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Risoluzione

Risoluzione n. 99 del 3/10/2011

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, per le società che hanno optato per la trasparenza ex articoli 115 e 116 del Tuir, il credito derivante dalle ritenute subite non può essere trattenuto dalla società e usato in compensazione dei propri tributi e contributi, ma deve essere imputato ai soci, che possono recuperarlo anche tramite rimborso.

Regime della trasparenza e utilizzabilità del credito da ritenute subite

Regime della trasparenza e credito da ritenute subite

La risoluzione esamina il trattamento del credito d’imposta formatosi per effetto delle ritenute subite da una società che ha optato per il regime della trasparenza previsto dagli articoli 115 e 116 del Tuir. Il tema centrale è se tale credito possa essere utilizzato dalla società per compensare i propri debiti tributari e contributivi, nonostante l’imputazione del reddito ai soci.

Quesito posto dall’istante

La società istante dichiara di avere esercitato l’opzione per la trasparenza e di svolgere un’attività che consente alla clientela di fruire delle detrazioni fiscali del 36% e del 55%. Richiama l’articolo 25 del decreto-legge n. 78 del 2010, che ha introdotto una ritenuta d’acconto sui bonifici effettuati dai clienti, inizialmente del 10% e poi ridotta al 4% dall’articolo 23, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Secondo l’istante, in regime di trasparenza le ritenute subite non sarebbero utilizzabili direttamente dalla società, perché scomputabili dall’imposta dovuta dai soci e, di conseguenza, il credito dovrebbe essere riportato nelle dichiarazioni dei soci, con possibilità di recupero spesso solo tramite rimborso. La società chiede quindi se, pur restando nel regime di trasparenza, possa utilizzare il credito per compensare i propri oneri tributari e contributivi.

Soluzione prospettata dall’istante

L’istante ritiene che la compensazione da parte della società sia comunque possibile, anche in presenza dell’opzione per il regime di trasparenza.

Quadro normativo richiamato

L’Agenzia richiama innanzitutto la disciplina del regime di trasparenza di cui agli articoli 115 e 116 del Tuir, evidenziando che:

  • il reddito della società partecipata non è tassato in capo alla società, ma è attribuito ai soci in proporzione alle partecipazioni;
  • il regime è opzionale sia per le società di capitali partecipate da altre società di capitali, sia per le s.r.l. partecipate da persone fisiche;
  • l’opzione va esercitata con le modalità previste dall’articolo 4 del decreto ministeriale 23 aprile 2004;
  • gli adempimenti formali sono necessari sia per i soci sia per la società partecipata.

Viene richiamata la circolare 22 novembre 2004, n. 49, la quale ha precisato che la comunicazione per l’accesso al regime è condizione essenziale, mentre eventuali comportamenti concludenti sono irrilevanti.

L’articolo 115, comma 3, del Tuir dispone inoltre che le ritenute a titolo d’acconto, i relativi crediti d’imposta e gli acconti versati si scomputano dalle imposte dovute dai singoli soci secondo la percentuale di partecipazione agli utili.

Orientamento interpretativo dell’Agenzia

L’Agenzia richiama la circolare n. 49 del 2004, punto 2.11, secondo cui le ritenute d’acconto subite dalla partecipata e i relativi crediti d’imposta devono essere obbligatoriamente imputati ai soci e da questi scomputati dalle proprie imposte.

Nel valutare se la società trasparente possa trattenere il credito e compensarlo autonomamente, l’Agenzia confronta tale situazione con quella disciplinata per i soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir. Per questi ultimi, la circolare 23 dicembre 2009, n. 56, ha ammesso che i soci o associati possano esprimere il consenso affinché le ritenute residue, dopo lo scomputo dall’Irpef personale, siano utilizzate dalla società o associazione per la compensazione tramite modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997.

Esclusione dell’estensione ai soggetti trasparenti ex articoli 115 e 116 del Tuir

L’Agenzia conclude però che tale facoltà non può essere estesa alle società che hanno optato per la trasparenza ex articoli 115 e 116 del Tuir. La ragione risiede nella diversa natura del regime:

  • per i soggetti dell’articolo 5 del Tuir, l’imputazione del reddito ai soci è il regime naturale di tassazione;
  • per le s.r.l. in trasparenza, invece, l’imputazione diretta ai soci è il risultato di una scelta opzionale, mentre il regime naturale resta la tassazione in capo alla società.

Di conseguenza, riattribuire le ritenute alla società significherebbe, sia pure limitatamente a tali importi, riportare il soggetto trasparente alla tassazione ordinaria Ires, in contrasto con l’opzione esercitata. L’Agenzia sottolinea inoltre che i documenti di prassi richiamati in materia fanno riferimento esclusivo ai soggetti dell’articolo 5 del Tuir e non ai soggetti in regime di trasparenza opzionale.

Conclusione operativa

La risoluzione afferma quindi che la società che ha optato per la trasparenza non può utilizzare in compensazione il credito formatosi per effetto delle ritenute subite. Il credito deve essere imputato ai soci, i quali possono recuperarlo nelle proprie dichiarazioni e, se del caso, mediante richiesta di rimborso.

Indicazioni finali

La risoluzione si chiude con l’invito alle Direzioni regionali a vigilare affinché le istruzioni e i principi espressi siano osservati dalle strutture dipendenti.

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