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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13369/2026 del 08/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (consorzio)

La controversia

Il consorzio aveva impugnato un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2015, con cui l'Amministrazione finanziaria chiedeva il pagamento della differenza d'imposta perché, secondo l'Ufficio, le fatture emesse dal consorzio verso le consorziate per il ribaltamento dei costi dell'appalto avrebbero dovuto essere assoggettate ad aliquota ordinaria, e non all'aliquota agevolata del 10% applicata. Il consorzio sosteneva invece di essere subentrato in un appalto con l'Università di Bologna per la realizzazione di nuovi insediamenti universitari e di aver correttamente applicato l'aliquota agevolata sia alle fatture verso il committente sia a quelle verso le consorziate, trattandosi di costi inerenti alla medesima operazione di appalto e di una struttura meramente strumentale alle imprese consorziate. La CTP aveva accolto il ricorso e la Corte tributaria regionale aveva confermato, richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla natura strumentale del consorzio/società consortile. In cassazione, l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.P.R. 633/1972 e del punto 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972, sostenendo che la giurisprudenza richiamata riguarderebbe l'ipotesi ordinaria in cui sono le consorziate a stipulare l'appalto e il consorzio ribalta i costi, mentre nel caso concreto sarebbe stato il consorzio ad assumere la posizione di appaltatore e, quindi, il ribaltamento verso le consorziate costituirebbe prestazione di servizi non agevolabile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo del ricorso. Ha affermato che, ai fini fiscali, rileva la funzione strumentale del consorzio rispetto alle imprese consorziate e che il regime IVA applicabile al rapporto con il committente deve estendersi anche al ribaltamento dei costi verso le consorziate, quando tali costi sono sostenuti dal consorzio per l'esecuzione del medesimo appalto. Ha quindi valorizzato il principio di equivalenza dei rapporti giuridici e la riferibilità sostanziale delle operazioni e dei costi alle consorziate, osservando inoltre che la stessa norma agevolativa menziona in termini ampi le prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto. Il ricorso è stato rigettato e l'Agenzia delle Entrate condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    vizio per violazione e falsa applicazione

    è stata denunciata la violazione di legge quale motivo di ricorso per cassazione, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 3 d.P.R. 633/1972

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in relazione alla qualificazione delle operazioni fatturate dal consorzio

  • punto 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972

    la Corte ne ha letto il tenore in senso ampio, ritenendo che comprenda anche prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto

  • punto 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al d.P.R. 633/1972

    richiamato come riferimento della norma agevolativa per opere, impianti ed edifici connessi ai contratti di appalto

  • L. 8 agosto 1977, n. 584, art. 23-bis

    richiamata per affermare che la società consortile subentra nell'esecuzione del contratto senza che ciò costituisca subappalto o cessione di contratto

  • L. 8 ottobre 1984, n. 687, art. 12

    menzionata come intervento normativo che ha aggiunto il contenuto poi recepito nella disciplina successiva

  • D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, art. 26

    indicato come successivo assorbimento della disciplina sul subentro della società consortile

  • D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 96

    richiamato per ribadire che i lavori eseguiti dalla società sono riferiti ai singoli concorrenti riuniti secondo le quote di partecipazione

  • D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 95

    citato tra le norme che accomunano la disciplina dei consorzi e delle ATI negli appalti

  • L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 10, comma 1, lett. e)

    citato tra le norme sull'equiparazione tra consorzi e ATI negli appalti

  • L. 11 febbraio 1994, n. 109, art. 13

    citato tra le norme sull'equiparazione tra consorzi e ATI negli appalti

  • D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, art. 93

    richiamato per il principio di riferibilità dei lavori eseguiti dalla società ai singoli concorrenti riuniti

  • D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, art. 37

    citato tra le norme successive che disciplinano la partecipazione congiunta agli appalti

  • D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, art. 92

    citato tra le norme successive che disciplinano la partecipazione congiunta agli appalti

  • D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, art. 48

    citato tra le norme successive che disciplinano la partecipazione congiunta agli appalti

Massime di principio

  • In tema di IVA relativa ad appalti gestiti da consorzi o società consortili, la funzione meramente strumentale del consorzio impedisce di distinguere, ai fini del tributo, tra il rapporto con il committente e il ribaltamento interno dei costi alle consorziate quando entrambi si riferiscono alla medesima prestazione appaltistica.
  • Il regime IVA agevolato applicabile alla fattura emessa verso il committente deve essere mantenuto anche nella fattura di ribaltamento verso le consorziate, se i costi ribaltati sono costi dell'appalto sostenuti attraverso il consorzio.
  • Per escludere l'applicazione dell'aliquota agevolata al ribaltamento dei costi non basta richiamare la veste formale del soggetto che emette la fattura; occorre una reale alterazione del contenuto economico-funzionale dell'operazione, che nel caso di consorzio strumentale non ricorre.
  • Le prestazioni di servizi connesse o dipendenti da contratti di appalto rientrano nel perimetro dell'agevolazione quando sono funzionalmente inserite nell'esecuzione dell'appalto medesimo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAppalto
RamiTributiContratti
IstitutiOnere della prova

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