Sentenza n. 934/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura selettiva e affidamento in concessione della gestione e manutenzione ordinaria di un complesso sportivo comunale in favore di un’altra associazione sportiva dilettantistica
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già comodataria dell’impianto sportivo comunale e classificatasi seconda nella procedura selettiva, ha impugnato l’avviso pubblico, gli atti di gara e l’affidamento alla controinteressata. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli articoli 7 e 8 dell’avviso, nonché difetto di istruttoria e travisamento, sostenendo che l’aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa per: produzione di documentazione relativa all’adeguamento dello statuto approvata da un organo associativo ritenuto incompetente; produzione di una delibera del consiglio direttivo, anziché dell’assemblea, per la nomina del legale rappresentante; mancata asseverazione del bilancio 2024; produzione di un elenco degli atleti non proveniente direttamente dalla federazione o dall’ente di promozione sportiva; presentazione di un piano economico-finanziario privo dello stato patrimoniale. Con il secondo motivo ha contestato il punteggio attribuito all’aggiudicataria per il piano economico-finanziario e per l’offerta tecnica relativa alla custodia dell’impianto, assumendo che fosse illegittima l’indicazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa per il custode. Con il terzo motivo, formulato in via subordinata, ha dedotto la violazione degli articoli 7 e 13 del regolamento comunale sugli impianti sportivi, sostenendo che l’avviso avrebbe dovuto essere preceduto dalla formalizzazione di una convenzione, che avrebbe dovuto prevedere esclusivamente i criteri regolamentari e che non avrebbe potuto introdurre criteri ulteriori, come il numero degli atleti tesserati, omettendo invece quello relativo agli anni di attività dell’associazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. Quanto al primo motivo, ha ritenuto comprovato il requisito dell’affiliazione alla FIGC e dell’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, rilevando che l’avviso richiedeva la produzione dello statuto e non del relativo atto di approvazione. L’iscrizione al Registro attestava inoltre la verifica degli adempimenti necessari, incluso l’adeguamento statutario; eventuali vizi civilistici della delibera associativa non incidevano sull’effettiva iscrizione alla data dell’aggiudicazione. La nomina del legale rappresentante risultava comunque validamente deliberata dall’assemblea degli associati nel 2022, con incarico ancora in corso. La mancata asseverazione del bilancio e l’omessa produzione iniziale della delibera assembleare erano carenze documentali suscettibili di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 e, in giudizio, di soccorso istruttorio processuale, perché non riguardavano il contenuto dell’offerta tecnica o economica né ne comportavano la modifica. L’asseverazione successivamente prodotta aveva natura formale e accessoria e attestava dati già contenuti nel bilancio. L’elenco degli atleti era ritenuto regolare perché corredato dalle certificazioni FIGC e CSI. Il piano economico-finanziario non doveva necessariamente contenere un documento formalmente denominato “stato patrimoniale”, essendo sufficiente l’indicazione degli aspetti patrimoniali e degli altri dati necessari alla verifica dell’equilibrio della gestione; secondo il giudice, tali elementi emergevano dal piano presentato. Il secondo motivo è stato respinto: la carenza dello stato patrimoniale non giustificava una riduzione del punteggio, poiché il piano conteneva gli elementi utili alla valutazione dell’equilibrio economico-finanziario. La contestazione relativa al contratto del custode era infondata in fatto, poiché l’indicazione del contratto di collaborazione coordinata e continuativa costituiva un refuso, mentre altra parte dell’offerta prevedeva espressamente un contratto di lavoro subordinato part-time. Non era inoltre censurabile il punteggio discrezionale della commissione in assenza di concreti indici di illogicità o cattivo esercizio del potere. Il terzo motivo è stato respinto perché il regolamento comunale, per la gestione convenzionata, imponeva la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario, ma non vietava l’introduzione di ulteriori criteri coerenti con le finalità di promozione sportiva e inclusione sociale. Il Comune poteva quindi valorizzare il numero degli atleti, i campionati disputati e il livello dei campionati, senza essere tenuto a prevedere il criterio degli anni di attività associativa. Non era poi necessario predisporre la convenzione prima della gara: essa costituiva l’atto paritetico da stipulare a valle della procedura, mentre l’avviso era sufficiente a rendere conoscibili agli operatori gli elementi fondamentali della futura concessione. Il ricorso è stato quindi definitivamente rigettato, con compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 7 dell’Avviso pubblico del 18 agosto 2025
Possono partecipare al presente avviso le associazioni o le società sportive dilettantistiche di calcio del territorio comunale regolarmente affiliate alla FIGC e iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD) del Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del D.lgs. n. 39/2021, che non gestiscano già impianti sportivi comunali
La disposizione individua i requisiti di partecipazione e consente all’amministrazione di prevedere criteri di valutazione coerenti con le finalità della gestione dell’impianto, purché siano rispettati i requisiti espressamente stabiliti.
art. 8 dell’Avviso pubblico del 18 agosto 2025
I soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione devono presentare, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione
Le carenze documentali relative alla nomina del rappresentante legale e all’asseverazione del bilancio, non incidendo sul contenuto dell’offerta tecnica o economica e risultando riferibili a elementi preesistenti, sono suscettibili di soccorso istruttorio.
art. 101 d.lgs. 36/2023
Il soccorso istruttorio consente di acquisire o regolarizzare documenti relativi ai requisiti di partecipazione quando la carenza è meramente documentale e non comporta la modifica dell’offerta tecnica o economica; il giudice può verificare in corso di causa ciò che la stazione appaltante avrebbe dovuto acquisire mediante soccorso istruttorio.
d.lgs. 39/2021
L’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche costituisce elemento comprovante la natura sportiva dilettantistica dell’associazione e la regolarità degli adempimenti necessari all’iscrizione.
art. 5 D.P.C.M. 29 gennaio 2024
L’adeguamento dello statuto rientra tra gli adempimenti verificati ai fini dell’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
art. 13 del Regolamento comunale per la concessione dell’utilizzo e della gestione di impianti sportivi comunali e palestre scolastiche
Per la gestione convenzionata impone la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario della gestione, ma non esclude la previsione di ulteriori criteri selettivi coerenti con le finalità di promozione sportiva e inclusione sociale, né richiede che la convenzione sia formalizzata prima della gara.
art. 7 del Regolamento comunale per la concessione dell’utilizzo e della gestione di impianti sportivi comunali e palestre scolastiche
I criteri previsti per la gestione diretta possono costituire il fondamento di ulteriori criteri di valutazione inseriti nella procedura per la gestione convenzionata, se funzionali agli obiettivi dell’amministrazione e non incompatibili con la disciplina regolamentare.
Massime di principio
- L’iscrizione di un’associazione sportiva dilettantistica nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, verificata dall’autorità competente, comprova ai fini della procedura selettiva la sussistenza della natura sportiva dilettantistica e degli adempimenti statutari necessari, senza che eventuali vizi civilistici non accertati in altra sede possano automaticamente determinarne l’esclusione.
- La mancata produzione della delibera assembleare di nomina del rappresentante legale e dell’asseverazione del bilancio costituisce una carenza documentale suscettibile di soccorso istruttorio quando i relativi fatti o requisiti preesistano alla partecipazione e l’integrazione non modifichi l’offerta tecnica o economica.
- Il soccorso istruttorio processuale è ammissibile quando il giudice accerti che la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio nel procedimento e acquisisca documenti diretti a dimostrare circostanze preesistenti, senza alterare la par condicio né modificare l’offerta.
- Ai fini della verifica dell’equilibrio economico-finanziario di un progetto di gestione, non è indispensabile la produzione di un documento formalmente denominato “stato patrimoniale” se il piano contiene comunque gli aspetti patrimoniali e gli altri dati necessari alla valutazione richiesta dalla disciplina di gara.
- Quando un regolamento comunale impone, per la gestione convenzionata di un impianto sportivo, la valutazione dell’equilibrio economico-finanziario, l’amministrazione può introdurre ulteriori criteri di valutazione coerenti con le finalità di promozione sportiva e inclusione sociale, purché non contraddica le prescrizioni regolamentari vincolanti.
- La scelta dei criteri di valutazione dell’offerta rientra nella discrezionalità amministrativa e non è sindacabile per il solo fatto che sia stato preferito il criterio della consistenza attuale dell’attività sportiva rispetto a quello degli anni di attività dell’associazione, salvo manifesta illogicità, irragionevolezza o travisamento.
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