Cassazione Civile, Ordinanza n. 14239/2026 del 14/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di appalto di servizi di vigilanza stipulato nel 2016 da una società di gestione del risparmio quale gestore di un fondo immobiliare chiuso. I servizi furono regolarmente pagati fino a maggio 2017, mentre le prestazioni successive rimasero insolute. Dopo una messa in mora e dopo il subentro di una nuova società nella gestione del fondo, il creditore otteneva decreto ingiuntivo contro la società di gestione originaria e la subentrante. In opposizione, la società di gestione originaria eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva per effetto dell’autonomia patrimoniale del fondo e chiedeva, in subordine, di chiamare in causa la subentrante per la manleva prevista nell’accordo di sostituzione. Il tribunale revocava il decreto ingiuntivo ma condannava comunque la società di gestione originaria al pagamento, ritenendola formalmente titolare dei rapporti e responsabile fino al subentro. La corte d’appello riformava integralmente, dichiarando il difetto di legittimazione passiva e di titolarità della società di gestione originaria e negando ogni sua obbligazione verso il creditore. Con il ricorso per cassazione si denunciavano: 1) violazione delle norme del TUF e dell’art. 111 c.p.c. per avere la corte d’appello escluso la legittimazione passiva della società di gestione originaria, sostenendosi che, poiché l’obbligazione era stata contratta quando essa gestiva il fondo, la sostituzione successiva non ne eliminava la responsabilità verso il creditore; 2) violazione dell’art. 345 c.p.c. per avere la corte d’appello esaminato una questione che si assumeva introdotta per la prima volta in appello.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, ritenendo che il principio affermato nel precedente richiamato dalla corte territoriale sulla successione nel processo riguardi soltanto il caso in cui la sostituzione della società di gestione intervenga nel corso del giudizio, non quando avvenga prima della sua instaurazione. In questa seconda ipotesi non opera, neppure in via analogica, il meccanismo dell’art. 111 c.p.c.; la legittimazione passiva resta in capo alla società che ha contratto l’obbligazione durante la propria gestione del fondo, mentre la disciplina dell’autonomia patrimoniale separata incide solo sul patrimonio aggredibile, non sulla titolarità del rapporto o sulla legittimazione processuale. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 58 del 1998
La norma delimita il patrimonio su cui la SGR risponde per le obbligazioni relative alla gestione del fondo, ma non esclude la legittimazione passiva o la titolarità del rapporto in capo alla SGR che ha contratto l’obbligazione.
art. 68 d.lgs. n. 58 del 1998
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l’autonomia patrimoniale del fondo e la conseguente insussistenza della legittimazione passiva della SGR uscente.
art. 111 c.p.c.
Il meccanismo di prosecuzione del processo tra le parti originarie, con effetti anche verso il successore, opera solo se la sostituzione gestoria interviene in corso di causa; non è estensibile al caso di sostituzione anteriore all’instaurazione del giudizio.
art. 345 c.p.c.
Norma invocata per censurare l’introduzione di nuove eccezioni in appello; il relativo motivo è rimasto assorbito.
artt. 1 co. 1 lett. j-bis), k) e o) d.lgs. n. 58 del 1998
Richiamati nel primo motivo per la disciplina dei fondi comuni di investimento e della società di gestione del risparmio.
d.lgs. n. 231 del 2002
Richiamato in relazione agli interessi moratori riconosciuti nel giudizio di primo grado.
Massime di principio
- Nei rapporti relativi alla gestione di un fondo comune o immobiliare, la società di gestione che ha stipulato il contratto durante il proprio mandato resta legittimata passivamente per le obbligazioni così assunte, anche se successivamente intervenga un subentro nella gestione del fondo.
- L’autonomia patrimoniale del fondo separa la garanzia patrimoniale del creditore, ma non elimina la titolarità del rapporto né la legittimazione processuale della società di gestione che ha contratto l’obbligazione.
- La regola processuale della successione nel rapporto litigioso e della prosecuzione del processo tra le parti originarie vale solo quando la sostituzione del soggetto gestore si verifica nel corso del giudizio; se il subentro è anteriore alla causa, la questione va risolta secondo i principi generali sulla titolarità del rapporto sostanziale.
- La disposizione che limita la responsabilità della SGR al patrimonio del fondo opera sul piano dell’aggressione patrimoniale del credito e non può essere trasformata, per implicito, in una regola di difetto di legittimazione passiva.
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