Cassazione Penale, Ordinanza n. 36415/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava, per violazione di legge e vizio di motivazione, il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., la determinazione della pena base oltre il minimo edittale e l’omessa valutazione unitaria del trattamento sanzionatorio dopo l’esclusione della recidiva. Il testo non specifica il reato contestato, la pena inflitta né il giudice che aveva pronunciato la sentenza impugnata. La Corte ha rilevato che le censure erano radicalmente generiche e non si confrontavano in modo critico ed effettivo con la motivazione della sentenza.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la difesa non aveva efficacemente censurato le ragioni indicate nella sentenza impugnata: l’assenza di elementi favorevoli all’imputato ostava alle attenuanti generiche; erano state esposte ragioni pertinenti per fissare la pena oltre il minimo edittale; inoltre, la pena era già stata ridotta per il mancato riconoscimento della recidiva semplice e sussistevano elementi preclusivi a un’ulteriore riduzione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 22 settembre 2026.
Norme richiamate
La difesa, omettendo di confrontarsi, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata sui motivi ostativi alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non suffragata da nessun elemento favorevole all'imputato).
La censura sul diniego delle attenuanti generiche deve confrontarsi effettivamente con le ragioni della decisione impugnata; è generica se non contesta i motivi ostativi individuati dal giudice e non indica elementi favorevoli all’imputato.
Massime di principio
- È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che non si confronta in modo critico ed effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
- La doglianza relativa al diniego delle attenuanti generiche deve contestare specificamente le ragioni ostative indicate dal giudice e confrontarsi con gli elementi valorizzati nella decisione.
- Le censure sulla determinazione della pena e sulla sua riduzione devono misurarsi con le ragioni che giustificano lo scostamento dal minimo edittale e con gli elementi addotti per escludere ulteriori diminuzioni.
Come è indicizzato
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