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Regolamento

R.R. Lombardia 2/2011

Definizione degli standard obbligatori minimi e dei requisiti funzionali delle case per ferie e degli ostelli per la gioventù, in attuazione dell'articolo 36, comma 1, della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

Normativa regionaleR.R. Lombardia 2/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali delle case per ferie in attuazione della normativa regionale sul turismo. Prevede dotazioni strutturali, servizi minimi e requisiti di gestione, con una disciplina transitoria per gli immobili già esistenti o già autorizzati alla data di entrata in vigore. La parte sugli ostelli per la gioventù risulta poi abrogata nel 2016.

Standard minimi e requisiti delle case per ferie e ostelli per la gioventù

Standard minimi e requisiti funzionali delle case per ferie in Lombardia

Il regolamento regionale disciplina, per il territorio della Lombardia, gli standard obbligatori minimi e i requisiti funzionali delle case per ferie. La disciplina è volta a definire caratteristiche strutturali, dotazioni interne, servizi al pubblico e condizioni di esercizio dell’attività ricettiva.

Ambito e caratteristiche strutturali minime

Le case per ferie devono essere ubicate in strutture appositamente dedicate, costituite da un unico edificio o da più edifici delimitati da recinzione e con un unico ingresso; in alternativa, possono trovarsi in porzioni unitarie di edifici destinati ad altri usi, purché con accesso indipendente. La capienza delle camere non può superare quattro posti letto e la struttura deve avere una capienza complessiva di almeno venti posti letto.

Devono inoltre essere presenti almeno due camere da quattro posti letto, ciascuna con vani separati e comunicanti e con angolo cottura adeguatamente attrezzato. È richiesta almeno una camera con relativo bagno attrezzata per persone con disabilità.

Requisiti dimensionali e dotazioni delle camere

La superficie minima delle camere è fissata in otto metri quadrati per il primo posto letto e in sei metri quadrati per ciascun posto aggiuntivo; tale soglia può ridursi a quattro metri quadrati per il terzo e il quarto posto se si usano letti a castello o a scomparsa.

Le camere devono essere dotate di arredi completi adeguati alla capienza e funzionali a un soggiorno confortevole anche nelle ore diurne. Se manca il bagno privato, deve essere presente un dispositivo di chiamata di emergenza.

Servizi igienici e bagni

Tutte le camere da quattro posti letto devono avere bagno privato completo; per le altre camere, i bagni privati devono essere presenti almeno nel 60% dei casi. I bagni ad uso comune, per le camere che ne sono prive, devono essere in misura di uno ogni sei posti letto o frazione, con un minimo di uno per piano.

I bagni privati devono essere completi delle principali apparecchiature igieniche e dotati di biancheria da bagno distinta per ciascun ospite, oltre che di dispositivo di chiamata di emergenza. I bagni comuni devono avere le stesse dotazioni essenziali e i servizi igienici delle aree comuni devono prevedere lavabo nell’antibagno e wc con ingressi separati per sesso.

Angolo cottura e spazi comuni

L’angolo cottura deve consentire la preparazione e il consumo dei pasti almeno per quattro persone, con attrezzature, stoviglie e utensili adeguati e tenendo conto delle esigenze dei minori.

Le strutture devono disporre di sale comuni proporzionate al numero degli ospiti, con spazi separati per riunioni, lettura, gioco e visione televisiva. Devono essere previsti spazi interni, e ove possibile anche esterni, riservati ai bambini.

Dotazioni e servizi generali della struttura

Tra gli standard richiesti rientrano: aria condizionata nelle sale comuni, salvo località oltre i 600 metri di altitudine; sala colazione con spazio bar, eventualmente anche utilizzabile come ristorante, oppure punto ristoro per piano con distributori automatici; servizi igienici a servizio delle sale comuni, almeno uno accessibile alle persone con disabilità; riscaldamento in tutto l’esercizio; ascensore per gli edifici con più di due piani, nei limiti compatibili con i vincoli architettonici.

Sono inoltre richiesti: servizio bar per almeno sei ore su ventiquattro e servizio di colazione; custodia valori in cassaforte; servizio Internet per gli ospiti; almeno un telefono e un fax ad uso comune; distribuzione di materiale promozionale sulle specificità del territorio regionale e locale; segnaletica esterna idonea a rendere immediatamente riconoscibile la struttura come casa per ferie.

Requisiti funzionali di esercizio

La casa per ferie deve assicurare l’apertura per almeno nove mesi all’anno, anche su richiesta. È imposto il servizio di pulizia giornaliera delle camere e il cambio della biancheria da camera a ogni cambio cliente e comunque almeno due volte alla settimana, salvo diversa richiesta dell’ospite. La biancheria da bagno va cambiata a ogni cambio cliente e comunque almeno tre volte alla settimana, salvo richiesta diversa.

Il ricevimento deve essere garantito per almeno sei ore su ventiquattro; per le fasce orarie non coperte, deve essere predisposto un sistema automatizzato di ricevimento, trasferimento di chiamata o segreteria telefonica. Deve essere assicurato anche il trasporto bagagli con carrello negli orari di ricevimento, la conoscenza della lingua inglese da parte degli addetti e la disponibilità di personale notturno su chiamata.

Regime transitorio e sanzioni

Gli standard previsti per alcune caratteristiche strutturali non si applicano agli immobili già adibiti a case per ferie alla data di entrata in vigore del regolamento, né agli immobili per i quali, a tale data, fosse già stato rilasciato il permesso di costruire, fosse divenuta efficace la DIA o fosse stata presentata la SCIA, ove applicabile. La disciplina transitoria richiama le disposizioni statali sui servizi nel mercato interno.

Il mancato possesso degli standard obbligatori minimi, delle dotazioni e dei requisiti funzionali comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale sul turismo.

Ostelli per la gioventù

La parte del regolamento dedicata agli ostelli per la gioventù è stata successivamente abrogata; il contenuto oggi utile riguarda quindi sostanzialmente la sola disciplina delle case per ferie.

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