L.R. Sardegna 19/2011
Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale sarda disciplina incentivi, procedure semplificate e premialità urbanistiche per la realizzazione di campi da golf e strutture connesse, con requisiti tecnici, ambientali e localizzativi molto puntuali. Prevede però un regime applicabile solo fino alla sua abrogazione, avvenuta dal 30 aprile 2015, e con termini attuativi concentrati nei primi mesi/anni successivi all’entrata in vigore.
Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico in Sardegna
Provvidenze per lo sviluppo del turismo golfistico
La legge della Regione autonoma della Sardegna promuove la realizzazione di un sistema di campi da golf a finalità turistica, con l’obiettivo di qualificare e destagionalizzare l’offerta turistica regionale. La disciplina è fortemente orientata alla sostenibilità ambientale, alla compatibilità paesaggistica e alla localizzazione diffusa degli interventi sul territorio sardo.
Ambito e finalità dell’intervento
Il provvedimento considera strategici gli interventi per il turismo golfistico e li collega allo sviluppo sostenibile. Le agevolazioni si applicano esclusivamente agli interventi localizzati in Sardegna e sono pensate per favorire sia impianti sportivi di qualità sia le strutture ricettive e i servizi complementari necessari alla loro operatività.
Soggetti ammessi
Possono accedere alle agevolazioni:
- enti locali territoriali, altri enti pubblici e forme associative tra essi;
- società di capitali e consorzi di società, anche a capitale misto pubblico/privato;
- associazioni sportive regolarmente iscritte alla Federazione italiana golf.
Interventi agevolabili e requisiti tecnici
Le agevolazioni riguardano:
- la realizzazione ex novo di campi da golf di almeno 18 buche, omologati FIG, di prima categoria, con specifiche caratteristiche minime di superficie, lunghezza, par, irrigazione e certificazioni ambientali;
- la realizzazione di campi da golf di seconda categoria da 18 buche, con caratteristiche tecniche atte a ospitare competizioni nazionali;
- i servizi complementari necessari alla piena operatività dei campi;
- le strutture ricettive alberghiere e residenziali connesse, con il limite che le volumetrie residenziali non superino il 60% del totale dell’intervento.
Criteri generali di localizzazione e sostenibilità
I progetti, inclusi gli ampliamenti di campi esistenti, devono rispettare criteri stringenti di tutela paesaggistica e ambientale. Sono richiesti, tra l’altro:
- integrazione con le caratteristiche naturalistiche e geomorfologiche dei luoghi;
- assenza di impatti negativi sui sistemi ambientali più delicati;
- localizzazione con collegamento agevole a strade provinciali o statali;
- orografia idonea e dislivello contenuto;
- disponibilità idrica adeguata e non lesiva di altri usi;
- misure di risparmio energetico e idrico, con riuso delle acque reflue o riciclo dell’acqua di irrigazione. È vietata la costruzione di campi da golf in luoghi in cui sia dimostrato il danneggiamento della biodiversità.
Disciplina urbanistica speciale
Per gli interventi ammessi è istituita una zona territoriale omogenea speciale denominata “campi da golf e strutture residenziali e ricettive alberghiere connesse”, in deroga alla disciplina urbanistica ordinaria regionale. Sono previsti:
- indice massimo di fabbricabilità territoriale pari a 0,05 mc/mq;
- tetto volumetrico massimo di 75.000 mc;
- piano urbanistico attuativo obbligatorio, senza cessione di aree ai comuni;
- limite del 60% per la volumetria residenziale;
- tipologia edilizia residenziale in parte vincolata a villa unifamiliare;
- altezze massime prefissate per residenze e alberghi;
- certificato di abitabilità/agibilità solo dopo la realizzazione della struttura golfistica;
- classificazione minima a quattro stelle per gli alberghi, salvo albergo diffuso. Sono inoltre previsti premi volumetrici e incrementi legati al recupero di volumetrie preesistenti, alla localizzazione fuori dagli ambiti costieri e alla realizzazione di campi di prima categoria; tali premi non sono sempre cumulabili tra loro.
Procedura di selezione e valutazione dei progetti
L’accesso alle agevolazioni richiede la presentazione di domanda all’Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio entro otto mesi dalla definitiva adozione degli adeguamenti al Piano paesaggistico regionale. La domanda deve essere corredata da un articolato set documentale: progetto, relazioni ambientali e tecnico-economiche, assenso del comune, relazione sulle risorse idriche, sistema di monitoraggio delle falde, parere FIG ed elenco delle strutture alberghiere esistenti nel raggio rilevante. L’Assessorato verifica completezza e regolarità, convoca conferenze di servizi e gestisce le procedure di screening/VIA. Le proposte sono poi valutate da una Commissione regionale sulla base di criteri urbanistici, paesaggistici, economico-finanziari, ambientali, di localizzazione, di consumo idrico, di qualità architettonica e di riqualificazione di aree degradate. Per ciascun ambito territoriale è formata una graduatoria e vengono ammessi i primi cinque progetti.
Ambiti territoriali e distribuzione degli interventi
Per garantire una distribuzione equilibrata delle strutture, la Giunta regionale deve individuare entro trenta giorni gli ambiti territoriali omogenei in cui collocare i circuiti locali del turismo golfistico. La legge elenca specificamente le aree territoriali di riferimento, ripartite tra le diverse province sarde allora esistenti.
Obblighi di gestione, vincoli e sanzioni
I soggetti beneficiari, i proprietari degli immobili interessati e gli eventuali subentranti devono impegnarsi, con atto trascritto, a garantire il funzionamento delle strutture golfistiche e dei servizi per 20 anni dall’avvio ufficiale dell’attività e per almeno 10 mesi l’anno. È vietato cambiare la destinazione d’uso dei terreni nei primi 20 anni. In caso di violazione:
- la mancata garanzia del funzionamento per 20 anni comporta decadenza dai benefici e restituzione del vantaggio economico con decrescenza proporzionale nel tempo;
- la chiusura eccedente i due mesi annui comporta una sanzione giornaliera da 300 a 500 euro. È inoltre richiesto un progetto di gestione che disciplini l’accesso dei turisti golfisti.
Attuazione e regime transitorio
L’attuazione degli interventi ammessi avviene tramite la procedura urbanistica regionale prevista dalla legge sul governo del territorio, con riduzione della metà dei termini per pubblicazioni, osservazioni e verifica di coerenza sulle varianti. Il testo consolidato indica però che la legge è stata abrogata con decorrenza 30 aprile 2015, per cui la disciplina non è più applicabile oggi. Restano rilevanti solo gli effetti storici e gli eventuali rapporti sorti nel periodo di vigenza, non nuovi procedimenti.
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