Sentenza del 25/05/2016 n. 10795 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava il silenzio-rifiuto del Comune sull'istanza di rimborso della tassa sui marmi, dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea perché assimilabile a una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all'esportazione. Il Comune sosteneva che il rimborso dovesse essere escluso, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della legge n. 428/1990, poiché la società avrebbe trasferito il relativo onere economico sugli acquirenti, traendone altrimenti un indebito arricchimento. Deduceva inoltre vizi di motivazione e l'illegittimità costituzionale della norma ove interpretata come non applicabile ai dazi all'esportazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del Comune e ha confermato il diritto della SEMAP s.p.a. al rimborso delle somme versate nel periodo riconosciuto dai giudici di merito, dall'11 giugno 1999 al 12 marzo 2001. La Corte ha precisato che la tassa sui marmi, pur essendo incompatibile con il diritto europeo in quanto avente effetto equivalente a un dazio all'esportazione, è un tributo locale speciale istituito a favore del Comune di Carrara e non un diritto erariale o doganale. Pertanto, l'art. 29, comma 2, della legge n. 428/1990 non è applicabile né direttamente né analogicamente. Il Comune è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 8.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
Legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 55, comma 18
Istituzione a favore del Comune di Carrara di una tassa sui marmi scavati nel territorio comunale e trasportati fuori di esso.
La tassa è stata qualificata come tributo locale speciale, destinato al Comune e disciplinato anche da regolamentazione comunale, nonostante la sua incompatibilità con il diritto europeo.
Legge n. 428 del 1990, art. 29, comma 2
I diritti doganali all'importazione, le imposte di fabbricazione, le imposte di consumo, il sovrapprezzo dello zucchero e i diritti erariali riscossi in applicazione di disposizioni nazionali incompatibili con norme comunitarie sono rimborsati a meno che il relativo onere non sia stato trasferito su altri soggetti.
La disposizione riguarda esclusivamente le categorie tributarie espressamente indicate e non può essere estesa, neppure analogicamente, a un tributo locale speciale come la tassa sui marmi.
Articolo 23 del Trattato CE
Divieto di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente tra gli Stati membri.
Un tributo applicato in ragione del trasporto di merci oltre un confine e idoneo a ostacolare la libera circolazione è incompatibile con il diritto europeo, anche se riscosso da un ente locale e non formalmente qualificato come dazio.
Articolo 3 della Costituzione
La questione di legittimità costituzionale prospettata dal Comune è stata ritenuta irrilevante, poiché la norma invocata disciplina una fattispecie diversa da quella oggetto del giudizio.
Articolo 53 della Costituzione
Anche il richiamo al principio di capacità contributiva non ha condotto a un esame nel merito, essendo stata esclusa la rilevanza della questione di costituzionalità.
Articolo 360, comma 1, n. 5, codice di procedura civile
Il vizio di motivazione riguarda l'accertamento di fatti controversi e decisivi, non la mera interpretazione o applicazione delle norme giuridiche.
Articolo 384, comma 2, codice di procedura civile
La Corte di cassazione può correggere o integrare la motivazione giuridica della sentenza impugnata quando la decisione in diritto è corretta.
Massime di principio
- Quando un prelievo locale grava sulle merci in ragione del loro attraversamento di un confine territoriale e ostacola la libera circolazione, può essere qualificato come tassa di effetto equivalente a un dazio e deve essere disapplicato, anche se formalmente denominato tributo locale.
- Le norme nazionali che limitano il rimborso di tributi incompatibili con il diritto europeo non possono essere applicate automaticamente a fattispecie diverse da quelle espressamente disciplinate; occorre verificare natura, destinatario e struttura del tributo.
- La qualificazione europea di un tributo come misura equivalente a un dazio non ne modifica necessariamente la natura interna: un tributo può essere incompatibile con il diritto UE ma restare, sul piano nazionale, un tributo locale speciale.
- L'eccezione di trasferimento dell'onere sui consumatori o acquirenti impedisce il rimborso solo se prevista da una norma effettivamente applicabile alla specifica tipologia di tributo.
- In cassazione, una censura relativa all'insufficienza della motivazione su una questione esclusivamente giuridica è normalmente inammissibile; la Corte può correggere direttamente la motivazione senza cassare la decisione.
- Una questione di legittimità costituzionale deve essere rilevante per la decisione concreta: se la norma costituzionalmente contestata non è applicabile al caso, la questione è irrilevante e non viene esaminata nel merito.
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