Cassazione Penale, Sentenza n. 17929/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza che aveva confermato la concessione di un permesso premio a Salvatore Barcella, deducendo violazione dell'art. 71-ter in relazione agli artt. 4‑bis, comma 1‑bis, e 30‑ter dell'Ordinamento penitenziario. Ha censurato la decisione per presunta carente motivazione sulla esclusione della pericolosità sociale e sull'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata (e sul rischio di ripristino di tali collegamenti), affermando che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valorizzato il parere negativo della Direzione Nazionale Antimafia e della DDA di Catania, nonché gli elementi relativi alla elevata pericolosità personale di Barcella (ruolo apicale come killer, assenza di collaborazione), e non avrebbe acquisito prove positive diverse dalla sola buona condotta carceraria e dal percorso educativo/dissociazione atte a escludere il rischio di ripristino dei collegamenti mafiosi.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Ha ritenuto che il permesso contestato era già stato effettivamente fruito dal detenuto e che successivamente lo stesso aveva beneficiato di ulteriori permessi; perciò l'eventuale accoglimento del ricorso non avrebbe prodotto alcuna conseguenza pratica né un vantaggio concreto per il ricorrente (principio sull'interesse all'impugnazione). La Corte non è entrata nel merito della valutazione del rischio mafioso sostanziale, definendo insussistente l'interesse del Procuratore generale a proseguire.
Norme richiamate
art. 71-ter Ord. Pen.
Richiamato dal ricorrente come norma da rispettare nella valutazione dei permessi premio in rapporto a detenuti con collegamenti alla criminalità organizzata; la Corte non è entrata nel merito applicativo per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 4‑bis Ord. Pen., comma 1‑bis
Norma richiamata dal Procuratore per sottolineare l'onere di verifica dell'assenza di collegamenti con la criminalità organizzata; la decisione di merito era stata contestata per presunta insufficiente prova positiva dell'esclusione dei collegamenti.
art. 30‑ter Ord. Pen.
Norma richiamata in combinato disposto con art. 4‑bis e 71‑ter per la disciplina degli interventi sui detenuti legati alla criminalità organizzata; la Corte non ha pronunciato un'interpretazione sostanziale per motivi di inammissibilità.
art. 41‑bis Ord. Pen.
Citato nel testo come riferimento alle più recenti novelle legislative che hanno inasprito gli oneri probatori; il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto di aver adeguatamente valutato l'ammissibilità anche alla luce di tali oneri.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiama il principio giurisprudenziale secondo cui l'interesse all'impugnazione dev'essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento e richiede che l'annullamento produca una situazione più vantaggiosa per l'impugnante; principio applicato dalla Corte per valutare l'inammissibilità.
art. 591, comma 1, lett. a, cod. proc. pen.
Norma invocata per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse (lett. a).
art. 666, comma 7, cod. proc. pen.
Richiamato come norma che consente la sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato; nel caso è stato esperito il tentativo di sospensione, ma il permesso è stato comunque fruito, contribuendo alla perdita dell'interesse del ricorrente.
Massime di principio
- Un ricorso del pubblico ministero è ammissibile soltanto se sussiste un interesse concreto e attuale: l'annullamento del provvedimento impugnato deve poter creare una situazione pratico‑vantaggiosa per il ricorrente; la mera censura teorica non basta.
- Se il beneficiario ha già fruito del permesso contestato e successivamente ha ottenuto ulteriori permessi, il pubblico ministero può perdere l'interesse a impugnare: il ricorso può essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- Nelle ipotesi che riguardano detenuti con collegamenti a organizzazioni mafiose, le novità normative impongono oneri probatori stringenti: il giudice richiede elementi positivi e specifici che escludano l'attualità dei collegamenti e il rischio di ripristino, e non può basarsi esclusivamente sulla buona condotta o sul mero percorso educativo.
- Il parere negativo di organi investigativi (D.N.A., D.D.A., note di polizia) pesa, ma non è necessariamente decisivo: il giudice valuta nel complesso le fonti, compresi rapporti dell'equipe penitenziaria, l'assenza di procedimenti pendenti e le prove documentali portate dal detenuto.
- Per il pubblico ministero che intenda impedire l'esecuzione di un permesso premio è strategico chiedere tempestivamente la sospensione dell'esecutività (art. 666 c.7 c.p.p.) e raccogliere prove aggiornate e specifiche sull'attualità dei collegamenti mafiosi; in mancanza di tali misure il ricorso può risultare privo di interesse pratico.
- Per la difesa del detenuto è utile documentare elementi concreti di dissociazione e di impossibilità a soddisfare obbligazioni civili (se rilevanti), far emergere l'assenza di procedimenti pendenti o condanne recenti e produrre relazioni dell'equipe penitenziaria che attestino il percorso riabilitativo e il pentimento.
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