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Sentenza

Sentenza n. 1446/2026 - Firenze, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600765

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza definitiva del Tribunale di Firenze – Sezione Lavoro, recante condanna al pagamento delle spese processuali distratte in favore del difensore antistatario

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza definitiva del Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in suo favore quale difensore antistatario, di € 650,00 per compensi professionali, oltre IVA, CAP, rimborso forfettario del 15% e restituzione del contributo unificato. Il titolo esecutivo era stato notificato al Ministero il 9 luglio 2024. Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, l’Amministrazione non aveva provveduto al pagamento. Il ricorrente ha quindi chiesto l’adozione delle misure necessarie all’esecuzione del giudicato, incluse la nomina di un commissario ad acta e la penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di pagare, ove non ancora corrisposte, le somme dovute in forza della sentenza del giudice ordinario, comprensive degli accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, il Direttore generale pro tempore dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, dovrà provvedere quale commissario ad acta nei successivi sessanta giorni, su richiesta della parte interessata e senza diritto a compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fino all’insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori e restituzione del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base dell’azione di ottemperanza e consente al giudice di imporre all’amministrazione l’adempimento dell’obbligo risultante dal giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare le misure consequenziali.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    Consente la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione, quando la relativa domanda non sia manifestamente iniqua.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Il decorso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione, senza pagamento, integra il presupposto temporale rilevante per procedere esecutivamente nei confronti dell’amministrazione debitrice.

Massime di principio

  • La mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di una sentenza definitiva che impone il pagamento di somme, dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine previsto dalla legge per l’adempimento spontaneo, legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere, individuare un commissario ad acta incaricato di provvedere in caso di ulteriore inerzia e subordinare l’intervento commissariale a una richiesta della parte interessata.
  • La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere applicata, su domanda della parte, quando la richiesta non sia manifestamente iniqua, con decorrenza dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento e fino all’insediamento del commissario ad acta.
  • L’ottemperanza a una pronuncia di condanna al pagamento delle spese processuali comprende l’importo liquidato a titolo di compensi, gli accessori di legge e le ulteriori somme espressamente riconosciute dal titolo esecutivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

Testo integrale

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