini risarcitori presuppone una specifica dichiarazione di interesse resa nei modi e termini processuali; in sua assenza, il giudice non può procedere a tale accertamento dopo la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento.

  • art. 73 c.p.a.

    La dichiarazione dell'interesse all'accertamento dell'illegittimità ai fini risarcitori deve essere formulata nei modi e nei termini processuali previsti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l'amministrazione adotta un nuovo atto e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla prosecuzione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, se il nuovo atto non è stato ritualmente impugnato nel medesimo giudizio.
  • La sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse impedisce al giudice di esaminare nel merito le censure originarie o di pronunciarsi incidentalmente sull'eventuale abrogazione implicita dell'atto impugnato e sulla disciplina applicabile ai rapporti sostanziali.
  • Dopo la sopravvenuta carenza di interesse all'annullamento, l'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai fini risarcitori richiede una rituale dichiarazione di interesse resa nei modi e nei termini processuali previsti dall'art. 34, comma 3, c.p.a.; in mancanza, il giudice non può adottare una pronuncia meramente incidentale sul merito.

Come è indicizzato

MaterieOrganizzazione del servizio sanitarioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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