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Legge

L.R. Sardegna 20/2011

Differimento dell'applicazione dell'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale)

Normativa regionaleL.R. Sardegna 20/2011Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Sardegna n. 20/2011 rinvia al 1° gennaio 2012 l’applicazione dell’art. 12 della L.R. n. 16/2011, per motivi organizzativi e finanziari, con effetti retroattivi dalla data di entrata in vigore della stessa L.R. n. 16/2011. L’Amministrazione regionale deve adottare gli atti necessari per adeguare gli effetti già prodotti.

Differimento dell'applicazione dell'art. 12 della L.R. Sardegna n. 16/2011

Differimento dell’applicazione dell’art. 12 della L.R. Sardegna n. 16/2011

La legge regionale della Sardegna n. 20 del 2011 interviene unicamente per rinviare nel tempo l’efficacia dell’articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 16, recante norme in materia di organizzazione e personale. Si tratta di un provvedimento di carattere transitorio, limitato al territorio della Regione autonoma della Sardegna.

Ambito e finalità

Il provvedimento è adottato per motivi organizzativi e finanziari. La sua funzione è quella di posticipare l’applicazione della disciplina contenuta nell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011, senza modificarne il contenuto sostanziale.

Decorrenza e regime temporale

L’applicazione dell’articolo 12 è differita al 1° gennaio 2012.

  • Il differimento produce effetti a partire dalla data di entrata in vigore della legge regionale n. 16 del 2011.
  • In questo modo, gli effetti già eventualmente prodotti dall’applicazione anticipata dell’articolo 12 devono essere riallineati alla disciplina risultante dal rinvio.

Obblighi dell’Amministrazione regionale

L’Amministrazione regionale è tenuta ad adottare gli atti necessari per adeguare gli effetti già prodotti dall’applicazione dell’articolo 12 della legge regionale n. 16 del 2011 a quanto previsto dal differimento disposto dalla presente legge.

Portata pratica

La legge ha natura essenzialmente temporanea e di coordinamento applicativo. Esaurisce la propria funzione nel rinviare l’operatività dell’articolo 12 della L.R. n. 16/2011 al 1° gennaio 2012 e nell’imporre il conseguente adeguamento amministrativo.

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