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Legge

L.R. Lombardia 19/2010

Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2011

Normativa regionaleL.R. Lombardia 19/2010Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lombardia n. 19/2010 contiene misure del “collegato 2011” per garantire continuità di servizi essenziali, contenere la spesa e disciplinare trasporti, pagamenti e artigianato. Interviene soprattutto per l’anno 2011 e per esigenze legate ai tagli statali del 2010; alcune previsioni sono poi superate o abrogate.

Misure finanziarie, patto di stabilità, trasporti e razionalizzazione della spesa per il 2011 in Lombardia

Disposizioni di attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale – collegato 2011

La legge detta misure urgenti e di coordinamento finanziario per la Regione Lombardia, con interventi su trasporto pubblico, mercato del lavoro, contenimento della spesa, pagamenti e altre voci di bilancio. Molte previsioni sono collegate al 2011 e alla riduzione dei trasferimenti statali disposta nel 2010.

Continuità dei servizi finanziati con risorse regionali

La Regione sostituisce, con risorse proprie, i trasferimenti statali ridotti o eliminati per garantire la continuità di servizi ritenuti essenziali.

  • Per il servizio ferroviario regionale e locale finanzia l’UPB 3.1.2.120 “Servizio Ferroviario Regionale”, con quantificazione demandata alla legge di bilancio.
  • Per le funzioni verso ARIFL finanzia l’UPB 2.3.2.401 “Promozione e sviluppo del mercato del lavoro”, sempre con quantificazione rimessa alla legge di bilancio.

La disciplina è legata alla necessità di compensare i tagli ai trasferimenti statali derivanti dalla manovra finanziaria del 2010.

Patto di stabilità e riduzione della spesa degli enti del sistema regionale e delle aziende sanitarie

La Giunta regionale è chiamata a determinare le misure con cui gli enti del sistema regionale indicati nell’allegato A1, sezione I, della l.r. 30/2006 concorrono al patto di stabilità regionale.

Le misure devono riguardare anche la riduzione della spesa corrente, con particolare attenzione agli ambiti individuati dalle norme statali di contenimento della spesa pubblica.

  • Le riduzioni devono essere graduate in base alla natura e alle attività di ciascun ente.
  • Devono essere previste forme di verifica dell’attuazione.
  • Devono essere stabilite conseguenze per l’eventuale mancato rispetto.

Per le aziende sanitarie, la Giunta regionale deve determinare analoghe misure di riduzione della spesa corrente, con verifica e conseguenze in caso di inadempimento.

Razionalizzazione della spesa e disciplina del personale

La legge interviene anche sui limiti di spesa connessi a cariche elettive e sull’organizzazione del personale regionale.

Per i titolari di cariche elettive, gli incarichi conferiti dalla Regione o dagli enti dipendenti regionali, o ricoperti per legge, possono dar luogo soltanto:

  • al rimborso delle spese, se previsto dalla legge;
  • a gettoni di presenza non superiori a 25 euro a seduta, se previsti dalla legge.

È chiarito che tale disciplina non comprende i contratti di lavoro subordinato o autonomo richiamati nel testo unico sul personale regionale.

Sul versante organizzativo, la legge modifica la l.r. 20/2008:

  • l’organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale è fissato dal 1 gennaio 2011 nel limite di 240 unità;
  • la Giunta deve attuare interventi di razionalizzazione per rispettare il parametro di virtuosità;
  • i risparmi possono essere destinati alla valorizzazione delle posizioni organizzative, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta.

Sono inoltre aggiornate le regole sulle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa del personale del Consiglio regionale e viene modificato il riferimento temporale per l’esercizio dei poteri organizzativi della Giunta.

Tempestività dei pagamenti

La Regione, gli enti del sistema regionale e le aziende sanitarie dovevano assicurare, entro il 31 dicembre 2011, il pagamento delle forniture di beni e servizi entro 60 giorni dal ricevimento della fattura, nel rispetto del patto di stabilità interno. Restavano salvi eventuali termini diversi già previsti nei contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge. La Giunta doveva definire le modalità tecniche e organizzative di attuazione.

Virtuosità dei comuni lombardi

La Regione introduce indicatori economico-finanziari e strutturali per misurare la virtuosità dei comuni lombardi, nell’ottica di premialità nelle politiche regionali. Gli indicatori, definiti dalla Giunta previa intesa con ANCI, devono valutare in particolare:

  • l’efficienza della gestione corrente rispetto alla quantità e qualità dei servizi;
  • l’efficienza della gestione in conto capitale, anche con attenzione al carattere strategico e ambientalmente sostenibile degli investimenti. La Giunta deve anche disciplinare rilevazione, gestione dei dati e utilizzo degli indicatori, con possibilità di aggiornamento periodico.

Trasporto pubblico regionale e locale

La disciplina più articolata riguarda il trasporto pubblico regionale e locale, in deroga al testo unico regionale sui trasporti.

Le risorse regionali devono essere assegnate agli enti locali competenti per:

  • garantire un adeguato livello dei servizi;
  • salvaguardare l’ambiente;
  • favorire il trasferimento modale dalla gomma al ferro;
  • ottimizzare e integrare i servizi.

La Giunta determina la ripartizione delle risorse considerando:

  • l’impatto delle tariffe sui ricavi operativi;
  • l’esigenza di distribuire equamente i tagli;
  • la necessità di contenere la riduzione dell’offerta;
  • criteri di premialità basati su domanda, composizione dell’utenza, caratteristiche demografiche e territoriali, e modalità di svolgimento del servizio.

Le aziende affidatarie e gli enti locali devono adottare misure di efficientamento, razionalizzazione e, ove possibile, forme innovative di finanziamento.

Dal 2011 la Giunta può introdurre una manovra tariffaria, con:

  • titoli di viaggio integrati;
  • titoli agevolati per i nuclei familiari;
  • agevolazioni per gli abbonati.

La Giunta deve inoltre disciplinare i titoli integrati regionali giornalieri, plurigiornalieri, settimanali e mensili, validi su tutti i servizi di TPL regionale e locale, e promuovere un sistema di bigliettazione elettronica interoperabile. Viene modificata anche la durata massima dei contratti di servizio affidati con procedure concorsuali per servizi ferroviari e automobilistici di linea, fissata in nove anni.

Soppressione dei diritti di segreteria per l’albo imprese artigiane

A seguito dell’unificazione degli adempimenti tra registro imprese e albo artigiani, sono soppressi i diritti di segreteria sugli atti e certificati dell’albo delle imprese artigiane. Di conseguenza:

  • è abrogato il comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 73/1989;
  • i trasferimenti regionali al sistema camerale per la tenuta degli albi devono essere ridotti tenendo conto del venir meno di tali introiti e del risparmio di costi per semplificazione e automazione.

Disponibilità finanziarie a favore del sistema economico

Restano garantite disponibilità finanziarie pari a 290 milioni di euro, gestite da Finlombarda s.p.a., per l’attuazione del Programma Regionale di Sviluppo della IX legislatura, nel rispetto della normativa vigente.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.

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