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Sentenza

Sentenza del 13/07/2015 n. 6385 - Comm. Trib. Prov. Milano

Investimenti all'estero non dichiarati - Presunzione di reddito - Sussiste - D.L. 78/2009 - Applicazione retroattiva - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Amministrazione finanziaria ha contestato al contribuente una presunzione di reddito derivante da investimenti esteri non dichiarati, applicando l'art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 anche a periodi d'imposta anteriori alla sua entrata in vigore. Il contribuente ha contestato l'efficacia retroattiva della disposizione, sostenendo che il meccanismo presuntivo introdotto dalla norma ha natura sostanziale e non può incidere retroattivamente su situazioni già maturate.

La decisione

La sentenza ha riconosciuto che l'art. 12, comma 2, del D.L. 78/2009 introduce una presunzione di natura sostanziale, poiché incide sull'accertamento dell'esistenza del reddito e rientra nella disciplina delle prove e delle presunzioni prevista dal Codice Civile. In assenza di una specifica previsione legislativa sulla sua efficacia temporale, trova applicazione l'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo cui la legge dispone solo per l'avvenire e non ha effetto retroattivo. Pertanto, la presunzione non può essere applicata agli investimenti o ai periodi d'imposta anteriori all'entrata in vigore del D.L. 78/2009.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 2, D.L. 78/2009

    La disposizione introduce una presunzione relativa alla produzione di reddito derivante da investimenti detenuti all'estero e non dichiarati. La presunzione è qualificata come norma sostanziale e, in mancanza di una diversa previsione, non può essere applicata retroattivamente.

  • Art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale

    La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo.

    La norma sancisce il principio generale di irretroattività. Esso impedisce di applicare a periodi anteriori una nuova presunzione sostanziale, salvo che il legislatore disponga espressamente diversamente nei limiti consentiti dall'ordinamento.

  • Titolo II del Libro VI del Codice Civile

    La collocazione delle disposizioni sulle prove e sulle presunzioni nel titolo dedicato alla tutela dei diritti è considerata indice della loro natura sostanziale, anziché meramente processuale.

Massime di principio

  • Una presunzione che incide sull'esistenza o sulla quantificazione di un reddito ha normalmente natura sostanziale, anche se viene utilizzata nell'ambito di un procedimento di accertamento.
  • Le norme sostanziali che introducono nuovi meccanismi presuntivi non possono essere applicate a periodi d'imposta anteriori alla loro entrata in vigore, salvo un'espressa e valida previsione di retroattività.
  • La qualificazione di una disposizione come norma probatoria non è sufficiente, da sola, a renderla applicabile retroattivamente: occorre verificare se essa modifica concretamente la posizione sostanziale del contribuente.
  • In presenza di investimenti esteri non dichiarati, l'Amministrazione può utilizzare la presunzione prevista dalla legge solo per gli anni ai quali la disposizione è temporalmente applicabile; per gli anni precedenti deve fornire la prova secondo le regole allora vigenti.

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