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Sentenza

Sentenza n. 1728/2026 - Catanzaro, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600144

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Calabria n. 1782/2025, che aveva ordinato l’ostensione della documentazione oggetto di un’istanza di accesso

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ex art. 112 c.p.a. sostenendo che l’Agenzia delle Entrate non avesse dato esecuzione alla sentenza passata in giudicato, con la quale era stato accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. contro il diniego di accesso a tutti gli accertamenti oggettivi relativi all’esistenza, congruità e coerenza delle prestazioni professionali fatturate e contabilizzate dalla società. Nel corso del giudizio di ottemperanza, l’Agenzia ha trasmesso una dichiarazione di inesistenza della documentazione ulteriore rispetto a quella già allegata all’avviso di accertamento, spiegando che il procedimento di accertamento analitico-induttivo non comporta necessariamente la formazione di autonomi atti istruttori e che i riscontri dell’Ufficio erano confluiti nell’avviso di accertamento e nella documentazione contabile acquisita. Il ricorrente ha contestato tale dichiarazione, rilevando che l’avviso di accertamento richiamava documentazione utilizzata come raffronto per la contestata sovrafatturazione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere. Ha ritenuto che la dichiarazione di inesistenza dei documenti resa dall’Agenzia delle Entrate fosse conforme alla legge e alla giurisprudenza, perché proveniente dal soggetto competente e corredata da un’idonea spiegazione dell’inesistenza della documentazione richiesta. La contestata possibile contraddizione tra l’inesistenza di ulteriori documenti e l’accertamento tributario sulla sovrafatturazione riguarda il merito dell’avviso di accertamento e deve essere fatta valere davanti al giudice tributario; tale questione non può essere valutata neppure incidentalmente dal giudice amministrativo dell’ottemperanza. Le spese sono state compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    con il presente ricorso la parte ricorrente agisce ex art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza della suddetta sentenza, sostenendo che l’Agenzia delle Entrate non vi abbia dato esecuzione

    L’azione di ottemperanza è lo strumento utilizzabile per verificare l’esecuzione di una sentenza amministrativa passata in giudicato.

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l’art. 114 cod. proc. amm.

    La decisione è adottata nell’ambito del giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 c.p.a.; il testo non espone ulteriori profili interpretativi specifici della disposizione.

  • art. 116 c.p.a.

    con sentenza del 29 ottobre 2025, n. 1782, questo T.A.R. ha accolto il ricorso ex art. 116 c.p.a. avverso il diniego serbato dalla Agenzia delle Entrate sull’istanza di accesso agli atti

    Il precedente giudizio di accesso aveva imposto all’amministrazione di ostendere la documentazione richiesta, salva la possibilità di dichiararne motivatamente l’inesistenza.

  • artt. 39, commi 1 e 2, e 40 d.P.R. n. 600/1973

    considerato quanto previsto dagli artt. 39, comma 1 e 2, e 40 D.P.R. n. 600/1973, il procedimento di accertamento analitico-induttivo non prevede espressamente la formazione di singoli atti istruttori sui dati ritenuti rilevanti dall’ente accertatore per la rideterminazione del reddito complessivo, in quanto le valutazioni su questi dati possono (e in ogni caso devono) essere riversate direttamente nell’avviso di accertamento

    Nel procedimento di accertamento analitico-induttivo non è necessariamente prevista la formazione di autonomi atti istruttori sui singoli dati valutati dall’amministrazione, potendo le relative valutazioni confluire direttamente nell’avviso di accertamento.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza che ordina l’accesso, l’amministrazione può adempiere dichiarando motivatamente l’inesistenza, totale o parziale, della documentazione richiesta, purché la dichiarazione provenga dall’ufficio competente e spieghi adeguatamente le ragioni dell’inesistenza.
  • La possibile contraddittorietà tra la dichiarazione di inesistenza di ulteriori documenti e il contenuto di un avviso di accertamento tributario attiene al merito dell’accertamento e non può essere esaminata, neppure incidentalmente, dal giudice amministrativo dell’ottemperanza; la relativa controversia appartiene alla giurisdizione tributaria.
  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione rende una dichiarazione competente e adeguatamente motivata di inesistenza della documentazione richiesta, viene meno la materia del contendere sull’obbligo di ostensione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso documentaleGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseRiparto di giurisdizione

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