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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 1762 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Avviso di accertamento - società in liquidazione - responsabilità di amministratori, liquidatori, soci - obbligazione propria ex lege - è tale - natura civilistica - consegue. Avviso di accertamento - società in liquidazione - responsabilità di amministratori, liquidatori, soci - certezza legale del tributo - è necessaria - momento dell'esercizio dell'azione - sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I soci hanno impugnato gli avvisi di accertamento emessi ai sensi degli artt. 36 del D.P.R. n. 602/1973 e 2495 c.c., con i quali era stata loro contestata la responsabilità personale per i debiti tributari della società LT S.r.l., relativi all’anno d’imposta 2002. Hanno sostenuto che la loro responsabilità dovesse essere limitata alle somme effettivamente ricevute in sede di liquidazione, quantificate in circa 55.143,36 euro, contestando invece la rilevanza del credito di 376.635 euro indicato nel bilancio finale di liquidazione. Hanno inoltre dedotto l’assenza di un previo accertamento della responsabilità del liquidatore, l’omessa impugnazione del bilancio finale da parte dell’Amministrazione finanziaria e l’inidoneità dell’accertamento tributario societario a fondare l’azione nei loro confronti.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato integralmente l’appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto che la responsabilità di soci, amministratori e liquidatori sia personale, diretta ed ex lege, di natura civilistica e non tributaria, senza successione o coobbligazione nel debito fiscale della società. La responsabilità dei soci è comunque limitata alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, ma nel caso concreto il bilancio evidenziava poste attive per 371.781,36 euro, incluso il credito di 376.635 euro, ritenuto effettivamente sussistente. Non era necessario che l’Agenzia provasse l’effettiva riscossione del credito né che agisse previamente contro il liquidatore o impugnasse il bilancio. L’azione è soggetta al termine ordinario decennale di prescrizione. Gli appellanti sono stati inoltre condannati al pagamento di 3.000 euro di spese, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 36 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    "Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci"

    Prevede una responsabilità personale ed ex lege di amministratori, liquidatori e soci per il pagamento delle obbligazioni tributarie della società insolvente, in presenza dei relativi presupposti. La responsabilità ha natura civilistica e non comporta successione o coobbligazione nel debito tributario societario.

  • Art. 2495, comma 2, codice civile

    "Ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi"

    La cancellazione della società non impedisce ai creditori di agire contro i soci entro il limite delle somme risultanti come riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, né contro i liquidatori quando il mancato pagamento dipenda da loro colpa.

  • Art. 2946 codice civile

    L’azione di rivalsa dell’Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci per i debiti tributari della società è soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.

  • Artt. 1176 e 1218 codice civile

    Sono richiamati per qualificare la responsabilità degli amministratori e dei liquidatori come responsabilità propria derivante dalla violazione degli obblighi di diligenza e di adempimento.

  • Cass. civ., sentenza n. 12546/2001

    Richiamata per la natura civilistica della responsabilità e per l’applicazione del termine decennale di prescrizione.

  • Cass. civ., Sezione tributaria, sentenza n. 179 dell’8 gennaio 2014

    Stabilisce che la certezza legale del tributo deve sussistere al momento dell’esercizio dell’azione di responsabilità e che grava sui soggetti chiamati a rispondere l’onere di provare l’assenza di attivo patrimoniale rilevante.

Massime di principio

  • La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente la possibilità per l’Amministrazione finanziaria di agire contro soci, amministratori o liquidatori, se ricorrono i presupposti di legge.
  • La responsabilità del socio non è una successione nel debito tributario della società, ma un’obbligazione personale ex lege, normalmente limitata alle somme ricevute in base al bilancio finale di liquidazione.
  • Per agire contro i soci non è necessario che l’Amministrazione dimostri di avere già riscosso i crediti iscritti nell’attivo societario: può essere sufficiente la prova della loro effettiva esistenza e risultanza dal bilancio di liquidazione.
  • La certezza legale del tributo deve essere verificata al momento dell’azione contro il responsabile, non necessariamente alla data di deposito del bilancio finale di liquidazione.
  • Non esiste una necessaria sequenza secondo cui il Fisco debba prima agire contro il liquidatore e solo successivamente contro i soci; le responsabilità possono essere valutate autonomamente secondo i rispettivi presupposti.
  • Il soggetto destinatario dell’azione può contestare l’entità dell’attivo distribuito, ma deve fornire una prova concreta dell’inesistenza o dell’errata contabilizzazione delle poste attive indicate nel bilancio finale.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare il bilancio finale di liquidazione, le somme effettivamente ricevute, la natura delle poste attive e il rispetto del termine decennale di prescrizione.

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