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Provvedimento

Ordinanza ingiunzione o revoca n. 561 del 30/11/2023

Provvedimento del 30 novembre 2023

Garante Privacy561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante accerta che Limit Call S.r.l.s., call center attivo nel teleselling energia, ha effettuato campagne promozionali usando dati acquisiti da terzi senza adeguata prova della liceità della raccolta, senza dimostrare il consenso degli interessati e senza fornire un’informativa idonea nei contatti telefonici. Vengono inoltre contestati il mancato presidio del canale per l’esercizio dei diritti, l’omessa consultazione del Registro Pubblico delle Opposizioni e la scarsa collaborazione con l’Autorità. Il Garante vieta il trattamento dei dati non legittimati, ingiunge la cancellazione dei dati e applica una sanzione amministrativa pecuniaria di 60.000 euro, con pubblicazione del provvedimento e annotazione nel registro interno.

Limit Call S.r.l.s.: divieto, cancellazione dati e sanzione di 60.000 euro per telemarketing illecito, mancata informativa, assenza di consenso e scarsa cooperazione con il Garante

Limit Call S.r.l.s.: telemarketing illecito, mancata informativa e sanzione pecuniaria

Il Garante per la protezione dei dati personali interviene nei confronti di Limit Call S.r.l.s., call center attivo nel teleselling per contratti di energia elettrica, a seguito di un reclamo per telefonate promozionali indesiderate. L’istruttoria è stata preceduta da un precedente provvedimento sanzionatorio per mancato riscontro a una richiesta di informazioni dell’Autorità e si è sviluppata anche mediante accertamento ispettivo presso la sede della Società.

Origine dei dati e ricostruzione della filiera

La Società ha dichiarato di aver acquisito il contatto del reclamante da un list provider con sede in Moldavia, dal quale sarebbero state ricevute tre liste anagrafiche per un totale di 100.000 contatti. Il materiale esaminato ha mostrato l’esistenza di un rapporto commerciale documentato da fatture e da un allegato denominato "Terms and conditions", ma non di un contratto specifico idoneo a chiarire con precisione la titolarità effettiva della banca dati e le garanzie sul trattamento.

Il Garante rileva che Limit Call non ha fornito documentazione idonea a dimostrare la liceità dell’acquisizione delle liste da terzi, né ha svolto verifiche sostanziali sull’origine dei dati, sull’informativa resa agli interessati e sui consensi raccolti a monte. La Società si è limitata a controllare l’iscrizione delle utenze nel Registro Pubblico delle Opposizioni, peraltro senza che risulti il riscontro dell’utenza del reclamante già al primo contatto.

Informativa, consenso e telemarketing

L’Autorità conferma la violazione degli artt. 12, 13 e 14 GDPR, ritenendo che non sia stata resa un’informativa idonea nel corso dei contatti promozionali. Lo script utilizzato nelle chiamate, prodotto sia prima dell’accertamento sia in sede ispettiva, risultava privo delle informazioni obbligatorie dell’art. 13 GDPR e limitato a richiedere un ricontatto per servizi di consulenza energetica, senza neppure menzionare chiaramente la Società.

È stata inoltre confermata la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), e 7 GDPR, nonché dell’art. 130 del Codice, perché le telefonate promozionali sono state effettuate senza prova del consenso informato e documentato degli interessati. Il Garante sottolinea che, indipendentemente dal ruolo formale ricoperto nella filiera, Limit Call era comunque tenuta a verificare i presupposti di liceità del trattamento dei dati acquisiti da terzi.

Esercizio dei diritti e canali di contatto

La Società aveva indicato un indirizzo PEC per la gestione delle richieste degli interessati, ma le verifiche ispettive hanno evidenziato che il canale non era più attivo. Ciò integra la violazione degli artt. 12, parr. 2 e 3, e 15 GDPR e contrasta con l’obbligo del titolare di agevolare l’esercizio dei diritti e riscontrare senza ritardo le istanze degli interessati.

Cooperazione con l’Autorità e Registro Pubblico delle Opposizioni

Il Garante contesta anche la violazione dell’art. 31 GDPR per insufficiente cooperazione con l’Autorità: l’inerzia della Società ha reso necessario un accertamento ispettivo per ottenere informazioni che avrebbero dovuto essere fornite in risposta alla richiesta istruttoria. Inoltre, viene confermata la violazione dell’art. 1, comma 11, della legge n. 5/2018, in relazione al successivo comma 12 e all’art. 130, comma 3, del Codice, per non aver consultato correttamente il Registro Pubblico delle Opposizioni prima della campagna promozionale.

Misure correttive e divieto del trattamento

Accertata l’illiceità delle condotte, il Garante dispone:

  • il divieto di trattare dati personali per i quali non sia stato comprovato il rilascio di un’idonea informativa e l’acquisizione di un consenso valido;
  • l’ingiunzione di cancellare senza ritardo tali dati, salvo conservazione necessaria per obblighi di legge o ragioni contrattuali;
  • per eventuali future attività promozionali verso numeri forniti da terzi, l’obbligo di rendere un’informativa trasparente e idonea, di adottare procedure di verifica costante e controlli a campione, di garantire il corretto presidio dei canali per l’esercizio dei diritti e di tenere traccia della filiera del trattamento.

Il provvedimento richiama, a tal fine, gli artt. 6, 7, 12, 13, 14, 15, 24 e 5, par. 2, GDPR, nonché l’art. 130 del Codice.

Sanzione amministrativa e criteri di quantificazione

Poiché le violazioni riguardano trattamenti collegati, il Garante applica l’art. 83, par. 3, GDPR, individuando la violazione più grave tra quelle contestate. Ai fini della quantificazione della sanzione, vengono richiamati gli elementi dell’art. 83, par. 2, GDPR: la gravità del trattamento su un numero elevatissimo di contatti, la colpevolezza della condotta, l’assenza di misure di attenuazione del danno e la difformità rispetto alla consolidata attività provvedimentale dell’Autorità in materia di marketing.

Come unico elemento attenuante viene considerata la capacità economica della Società, sulla base dell’ultimo fatturato disponibile. Viene quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 60.000, pari allo 0,3% del massimo edittale di 20 milioni di euro.

Pubblicazione, annotazione e tutela giurisdizionale

Il Garante dispone anche la pubblicazione integrale del provvedimento sul proprio sito, ai sensi dell’art. 166, comma 7, del Codice e dell’art. 16 del regolamento n. 1/2019, nonché l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità. È infine richiamata la possibilità di opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR e delle norme nazionali richiamate nel provvedimento.

Punti principali

Origine del procedimento e istruttoria

Il procedimento nasce da un reclamo relativo a telefonate promozionali indesiderate. Dopo un precedente provvedimento del 20 ottobre 2022 per mancato riscontro a una richiesta di informazioni ex art. 157 del Codice, l’Ufficio ha svolto un accertamento ispettivo presso la sede di Limit Call S.r.l.s. nelle date 23 e 24 maggio 2023 per chiarire l’origine dei dati del reclamante e la base giuridica delle telefonate.

Dati utilizzati e filiera di acquisizione

La Società, operante nel telemarketing per contratti di energia elettrica, ha dichiarato di aver ottenuto il contatto del reclamante da un list provider con sede in Moldavia. Ha riferito di aver ricevuto tre liste per un totale di 100.000 contatti, da cui sarebbero derivati 32.651 contatti telefonici e 294 contratti. Non è stato prodotto un contratto specifico con il fornitore; il rapporto è stato documentato solo da fatture e da un allegato "Terms and conditions" contenente indicazioni sui ruoli privacy e istruzioni operative.

Violazioni contestate e valutazioni del Garante

Il Garante conferma la violazione degli artt. 12, 13 e 14 GDPR per mancata informativa nei contatti promozionali, degli artt. 5, par. 1, lett. a), 6, par. 1, lett. a), 7 GDPR e art. 130 Codice per telefonate promozionali senza prova di un consenso valido, degli artt. 12, parr. 2 e 3, 15 e ss. GDPR per l’assenza di un canale efficace per l’esercizio dei diritti, dell’art. 1, comma 11, l. n. 5/2018 in relazione all’art. 130, comma 3, Codice per il mancato riscontro del RPO, e dell’art. 31 GDPR per insufficiente cooperazione con l’Autorità.

Provvedimenti correttivi e sanzione

Il Garante vieta il trattamento dei dati per i quali non sia stato comprovato un’idonea informativa e un consenso valido, ingiunge la cancellazione di tali dati salvo conservazione dovuta per legge o ragioni contrattuali, e impone alla Società, in caso di future campagne verso numeri forniti da terzi, di predisporre informativa trasparente, procedure di verifica costante, controlli anche a campione, corretta gestione dei diritti e tracciabilità della filiera. Per le violazioni accertate applica una sanzione di 60.000 euro, richiamando i criteri dell’art. 83, par. 2 GDPR e la previsione dell’art. 83, par. 3 GDPR in caso di violazioni multiple collegate.

Come è indicizzato

Materiemarketing e telemarketingsanzioni gdprdiritti dell'interessatomisure di sicurezzapubblica amministrazione

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