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Ordinanza

Ordinanza n. 1769/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Livorno – Sezione Lavoro pubblicata il 11.07.2024 all’esito del procedimento RG n. 72/2024.

Giustizia amministrativa202502559

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IVOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana n. 1161 dell’11 giugno 2026, limitatamente all’errata indicazione del nominativo di uno dei procuratori antistatari nel capo sulle spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ricorrente in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Nel giudizio di ottemperanza relativo alla sentenza n. 593/2024 del Tribunale di Livorno, Sezione Lavoro, la ricorrente aveva ottenuto dal TAR Toscana, con sentenza n. 1161 dell’11 giugno 2026, l’accoglimento del ricorso e la liquidazione di € 800,00, oltre IVA e CAP, per spese di giudizio in favore dei procuratori antistatari. Con istanza notificata e depositata il 10 settembre 2026 ha chiesto la correzione di un errore materiale: il nominativo di uno dei procuratori era stato indicato due volte come “Stefano Esposito”, anziché “Stefano Leuzzi”.

La decisione

Il TAR accoglie l’istanza e dispone la correzione della sentenza n. 1161/2026 sia nell’ultima frase della motivazione relativa all’attribuzione delle spese, sia nel dispositivo di condanna del Ministero al pagamento di € 800,00, oltre IVA e CAP: in entrambi i punti “Stefano Esposito” è sostituito con “Stefano Leuzzi”. L’errore è immediatamente riconoscibile dall’epigrafe del ricorso e dalla dichiarazione di distrazione delle spese; si tratta di una svista nella formulazione letterale, non di un contrasto tra motivazione e dispositivo. La correzione va annotata in calce alla sentenza.

Norme richiamate

  • art. 86, comma 2, c.p.a.

    Visto l'art. 86, co. 2, cod. proc. amm.;

    La disposizione è assunta quale base normativa per la correzione dell’errore materiale della sentenza.

Massime di principio

  • È correggibile con il procedimento per errore materiale l’indicazione errata del nominativo del procuratore antistatario nel capo sulle spese, quando dagli atti del giudizio il nominativo corretto risulti in modo evidente e l’errore costituisca una svista nella redazione, senza contrasto tra motivazione e dispositivo.
  • La correzione dell’errore materiale può riguardare sia la motivazione sia il dispositivo della sentenza e, una volta disposta, va annotata in calce alla pronuncia corretta.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

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