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Sentenza

Sentenza del 28/06/2016 n. 13346 - Corte di Cassazione

Prima casa-Agevolazioni ed esenzioni- Mancato trasferimento nell' immobile nei termini- mero trasferimento residenza comune abitazione -Beneficio- Sussite -

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana, sostenendo che il contribuente avesse perso le agevolazioni "prima casa" perché aveva trasferito la residenza nel Comune di Casole d'Elsa oltre il termine di diciotto mesi dall'acquisto. Secondo l'Ufficio, il ritardato rilascio dell'immobile da parte dell'affittuario non costituiva una causa di forza maggiore, poiché la legge richiede il trasferimento della residenza nel Comune in cui si trova l'abitazione, non necessariamente nell'immobile acquistato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e deciso la causa nel merito, respingendo il ricorso originario del contribuente contro l'avviso di liquidazione. La Corte ha chiarito che l'agevolazione richiede il trasferimento della residenza nel Comune dell'immobile entro diciotto mesi, ma ha ritenuto irrilevante, nel caso concreto, la causa di forza maggiore invocata dal contribuente, poiché il trasferimento nel Comune sarebbe stato possibile anche presso l'abitazione dei genitori. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 1, Parte Prima, Nota II-bis, lett. a), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986

    L'abitazione deve trovarsi nel Comune di residenza oppure la residenza deve essere trasferita nel Comune in cui si trova l'abitazione entro diciotto mesi dall'acquisto.

    Il trasferimento deve avvenire nel Comune in cui è ubicato l'immobile, non necessariamente nell'immobile acquistato. Il termine di diciotto mesi costituisce un elemento costitutivo del beneficio.

  • Art. 1, Parte Prima, Nota II-bis, lett. c), Tariffa allegata al D.P.R. n. 131 del 1986

    La dichiarazione relativa al possesso dei requisiti per l'agevolazione viene effettuata al momento della registrazione dell'atto di compravendita.

  • Art. 155, commi 4 e 5, c.p.c.

    La scadenza del termine processuale, cadente di sabato, è stata prorogata al primo giorno non festivo successivo.

  • Art. 2966 c.c.

    La Corte esclude che il termine per il trasferimento della residenza sia un termine di decadenza per l'esercizio di un diritto, ritenendolo invece una condizione costitutiva dell'agevolazione.

  • Artt. 1256 e seguenti c.c.

    Sono richiamati per escludere che la forza maggiore operi esclusivamente nell'ambito delle obbligazioni; la Corte riconosce una regola generale secondo cui non può essere imposto un comportamento divenuto oggettivamente impossibile senza colpa.

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 1 febbraio 2002

    È richiamata quale esempio di riconoscimento della forza maggiore in situazioni eccezionali, come gli eventi sismici che rendano indisponibili o inagibili le abitazioni.

Massime di principio

  • Per conservare l'agevolazione prima casa è sufficiente trasferire la residenza anagrafica nel Comune in cui si trova l'immobile entro diciotto mesi dall'acquisto; non è necessario abitare effettivamente l'immobile acquistato.
  • L'impossibilità di entrare nell'abitazione, ad esempio perché occupata da un affittuario, normalmente non giustifica il mancato trasferimento se il contribuente avrebbe potuto trasferire la residenza in un'altra abitazione dello stesso Comune.
  • La forza maggiore può essere riconosciuta solo quando l'impedimento sia imprevedibile, sopravvenuto, inevitabile e non imputabile al contribuente, neppure per colpa.
  • In presenza di un impedimento assoluto e documentato, come inagibilità dell'immobile o eventi calamitosi che rendano impossibile trovare un'abitazione nel Comune, il beneficio può essere conservato anche in caso di trasferimento tardivo.
  • Il contribuente deve dimostrare concretamente sia l'esistenza dell'impedimento sia l'impossibilità di adempiere al requisito entro il termine, adottando comunque ogni comportamento ragionevolmente possibile per trasferire la residenza nel Comune.

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