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Legge

L.R. Lombardia 18/2010

Disciplina del Difensore regionale

Normativa regionaleL.R. Lombardia 18/2010

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina nomina, requisiti, durata, incompatibilità, funzioni, trattamento economico e organizzazione del Difensore regionale lombardo, oltre ai rapporti con accesso civico, detenuti, tributi e tutela della salute. Prevede relazioni annuali e copertura finanziaria a carico del bilancio del Consiglio regionale. È tuttora applicabile, ma alcune previsioni richiamano discipline transitorie e modifiche successive.

Disciplina del Difensore regionale della Lombardia

Disciplina del Difensore regionale della Lombardia

La legge regola l’istituto del Difensore regionale della Lombardia, definendone autonomia, modalità di nomina, durata, incompatibilità, funzioni, rapporti con le amministrazioni e assetto organizzativo. Il provvedimento opera esclusivamente nell’ambito regionale lombardo e coordina la difesa civica con altre funzioni di garanzia attribuite al medesimo soggetto.

Natura dell’ufficio e principi generali

Il Difensore regionale esercita le proprie funzioni in piena autonomia e indipendenza, senza essere soggetto a controlli gerarchici o funzionali da parte degli organi regionali. La sua attività è orientata alla tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini, al buon andamento, alla trasparenza, alla legalità e alla soluzione consensuale delle controversie con le amministrazioni.

Elezione, requisiti e cause di ineleggibilità

Il Difensore è eletto dal Consiglio regionale con scrutinio segreto: nelle prime tre votazioni è richiesta la maggioranza dei due terzi dei componenti, dalla quarta la maggioranza assoluta.

Possono candidarsi cittadini esperti in diritto, economia e organizzazione pubblica, con garanzie di indipendenza, imparzialità e competenza amministrativa. È richiesta una qualificata esperienza professionale almeno decennale, maturata in posizione dirigenziale presso enti o aziende pubbliche o private, oppure in attività di lavoro autonomo assimilabile, nei settori indicati dalla legge, preferibilmente nella difesa dei diritti dei cittadini.

Non sono eleggibili, tra gli altri:

  • membri del Governo, del Parlamento e dei consigli regionali, provinciali e comunali;
  • presidenti di regione e provincia, sindaci e assessori;
  • titolari di altre cariche politiche pubbliche e componenti di organismi dirigenti di partiti o associazioni sindacali o di categoria;
  • dipendenti della Regione e amministratori o dipendenti degli enti del sistema regionale;
  • chi ricopra o abbia ricoperto la stessa carica in Lombardia o in altra regione.

Le cariche politiche rilevanti devono essere cessate da almeno un anno. Si applicano inoltre, per quanto compatibili, le norme regionali generali sulle nomine e designazioni, compresi i profili di incandidabilità, incompatibilità e conflitto di interessi. L’ineleggibilità opera di diritto e comporta decadenza dichiarata dal Consiglio regionale.

Il titolare dell’incarico deve risiedere in Lombardia.

Incompatibilità dell’incarico

L’incarico di Difensore regionale è incompatibile con:

  • qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato;
  • qualsiasi commercio;
  • qualsiasi professione.

Durata del mandato, proroga e subentro

Il mandato dura sei anni e non è rieleggibile. Almeno due mesi prima della scadenza il Consiglio regionale deve essere convocato per eleggere il successore.

I poteri del Difensore sono prorogati fino all’entrata in carica del successore. Se il mandato cessa per decadenza, revoca, dimissioni, impedimento permanente, morte o altra causa diversa dalla scadenza naturale, nelle more della nuova elezione le funzioni sono esercitate dal Garante per la tutela dei minori e delle fragilità, al quale spetta solo il trattamento economico previsto dalla legge. In caso di assenza prolungata o impedimento temporaneo documentato, le funzioni sono temporaneamente svolte dallo stesso Garante fino al rientro del titolare, senza cessazione del suo incarico e senza avvio della procedura di elezione di un successore, salvo trasformazione in impedimento permanente.

Se il Consiglio regionale è sciolto anticipatamente, il Difensore resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato. Quando il mandato cessa per qualunque motivo diverso dalla scadenza naturale, il Consiglio deve procedere a nuova elezione entro tre mesi.

Revoca

La revoca è deliberata dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, in caso di gravi o ripetute violazioni di legge, accertata inefficienza o condotte incompatibili con la dignità della carica.

Trattamento economico

Al Difensore spetta il trattamento economico previsto per i consiglieri regionali lombardi nella misura del:

  • 70% dell’indennità di carica;
  • 40% del rimborso forfettario delle spese per l’esercizio del mandato.

Il rimborso spese è omnicomprensivo. Per le missioni fuori dal territorio regionale, e per quelle all’estero previa autorizzazione dell’Ufficio di presidenza, spetta anche il rimborso delle spese di missione sostenute e documentate nei limiti stabiliti dall’Ufficio di presidenza.

Sede, struttura di supporto e organizzazione

Il Difensore ha sede presso il Consiglio regionale, che fornisce locali e risorse finanziarie, umane e strumentali adeguate, compatibilmente con i vincoli dell’amministrazione. Può dotarsi di un proprio marchio approvato dall’Ufficio di presidenza.

L’Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, istituisce la struttura di supporto e ne determina l’entità. La struttura dipende funzionalmente dal Difensore, senza vincoli gerarchici. Deve assicurare orari idonei di apertura e ricevimento del pubblico, anche tramite gli uffici territoriali regionali.

Funzioni generali di tutela e mediazione

Il Difensore assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi dei cittadini singoli e associati. Può intervenire presso le amministrazioni per garantire regolare corso del procedimento, tempestiva adozione degli atti, corretto esercizio delle attività amministrative, rispetto dei principi di buona amministrazione, erogazione regolare dei servizi pubblici, non discriminazione e parità di trattamento.

L’accesso al Difensore è informale: la richiesta può essere presentata da chiunque vi abbia diretto interesse, senza formalità, e senza che ciò impedisca la proposizione di ricorsi giurisdizionali o amministrativi. Il Difensore valuta la fondatezza della richiesta e, se positiva, avvia l’intervento; in caso contrario comunica i motivi dell’archiviazione.

Modalità operative dell’intervento

Il Difensore può intervenire nel corso del procedimento o dopo l’adozione dell’atto. Può:

  • chiedere informazioni e chiarimenti, che devono essere forniti entro 30 giorni;
  • accedere agli atti e ai documenti, ottenerne copia e acquisire informazioni anche tramite i sistemi informativi regionali;
  • convocare il responsabile del procedimento e gli interessati anche per favorire un accordo;
  • chiedere l’adozione di atti dovuti omessi o la correzione di attività e omissioni irregolari.

Il responsabile del procedimento deve presentarsi nel termine fissato. Il Difensore può rilevare irregolarità, negligenze o ritardi e suggerire rimedi. L’azione può essere estesa d’ufficio a procedimenti identici per rimuovere disfunzioni analoghe e può essere avviata d’iniziativa in casi di particolare gravità già noti e preoccupanti per la cittadinanza.

Se emergono disfunzioni in altre amministrazioni o soggetti che incidono sulla qualità e regolarità dell’attività amministrativa regionale diretta o conferita, il Difensore ne riferisce al Consiglio regionale e alla Giunta.

Effetti dell’intervento e doveri di collaborazione

Esaurita l’istruttoria, il Difensore formula rilievi e suggerimenti e può fissare adempimenti o un termine per definire il procedimento. Cerca una soluzione condivisa e può promuovere un accordo ai sensi della legge generale sul procedimento amministrativo.

I soggetti destinatari devono comunicare le ragioni dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni. Il Difensore informa gli interessati sull’esito dell’intervento e sulle ulteriori iniziative esperibili in sede amministrativa o giurisdizionale.

Se gli elementi trasmessi non sono pertinenti o risolutivi, o se il termine assegnato decorre inutilmente, o ancora se il funzionario competente ostacola l’esercizio delle funzioni, il Difensore informa gli organi dell’ente per gli adempimenti conseguenti, anche disciplinari o ai fini della valutazione dei dirigenti.

I doveri di collaborazione con il Difensore devono essere inseriti nei codici di comportamento degli enti pubblici destinatari della sua azione.

Tutela dell’accesso civico generalizzato e dei documenti amministrativi

Il Difensore svolge anche le funzioni di tutela dell’accesso civico generalizzato e dell’accesso ai documenti amministrativi. Le decisioni sui ricorsi sono pubblicate in forma sintetica sul sito web, nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali. Nei provvedimenti di diniego o differimento relativi a tali accessi deve essere indicata la possibilità di ricorso al Difensore.

Funzioni di garanzia speciali: detenuti, contribuenti, salute e altre categorie

Il Difensore svolge la funzione di garante e tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti, nonché di garante per il diritto alla salute, secondo la legge e le altre disposizioni regionali specifiche.

In particolare:

  • per i detenuti, visita senza autorizzazione istituti di pena, strutture sanitarie per persone sottoposte a misure di sicurezza e altri luoghi di privazione della libertà, e interviene presso amministrazione regionale, enti pubblici regionali, gestori o concessionari di servizi pubblici regionali o convenzionati per assicurare prestazioni su salute, qualità della vita, istruzione, formazione e reinserimento; in caso di persistenti inadempienze può proporre iniziative agli organi di vigilanza, anche con attivazione di poteri sostitutivi;
  • in qualità di garante del diritto alla salute, interviene verso UPT, enti pubblici regionali, unità d’offerta sanitarie e sociosanitarie, gestori pubblici e privati accreditati, per assicurare accesso alle prestazioni ed efficacia dei servizi, quando le segnalazioni siano fondate.

Ambiti di intervento verso amministrazioni e gestori

Il Difensore interviene nei confronti della Regione, degli enti del sistema regionale e dei concessionari o gestori di servizi pubblici regionali. Può intervenire anche verso comuni, comunità montane, province e gestori di servizi pubblici locali nel territorio lombardo, quando previsto dalla legge o da convenzione. Nei limiti della legge statale, può intervenire anche verso uffici periferici dello Stato e gestori di servizi pubblici nazionali.

Le amministrazioni e gli altri soggetti coinvolti devono collaborare lealmente e agevolare il suo compito.

Riservatezza, segreto e segnalazione all’autorità giudiziaria

Il Difensore e il personale della struttura di supporto sono tenuti al segreto su atti, notizie e informazioni conosciuti per ragioni d’ufficio, secondo la normativa sulla riservatezza e gli atti consiliari in materia di protezione dei dati personali.

La comunicazione dei dati personali del richiedente a soggetti pubblici diversi dai destinatari diretti dell’intervento è ammessa solo se indispensabile per la piena tutela degli interessi del richiedente. Le altre comunicazioni all’esterno devono avvenire in forma statistica o anonima, limitando al massimo l’identificabilità della persona.

Se il Difensore viene a conoscenza di fatti costituenti reato, deve riferirli all’autorità giudiziaria.

Relazione annuale e rapporti con il Consiglio e la Giunta

Entro il 31 marzo di ogni anno il Difensore invia al Consiglio regionale e alla Giunta la relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, segnalando ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti. La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale regionale e sui portali istituzionali.

Le commissioni consiliari possono ascoltare il Difensore per approfondimenti. In ogni momento il Difensore può trasmettere relazioni su questioni specifiche di particolare importanza o urgenza. La Giunta regionale deve riferire ogni due anni al Consiglio sui provvedimenti adottati in merito alle relazioni ricevute.

Comunicazione istituzionale e rapporti esterni

Nel rispetto della riservatezza, il Difensore informa i mezzi di comunicazione sull’attività svolta e sui risultati, anche avvalendosi delle strutture di comunicazione del Consiglio regionale.

Il Difensore promuove relazioni e intese con gli enti locali interessati e con il Consiglio delle autonomie locali, per favorire lo sviluppo della difesa civica locale. Intrattiene inoltre rapporti di collaborazione e reciproca informazione con i difensori delle altre regioni, il Mediatore europeo, il Commissario ai diritti umani del Consiglio d’Europa e gli organismi internazionali di difesa civica.

Norme transitorie, abrogazioni e coordinamento con altre funzioni di garanzia

La prima elezione del Difensore doveva avvenire entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge; nelle more, le funzioni erano svolte dal Difensore civico regionale allora in carica.

La legge ha abrogato la previgente disciplina sul difensore civico regionale lombardo e una norma del collegato ordinamentale 2010. Ha inoltre coordinato altre leggi regionali, attribuendo al Difensore regionale funzioni di Garante dei detenuti e di Garante del contribuente regionale, e modificando la disciplina del Garante per l’infanzia e l’adolescenza.

Programmazione finanziaria e copertura delle spese

Il Difensore predispone annualmente un programma di attività con il relativo fabbisogno finanziario, utile alla formazione del bilancio del Consiglio regionale. L’Ufficio di presidenza, sentito il Difensore, determina le risorse da inserire nella proposta di bilancio.

Con la relazione annuale il Difensore rende conto in modo analitico della gestione della dotazione finanziaria. Le spese sono finanziate con gli stanziamenti del bilancio regionale relativi ai servizi istituzionali e agli organi istituzionali, nell’ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l’esercizio finanziario 2018 e successivi.

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