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Sentenza

Sentenza n. 1453/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202501875

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, che riconosceva il beneficio economico annuale della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza al fine di ottenere l’esecuzione della sentenza n. 507/2023 del Tribunale di Arezzo, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero al pagamento degli importi relativi alle annualità riconosciute, oltre interessi. La sentenza era stata notificata alla sede reale dell’Amministrazione il 7 dicembre 2023 ed era decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La ricorrente chiedeva anche, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato che il Ministero aveva provveduto al pagamento, sebbene dopo l’instaurazione del processo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., poiché il pagamento sopravvenuto aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata e aveva eliminato l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha tuttavia posto le spese a carico del Ministero, rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto soltanto dopo l’instaurazione del giudizio. Le spese sono state liquidate in 800 euro, oltre oneri e accessori di legge. Non è stata quindi disposta la nomina del commissario ad acta.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base normativa dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata viene integralmente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione consente, unitamente agli ulteriori presupposti, la proposizione dell’azione esecutiva o di ottemperanza.

  • art. 475 c.p.c.

    È richiamato in relazione alla notificazione della sentenza esecutiva alla sede reale dell’Amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento successivo all’instaurazione del processo, quando soddisfa integralmente la pretesa risultante dal giudicato, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., senza necessità di ulteriori misure esecutive o della nomina di un commissario ad acta.
  • Quando l’Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta soddisfazione della pretesa non esclude la condanna dell’Amministrazione alle spese del giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza sostanziale o della causalità.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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