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Sentenza

Sentenza n. 952/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento dell'atto di diniego definitivo del Comune/Città di Rezzato prot. n. 732 del 12.1.2023, avente ad oggetto l'installazione di n. 1 insegna pubblicitaria di esercizio mono facciale luminosa, riproducente la dicitura “Ottica Lux”, dell'atto di preavviso di diniego emesso ex art. 10 bis L. 241/1990, sempre dal Comune/Città di Rezzato, prot. n. 26875 del 7.12.2022, contenente la motivazione richiamata per relationem nel provvedimento di cui al n. 1, comprensivo del parere negativo espresso dall'Ufficio Tecnico comunale, del 6.12.2022, anch'esso impugnato e non conosciuto in parte qua del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e norme tecniche di attuazione del Comune/Città di Rezzato, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 29.1.2010, successivamente aggiornato con delibere, sempre consigliari, n. 14 del 29.4.2011, n. 35 del 4.7.2013, n. 33 del 15.11.2016, anch'esse contestualmente impugnate, con riferimento e limitatamente alla norma meglio specificata e censurata nella narrativa del Ricorso per quanto possa occorrere, dell'atto ultimo del Comune/Città di Rezzato prot. n.4958 del 6.3.2023, reso in risposta alla nota di parte ricorrente prot. n. 3834 del 21.2.2023 di ogni altro atto ad essi presupposto e/o consequenziale, non noto o non notificato alla ricorrente;

Giustizia amministrativa202300289

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’autorizzazione all’installazione di un’insegna d’esercizio luminosa, connesso preavviso di rigetto, parere dell’Ufficio Tecnico e disciplina comunale sugli impianti pubblicitari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva chiesto l’autorizzazione per installare sulla facciata dell’edificio in cui svolgeva l’attività un’insegna d’esercizio luminosa monofacciale. Il Comune aveva preannunciato il diniego e poi respinto definitivamente l’istanza, ritenendo che l’insegna non fosse collocata in aderenza alla facciata o sulla fascia di sporto dell’edificio, secondo il Piano generale degli impianti pubblicitari e le relative norme tecniche. La ricorrente ha dedotto: 1) violazione degli artt. 4 e 5 della l. 241/1990 e incompetenza relativa del funzionario che aveva adottato il provvedimento; 2) violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis della l. 241/1990, per omessa o insufficiente motivazione sulle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, nonché difetto di istruttoria; 3) violazione dell’art. 3 della l. 241/1990 e dell’art. 18 del Piano comunale, per erronea interpretazione della disciplina, difetto dei presupposti, difetto di istruttoria e disparità di trattamento, anche in ragione della presenza di altre insegne ritenute più invasive; 4) illegittimità dell’art. 18, ultimo comma, del Piano, nella parte in cui impone l’uniformità delle insegne collocate su edifici condominiali, per violazione dei principi di adeguatezza, logicità e proporzionalità, dell’art. 97 Cost., dell’art. 1 della l. 241/1990 e della libertà d’impresa e concorrenza. Il Comune ha eccepito anche la tardività dell’impugnazione della disciplina pianificatoria.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il Comune ha prodotto in giudizio gli atti attributivi al funzionario della competenza relativa al procedimento. Il secondo motivo è stato respinto poiché la motivazione finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione ex art. 10-bis della l. 241/1990, essendo sufficiente che dimostri che le osservazioni siano state complessivamente considerate; nel caso concreto, il provvedimento e il parere richiamato per relationem esponevano le ragioni del mancato accoglimento. Il terzo motivo è stato respinto perché l’art. 18 del Piano definisce l’insegna frontale come manufatto posto in aderenza alla parete, mentre l’insegna richiesta sporgeva per circa metà della sua dimensione complessiva; il Comune aveva quindi correttamente ritenuto la collocazione non conforme. La dedotta disparità di trattamento non è stata dimostrata, non essendo provata l’assoluta identità delle situazioni comparate né il momento di installazione delle altre insegne. Quanto al quarto motivo, il TAR ha respinto l’eccezione di tardività: la disciplina regolamentare, non immediatamente lesiva, poteva essere impugnata insieme all’atto applicativo concretamente lesivo. Tuttavia, il motivo è stato ritenuto privo di incidenza sul provvedimento impugnato, poiché il Comune non aveva fondato il diniego sulla prescrizione relativa all’uniformità delle insegne, ma esclusivamente sulla loro collocazione. Il giudice ha inoltre osservato, per completezza, che la prescrizione sull’uniformità sarebbe stata comunque ragionevole e proporzionata, in quanto diretta a tutelare l’armonia delle facciate e il decoro urbano, nell’ambito dell’ampia discrezionalità spettante al Comune nella pianificazione degli impianti pubblicitari. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • artt. 4 e 5 l. 241/1990

    Le disposizioni rilevano ai fini dell’individuazione del responsabile del procedimento e della competenza nella trattazione dell’affare; nel caso concreto la competenza del funzionario è stata dimostrata dagli atti prodotti dal Comune.

  • artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990

    La motivazione finale deve dare conto della considerazione complessiva delle osservazioni presentate dopo il preavviso di rigetto, ma non deve necessariamente confutarle analiticamente una per una.

  • art. 18 Piano generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione del Comune di Rezzato

    Si definisce «insegna di esercizio frontale» quella «realizzata tramite manufatto bidimensionale posta in aderenza alla parete dell’edificio in cui si svolge l’attività»; «Le insegne di esercizio, apposte su edifici e complessi di tipo condominiale devono essere uguali per forma, dimensione, colore, tipologia ecc.»

    La disciplina è stata interpretata nel senso che un’insegna frontale deve essere collocata in aderenza alla parete; la prescrizione sull’uniformità condominiale, non applicata nel caso concreto, è stata ritenuta in astratto ragionevole e proporzionata.

  • art. 19 Piano generale degli impianti pubblicitari e norme tecniche di attuazione del Comune di Rezzato

    «In ogni caso, per forma, colore e collocazione, le insegne frontali non devono alterare l’equilibrio delle linee orizzontali e verticali che compongono la facciata dell’edificio»

    Le dimensioni e la collocazione dell’insegna devono essere correlate alla superficie disponibile e non possono compromettere l’equilibrio della facciata.

  • art. 23 d.lgs. 285/1992

    L’installazione di impianti pubblicitari è soggetta ad autorizzazione e deve essere verificata anche rispetto alle esigenze di sicurezza della circolazione e di tutela degli utenti della strada.

  • art. 53 d.P.R. 495/1992

    «Alla domanda deve essere allegato un bozzetto del messaggio da esporre ed il verbale di constatazione [...] ove è riportata la posizione nella quale si richiede l'autorizzazione all'installazione»

    La disposizione disciplina la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione degli impianti pubblicitari.

  • art. 3 d.lgs. 507/1993

    «Il comune [...] disciplina le modalità di effettuazione della pubblicità e può stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse»

    La norma, vigente al tempo dei fatti, attribuiva al Comune il potere di disciplinare gli impianti pubblicitari e di introdurre limitazioni o divieti per esigenze di pubblico interesse.

  • art. 34, comma 2, c.p.a.

    Quando il vizio dedotto riguarda poteri amministrativi non ancora esercitati, l’accoglimento della censura preclude al giudice di esaminare le altre e di dettare le regole dell’azione amministrativa.

Massime di principio

  • La motivazione del provvedimento finale non deve confutare analiticamente ogni osservazione presentata ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, purché dal provvedimento, anche mediante motivazione per relationem, risulti che l’amministrazione abbia esaminato complessivamente le osservazioni e abbia indicato le ragioni del loro mancato accoglimento.
  • Le disposizioni regolamentari o generali sono normalmente impugnabili insieme all’atto applicativo che rende attuale e concreta la lesione; il termine per impugnare la disciplina decorre, in tali casi, dall’adozione dell’atto applicativo lesivo e non dalla mera approvazione della disposizione generale.
  • In materia di impianti pubblicitari, l’amministrazione può subordinare l’autorizzazione al rispetto di prescrizioni comunali concernenti la collocazione, le dimensioni e l’armonia estetica delle insegne, nell’ambito della potestà di pianificazione diretta a contemperare l’iniziativa economica privata con la sicurezza della circolazione e il decoro urbano.
  • La disparità di trattamento può essere riconosciuta soltanto se il ricorrente dimostra l’assoluta identità delle situazioni poste a confronto; la mera presenza di altre installazioni non conformi, senza prova della loro identità tipologica e della disciplina vigente al momento della loro installazione, non è sufficiente.
  • Il giudice non può fondare l’annullamento su una prescrizione o su una ragione ostativa che l’amministrazione non abbia concretamente applicato o posto a base del provvedimento impugnato, essendo vietata l’integrazione postuma della motivazione.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazionePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimentoInvalidità del provvedimento
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezza

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