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Legge

L.R. Piemonte 4/2005

"Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2005".

Normativa regionaleL.R. Piemonte 4/2005Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge piemontese collega interventi per il personale, il lavoro, il commercio, le Olimpiadi Torino 2006 e varie misure settoriali. Molte disposizioni sono limitate al 2005 o a eventi conclusi (es. Olimpiadi 2006, contributi una tantum, esenzioni dal 2006).

Disposizioni collegate alla finanziaria regionale 2005

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2005 della Regione Piemonte

La legge reca un insieme di misure eterogenee, per lo più finanziate sul bilancio 2005 della Regione Piemonte, intervenendo su personale, politiche del lavoro, commercio, interventi connessi alle Olimpiadi invernali di Torino 2006 e ulteriori materie settoriali. Molte previsioni hanno natura temporanea o sono legate a specifici eventi e programmi ormai conclusi.

Personale regionale e organizzazione interna

Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, secondo i contratti collettivi, i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle altre categorie confluiscono nelle disponibilità per il trattamento accessorio.

La Giunta regionale è autorizzata a pagare le prestazioni straordinarie svolte dal personale impegnato nelle attività tecnico-amministrative e di monitoraggio relative alla ricostruzione, messa in sicurezza di abitati e infrastrutture, riparazione dei danni causati da eventi calamitosi con stato di emergenza, nonché quelle connesse all’attivazione della sala operativa di protezione civile. La disciplina si estende anche al personale impegnato nelle attività amministrative regionali per le Olimpiadi invernali Torino 2006 e al personale del Consiglio regionale addetto al supporto delle sedute assembleari e degli altri organismi consiliari.

I contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti ai sensi dell’ordinanza del Ministero dell’interno n. 3110 del 1° marzo 2001 sono prorogati di due anni.

Per le esigenze del CORECOM viene incrementata la dotazione organica del ruolo del Consiglio regionale di due unità di categoria D, una di categoria C e una di categoria B.

La legge integra inoltre la disciplina dei Gruppi consiliari prevedendo una nota riepilogativa entro dieci giorni dall’inizio della legislatura e demandando all’Ufficio di Presidenza le modalità di restituzione del saldo contabile di cassa per la chiusura di eventuali partite debitorie della precedente legislatura.

Politiche del lavoro e lavori socialmente utili

La Regione, con risorse proprie, eroga contributi agli enti che sottoscrivono convenzioni con l’INPS per i lavori socialmente utili, fino al 70% delle somme stanziate nel bilancio 2005 e per una durata di almeno otto mesi dal 1° gennaio 2005. I contributi possono essere versati direttamente all’INPS anche a valere su somme non utilizzate al 31 dicembre 2004 collegate al Fondo occupazione. Le Province possono contribuire fino al 20% del costo dei progetti con somme già assegnate nel 2002 e non spese al 31 dicembre 2004. Alla scadenza dei progetti, i lavoratori possono essere inseriti in cantieri di lavoro degli enti locali. Per tali interventi è istituito un fondo speciale di 1 milione di euro per il 2005.

Commercio e sanzioni per chiusura festiva e domenicale

Viene introdotta una sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi commerciali, fatta salva la disciplina delle deroghe. La Giunta regionale deve definire entro 60 giorni i criteri di graduazione della sanzione, tra 500 e 20.000 euro, parametrati alla superficie di vendita. In caso di recidiva, o di due violazioni nello stesso anno solare anche con oblazione, il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività fino a 20 giorni. Fino all’entrata in vigore della nuova disciplina e dei relativi atti attuativi continuano ad applicarsi le norme statali del d.lgs. 114/1998.

Interventi per le Olimpiadi invernali Torino 2006

La Regione partecipa alla ricapitalizzazione della società Villaggio Olimpico S.r.l. per completare il villaggio olimpico di Sestriere, in continuità con la precedente garanzia fideiussoria regionale. Può sottoscrivere quote fino a 1.600.000 euro, avvalendosi di Finpiemonte S.p.A. quale mandatario senza rappresentanza, incaricato anche della ricerca di nuovi partner per la cessione delle quote. La spesa è autorizzata per il solo esercizio 2005 e coperta mediante riduzione di altra dotazione di bilancio.

Altre misure settoriali e finanziarie

Sono stanziati 2 milioni di euro per l’assistenza sanitaria a cittadini extracomunitari in contesti di emergenza e solidarietà internazionale e nei programmi assistenziali ad alta specializzazione, con copertura a valere su altra UPB del bilancio 2005.

È autorizzato un contributo fino a 600.000 euro al consorzio Biogest per chiudere i rapporti relativi alle attività di ricerca sugli xenotrapianti, con copertura sul bilancio 2005.

La Regione può concedere una garanzia fideiussoria al consorzio FORMONT fino a 1.250.000 euro per superare temporanee esigenze di cassa.

Le risorse regionali assegnate per edilizia residenziale pubblica, pari a 26.928.992,40 euro e corrispondenti a 1.795.266,16 euro annui per quindici anni, sono destinate a contribuire al pagamento delle rate di ammortamento di mutui stipulati dagli operatori per interventi già approvati dal Ministero delle infrastrutture.

Viene dichiarata la Fiat 500, nei suoi vari modelli, “auto storica della Regione Piemonte”; le vetture riconosciute di interesse storico e immatricolate nei registri automobilistici regionali, con data di fabbricazione anteriore al 31 dicembre 1975, sono esentate dalla tassa di proprietà dal 1° gennaio 2006. Per il “bollino blu” e la documentazione sulle emissioni è prevista una validità di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

È istituito un Fondo di solidarietà per appartenenti a Forze Armate, Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco residenti in Piemonte deceduti per cause di servizio; le modalità di gestione sono demandate a deliberazione della Giunta.

Inoltre, una modifica alla legge sull’Agenzia interregionale per il fiume Po riconosce una quota per spese generali pari al 10% dell’importo dei lavori e delle espropriazioni, a carico delle risorse trasferite per investimenti, quale compensazione di ogni altro onere dalla progettazione al collaudo.

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