Cassazione Penale, Sentenza n. 26706/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugnava la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata ai sensi dell'art. 131-bis c.p. per il reato di cui all'art. 341-bis c.p., contestato in relazione a offese all'onore e al prestigio di ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio. Il ricorso deduceva la violazione di legge perché, alla data del fatto (12 maggio 2021), l'art. 131-bis c.p. era stato modificato per escludere l'applicabilità della causa di non punibilità per particolare tenuità nei casi degli artt. 336, 337 e 341-bis quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni (interventi normativi d.l. 14/6/2019 n.53 conv. legge n.77/2019 e d.l. 21/10/2020 n.130 conv. legge n.173/2020, poi recepiti nelle successive revisioni). Si sosteneva quindi che il Tribunale aveva erroneamente ritenuto applicabile la causa di non punibilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha richiamato le modifiche normative che escludono la particolare tenuità per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis quando commessi nei confronti di ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni, e ha concluso che tale ipotesi ricorre nel caso concreto. Perciò ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione. Si è inoltre richiamato il divieto di appello del pubblico ministero per la sentenza in questione (art. 593, comma 2 c.p.p.), da cui deriva la trasmissione degli atti al medesimo Tribunale in diversa composizione.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La disposizione sulla causa di non punibilità per particolare tenuità è stata interpretata, alla data del fatto, come esclusa nei casi degli artt. 336, 337 e 341-bis quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni
art. 341-bis cod. pen.
Fattispecie utilizzata nel procedimento (offesa all'onore/prestigio di ufficiali/agentI); qualificata tra le ipotesi per le quali la particolare tenuità non è applicabile se il reato è commesso contro ufficiali o agenti nell'esercizio delle loro funzioni
d.l. 21/10/2020 n.130 conv. con legge 18/12/2020 n.173
Norma che, vigente al tempo del fatto, ha specificato e ampliato le ipotesi ostative all'applicazione dell'art. 131-bis, richiedendo che il reato sia commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle funzioni
d.l. 14/6/2019 n.53 conv. con legge 8/8/2019 n.77
Intervento normativo che aveva già modificato l'art. 131-bis escludendo la particolare tenuità per alcune fattispecie (336, 337, 341-bis) quando compiute nei confronti di pubblici ufficiali nell'esercizio delle funzioni
d.lgs. n.150/2022
Successiva riformulazione del testo dell'art. 131-bis recepita dalla Corte nell'analisi delle modifiche legislative intervenute nel tempo
legge 14/7/2023 n.93
Ulteriore novella richiamata dalla Corte nel quadro della ricostruzione delle modifiche normative che hanno interessato l'art. 131-bis
art. 593, comma 2 cod. proc. pen.
Norma che limita l'appello del pubblico ministero contro determinate sentenze (impedendo al PM di proporre appello per la sentenza impugnata); per questo la Cassazione ha disposto la rimessione degli atti al tribunale in diversa composizione per nuovo giudizio
Corte Cost. sentenza n.30/2021
Decisione che ha superato il vaglio di costituzionalità delle modifiche normative richiamate, confermando la legittimità delle disposizioni di esclusione dell'art. 131-bis
Massime di principio
- Quando si valuta l'applicabilità dell'art. 131-bis è essenziale verificare il testo vigente alla data del fatto: modifiche legislative successive non possono essere applicate retroattivamente se sfavorevoli, ma le modifiche intervenute prima del fatto sono rilevanti.
- Per i delitti previsti dagli artt. 336, 337 e 341-bis c.p., la causa di non punibilità per particolare tenuità non è applicabile se il reato è stato commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni; occorre quindi accertare con precisione la qualifica soggettiva della vittima e se fosse in servizio/esercizio di funzioni al momento del fatto.
- Se il giudice di merito applica erroneamente l'art. 131-bis in presenza di fattispecie ostative previste dalla legge, il pubblico ministero può impugnare in Cassazione l'assoluzione. Tuttavia, ove l'appello del PM sia vietato per la specifica sentenza (art. 593 c.p.p.), la Corte di Cassazione può annullare e disporre il rinvio al tribunale in diversa composizione.
- Nelle valutazioni difensive o di accusa, verificare sempre le modifiche normative intercorse (decreti-legge, conversioni, d.lgs., leggi successive) e la giurisprudenza costituzionale che ne ha valutato la legittimità, poiché incidono sull'applicabilità di istituti come la particolare tenuità.
- In fase di giudizio, documentare e provare lo stato di servizio della persona offesa (es. verbali, matricola, presenza in servizio) è cruciale per determinare se opera l'ostatività all'attenuante speciale.
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