Sentenza n. 5301/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Salerno, n. 1272/2024, che aveva annullato i dinieghi di revisione prezzi e ordinato l’istruttoria sulla richiesta relativa al periodo 1° gennaio-23 giugno 2023, respingendo però l’accertamento del diritto al compenso revisionale
Esito
Favorevole al resistente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’operatore economico, affidatario del servizio di ristorazione presso l’Università di Salerno dal 1° gennaio 2016 al 23 giugno 2023, aveva impugnato le note con cui ADISURC aveva negato la revisione del corrispettivo per il periodo 1° gennaio-23 giugno 2023. In primo grado erano state dedotte la violazione dell’art. 115 d.lgs. 163/2006, delle clausole contrattuali e capitolari sulla revisione prezzi, dell’art. 97 Cost., nonché l’eccesso di potere per violazione di buona fede e correttezza, difetto dei presupposti, illogicità, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e difetto assoluto di motivazione. Il TAR aveva accolto in parte il ricorso, ritenendo illegittimo il diniego fondato sulla circostanza che la fattura fosse stata emessa dopo la cessazione del rapporto, e aveva ordinato lo svolgimento dell’istruttoria, escludendo tuttavia che la variazione dell’indice FOI-ISTAT determinasse automaticamente il diritto alla revisione. ADISURC ha proposto appello principale sostenendo che, essendo la revisione espressione di potere discrezionale dell’amministrazione, la relativa domanda dovesse essere presentata durante la vigenza del rapporto e non potesse essere formulata dopo la cessazione. L’operatore economico ha proposto appello incidentale contro il rigetto della domanda di accertamento del diritto al compenso revisionale, sostenendo che fosse sufficiente provare l’aumento dell’indice FOI, senza dimostrare anche l’aumento dei costi e l’incapacità di farvi fronte; ha inoltre riproposto la censura relativa al diniego fondato sulla richiesta riferita a un periodo inferiore all’anno.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale sia quello incidentale, confermando integralmente la sentenza del TAR. Quanto all’appello principale, ha affermato che la natura tecnico-discrezionale del potere di revisione riguarda l’an della pretesa e non comporta l’obbligo, non previsto dalla legge, dal contratto o dal capitolato, di presentare la domanda prima della cessazione del rapporto. La richiesta può quindi essere formulata anche dopo la scadenza contrattuale, purché non sia maturata la prescrizione. Il diritto alla revisione, riferito ai singoli ratei, è soggetto alla prescrizione quinquennale, decorrente dal termine di pagamento del rateo, se non pagato, oppure dalla maturazione del diritto all’integrazione, se il rateo è stato pagato in misura inferiore a quella dovuta. La censura riproposta dall’operatore economico sul periodo inferiore all’anno è stata dichiarata improcedibile per effetto del rigetto dell’appello principale. Quanto all’appello incidentale, il Collegio ha escluso che la sola variazione dell’indice FOI comporti automaticamente il riconoscimento della revisione. L’appaltatore deve fornire almeno un principio di prova dell’aumento dei costi e dello squilibrio economico, tale da compromettere seriamente l’utile e la capacità di eseguire correttamente il servizio; spetta poi all’amministrazione svolgere l’istruttoria e valutare la sussistenza dei presupposti normativi e fattuali. L’indice FOI costituisce un parametro generale di riferimento, ma non determina di per sé l’automatica spettanza del compenso. È stata quindi confermata sia l’illegittimità del diniego tout court, che aveva omesso l’istruttoria, sia il rigetto della domanda di accertamento immediato del diritto al compenso, non potendo il giudice sostituirsi all’amministrazione nell’esercizio di poteri non ancora esercitati. Spese del grado compensate.
Norme richiamate
art. 115 d.lgs. 163/2006
La disposizione configura un procedimento di preventiva verifica dei presupposti per il riconoscimento del compenso revisionale, con esercizio di potere autoritativo tecnico-discrezionale quanto all’an della pretesa.
art. 59 del capitolato
La clausola capitolare richiamata nel contratto disciplina la revisione dei prezzi, senza prevedere l’obbligo di presentare la relativa richiesta entro la scadenza del rapporto.
art. 9 del contratto d’appalto
La clausola contrattuale sulla revisione prezzi non introduce una decadenza collegata alla cessazione del rapporto.
art. 97 Cost.
È richiamato tra i parametri di legittimità dedotti in primo grado, ma la sentenza non sviluppa una specifica applicazione autonoma della disposizione.
Massime di principio
- La natura tecnico-discrezionale del potere amministrativo di decidere sull’an della revisione prezzi non impone all’appaltatore, in assenza di una specifica previsione legislativa, contrattuale o capitolare, di presentare la domanda necessariamente prima della cessazione del rapporto contrattuale.
- La pretesa alla revisione dei prezzi è soggetta alla prescrizione quinquennale, decorrente, per ciascun rateo, dal termine di pagamento se il rateo non è stato pagato oppure dalla maturazione del diritto all’integrazione se il rateo è stato pagato in misura inferiore a quella dovuta.
- La sola variazione dell’indice FOI-ISTAT non determina automaticamente il diritto al compenso revisionale: l’appaltatore deve fornire almeno un principio di prova dell’aumento dei costi e dello squilibrio economico, tale da incidere seriamente sull’utile e sulla capacità di eseguire la prestazione.
- Quando l’appaltatore fornisce elementi idonei a prospettare lo squilibrio economico, l’amministrazione deve aprire e svolgere un’istruttoria concreta sui presupposti normativi e fattuali della revisione; è illegittimo negare la richiesta senza tale verifica.
- Il giudice amministrativo non può accertare direttamente il diritto al compenso revisionale quando l’amministrazione non abbia ancora esercitato il proprio potere valutativo sull’an della revisione; in tal caso può annullare il diniego e ordinare la riedizione istruttoria del procedimento.
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