Ordinanza n. 2170/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 02947/2026, resa tra le parti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Campania, Sez. IV, che aveva respinto il ricorso di primo grado relativo a una procedura di affidamento di servizi di vigilanza
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’impresa appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell’art. 98 c.p.a. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di merito dell’appello né le specifiche censure rivolte alla procedura di affidamento; risulta soltanto che la controversia riguarda una procedura avente a oggetto servizi di vigilanza, di durata triennale, alla quale partecipano l’impresa appellante, la stazione appaltante e l’impresa controinteressata.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’istanza cautelare senza esaminare nel merito i motivi d’appello, ritenendo assorbente l’assenza del periculum in mora. In particolare, non è stato ravvisato un pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante in relazione alla procedura controversa, considerando la natura dell’affidamento, relativo a servizi di durata triennale, e la già fissata udienza di merito del 29 ottobre 2026. Le spese dell’incidente cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
La sospensione dell’efficacia della sentenza impugnata può essere disposta in sede cautelare d’appello; nel caso concreto la misura è stata negata per l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, l’assenza di un pregiudizio grave e irreparabile per l’appellante è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza, senza necessità di procedere all’esame degli ulteriori presupposti cautelari.
- La fissazione ravvicinata dell’udienza di merito può concorrere a escludere il periculum in mora, quando riduca il rischio che la decisione cautelare divenga necessaria per evitare effetti irreversibili nelle more del giudizio.
- Nelle controversie relative ad affidamenti di servizi di durata pluriennale, la durata dell’appalto e la prossimità della decisione di merito costituiscono elementi rilevanti nella valutazione concreta del pregiudizio grave e irreparabile.
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