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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17861/2025 del 12/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 08/08/2024 della Corte d'appello di Catania che, quale giudice del rinvio dopo precedenti annullamenti da parte della Corte di cassazione, aveva rigettato l'appello di Scinardo avverso il decreto del Tribunale di Catania del 22/11/2016 che aveva respinto le istanze di revoca della confisca di prevenzione (decreto di confisca originario emesso il 14/10/2009). Il ricorrente deduceva in Cassazione violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla qualificazione come "prova nuova" di documenti preesistenti prodotti tardivamente (con particolare richiamo ai principi delle Sezioni Unite sulla nozione di prova nuova, Lo Duca n.43668/2022) e contestava l'applicazione corretta del criterio della "stratificazione" nel calcolo della congruità fonti-impieghi. Inoltre la difesa sosteneva di avere giustificazioni oggettive per il ritardo nella produzione documentale (contributi AGEA, documentazione bancaria d'epoca) e censurava l'obbligo imposto dal giudice di richiedere ulteriori perizie.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso di Scinardo ritenendolo infondato. Il Collegio ha stabilito che: (i) il controllo in sede di cassazione, in ragione della normativa previgente (art.7 L.1423/1956), è limitato alla sola violazione di legge; (ii) il giudice del rinvio è vincolato dal principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente e non può ridiscutere quel dictum o rimandarlo alle Sezioni Unite; (iii) la Corte d'appello non ha violato la legge nel ritenere non giustificato il ritardo nella produzione della documentazione da parte del ricorrente, avendo egli avuto ampio tempo per reperirla nel corso del procedimento (il sequestro era del 2009) e non avendo allegato precedentemente l'impossibilità oggettiva di produrla; (iv) una volta esclusa la qualifica di "prova nuova", decadeva la rilevanza del successivo esame sulla sua idoneità a ribaltare la decisione di prevenzione. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e confermato il rigetto dell'istanza di revoca.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 1956, n. 1423

    Disciplina delle misure di prevenzione previgente al d.lgs. 159/2011: limita il sindacato di legittimità in Cassazione alla sola violazione di legge e regola la revoca della confisca; il giudice d'appello deve motivare il provvedimento e la cassazione può sindacare solo violazioni di legge o motivazione inesistente/meramente apparente.

  • legge 31 maggio 1965, n. 575

    art. 2-ter; art. 3-ter, secondo comma

    Richiamata per i limiti imposti al ricorso per cassazione nelle materie di prevenzione (collegamento con art.4 L.1423/1956): conferma il regime restrittivo del sindacato in Cassazione.

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Normativa sul codice antimafia e sulle misure di prevenzione: la giurisprudenza relativa alla "prova nuova" elaborata per l'istituto della revocazione (art.28) è stata richiamata, ma nel caso di procedimenti regolati dalla disciplina previgente l'applicabilità dei principi va valutata con attenzione ratione temporis.

  • codice di procedura penale

    art. 618; art. 606, lett. e)

    Art.618 citato dalla difesa per richieste processuali; art.606 lett. e) disciplina i vizi di motivazione sindacabili in Cassazione (ma l'escussione è limitata dalla normativa speciale sulle misure di prevenzione).

  • codice civile

    Richiamato dalla difesa in ordine all'obbligo di conservazione della documentazione. La Corte non ha ritenuto decisivo l'argomento: l'onere di produrre prove in sede di prevenzione resta dell'interessato e il tempo a disposizione è valutato dal giudice.

  • Sezioni Unite, n. 43668 del 26/05/2022 (Lo Duca)

    Principio sulle nozioni di "prova nuova" e sulle condizioni di ammissibilità della prova deducibile ma non dedotta: la prova preesistente e non prodotta può essere considerata nuova solo se il soggetto dimostra una valida ragione giustificativa (es. forza maggiore) per il ritardo nella produzione. Questo principio è stato ritenuto vincolante per il giudice del rinvio.

  • precedenti della Corte di cassazione (es. sentenza n. 47886 del 19/09/2023 e n. 3610/2021 citate nel testo)

    sent. n. 47886/2023; sent. n. 3610/2021

    Giurisprudenza di merito e di legittimità che ha già censurato valutazioni errate sulla novità della prova e sul metodo di calcolo della sproporzione reddituale; la Corte ha richiamato questi precedenti per delimitare il perimetro del sindacato in sede di rinvio.

Massime di principio

  • In procedimenti di prevenzione regolati dalla disciplina previgente (L.1423/1956) il controllo in Cassazione è limitato alla sola violazione di legge; i vizi di motivazione sono sindacabili in modo ristretto (motivazione inesistente o meramente apparente).
  • La nozione di "prova nuova": documenti preesistenti ma non prodotti nel procedimento originario non vengono automaticamente considerati "nuova prova"; per essere ammessi come tali l'interessato deve dimostrare una valida giustificazione del ritardo (ad es. impossibilità oggettiva o forza maggiore).
  • Il giudice del rinvio è vincolato dal principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente della Cassazione e non può rimettere la questione alle Sezioni Unite o riformulare il dictum della Cassazione in senso difforme.
  • Spetta alla parte interessata il relativo onere probatorio e la diligenza nel reperire documenti: la produzione tardiva di prove che potevano essere acquisite nel corso del procedimento può essere ritenuta ingiustificata, con conseguente esclusione della rilevanza ai fini della revoca.
  • Gli strumenti tecnici di calcolo della congruità (es. metodo della "stratificazione") devono essere valutati nel contesto del procedimento originario: se già esaminati e ritenuti applicati, la loro nuova valorizzazione richiede giustificazioni solide e non può comportare un'inversione dell'onere probatorio.
  • Se si ritiene che sia applicabile un nuovo principio giurisprudenziale, valutare sempre il profilo temporale (ratione temporis) per capire se la disciplina più recente sia effettivamente operativa nel procedimento in esame.

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