Cassazione Civile, Ordinanza n. 13343/2026 del 08/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001 relativo a una porzione di terreno già occupata da tempo da un ente locale. In una precedente lite tra le stesse parti era stata definita l'indennità per una più ampia area, ma una parte della particella interessata non era stata integralmente considerata e indennizzata. La proprietaria ha quindi proposto opposizione alla stima dell'indennizzo determinato in via sostitutiva dal commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo, chiedendo la rideterminazione in aumento del valore dell'area, del pregiudizio patrimoniale e del ristoro per l'occupazione senza titolo. La Corte d'appello, sulla base della CTU, ha accolto l'opposizione e ha liquidato una somma complessiva superiore a quella originariamente stimata dal Comune. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (A) violazione degli artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c. e dell'art. 112 c.p.c., deducendo sia l'illegittima declaratoria di parziale inammissibilità della nota scritta depositata per l'udienza cartolare sia l'ultrapetizione per avere la Corte liquidato un importo superiore a quanto richiesto; (B) nullità dell'ordinanza decisoria per violazione di norma processuale, motivo non specificamente argomentato; (C) omesso esame di un fatto decisivo, identificato nelle censure alla CTU formulate dal Comune. In sostanza, il ricorrente lamentava che la Corte territoriale avesse limitato il contraddittorio sulle contestazioni alla perizia e avesse liquidato un indennizzo ritenuto eccessivo e oltre domanda.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto in parte inammissibile e in parte infondato il motivo sub A, osservando che la nota scritta del Comune eccedeva il perimetro dell'udienza cartolare, che il ricorrente non aveva indicato specificamente quali nuove deduzioni decisive fossero state precluse, e soprattutto che non vi era stata compressione del diritto di difesa poiché la prima udienza utile successiva al deposito della CTU si era già svolta in presenza senza contestazioni del Comune; ha inoltre escluso l'ultrapetizione perché, nell'opposizione alla stima, il giudice è chiamato ad accertare la giusta indennità e non è vincolato a un preciso tetto quantitativo prospettato dalla parte, specie quando la domanda era formulata in termini di rideterminazione in melius dell'indennizzo. Il motivo sub C è stato dichiarato inammissibile perché denunciava, in realtà, argomentazioni difensive e non un fatto storico decisivo omesso dal giudice. Il motivo sub B è stato dichiarato inammissibile per difetto di specifica individuazione della causa di nullità; comunque, era assorbito dal rigetto degli altri motivi. Il Comune è stato condannato alle spese, con distrazione in favore del difensore della resistente, e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 42-bis, comma 3, d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
il ristoro per l'occupazione senza titolo rientra tra le voci liquidabili nel procedimento di acquisizione sanante, insieme al valore dell'area e al pregiudizio patrimoniale.
art. 221, comma 4, d.l. 19 maggio 2020, n. 34
"Le disposizioni di cui all'articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, [...] continuano ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2021"
consente la trattazione scritta delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, con deposito di note contenenti le sole istanze e conclusioni e con possibilità di chiedere la trattazione orale.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
il ricorso deve indicare in modo chiaro e specifico la violazione processuale dedotta e la causa della nullità; la mancata specificazione determina inammissibilità.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
il ricorrente deve specificare gli atti e i contenuti rilevanti della censura, indicando quali nuove deduzioni o osservazioni sarebbero state precluse e decisive.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
l'erronea sussunzione del vizio non rende di per sé inammissibile la censura, se dal contenuto del motivo emerge comunque una doglianza riconducibile a un error in procedendo o a violazioni di legge effettivamente dedotte.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
le doglianze relative alla gestione della trattazione scritta e alla dichiarata inammissibilità della nota difensiva sono state ricondotte a errori in procedendo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame riguarda un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non argomentazioni difensive o critiche alla CTU.
art. 112 c.p.c.
non vi è ultrapetizione quando il giudice determina la giusta indennità nell'ambito di un'opposizione alla stima, che non vincola il giudice a un tetto quantitativo espresso dalla parte.
artt. 61, 191, 195 e 196 c.p.c.
richiamati dal ricorrente per contestare la gestione della consulenza tecnica, ma ritenuti inconferenti rispetto alla concreta doglianza e comunque non violati nei termini prospettati.
art. 702-ter, comma 5, c.p.c.
nel rito sommario, il giudice conserva ampia discrezionalità sul modo di svolgimento dell'istruzione e decide con ordinanza, una volta sentite le parti, senza che ciò imponga ulteriori termini difensivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nell'opposizione alla stima dell'indennità, il giudice è chiamato ad accertare la giusta misura dell'indennizzo e non è vincolato al solo importo indicato dalla parte a base della domanda, se la pretesa è formulata in termini di rideterminazione in melius.
- La dedotta ultrapetizione non sussiste quando la decisione attribuisce la corretta indennità rientrante nell'oggetto dell'opposizione, anche se superiore agli importi prospettati in via estimativa dalla parte ricorrente, purché non sia superato il petitum sostanziale.
- Nel rito sommario di cognizione, la fase decisoria e l'uso della trattazione scritta non impongono ulteriori termini difensivi se la parte ha già potuto interloquire sulla CTU nella prima udienza utile e non ha chiesto la trattazione orale nei modi consentiti.
- La censura di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. deve investire un fatto storico decisivo e discusso, non il mancato esame di difese, osservazioni critiche o valutazioni tecniche svolte dalle parti.
- Le contestazioni alla CTU possono essere rimesse alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a disporre necessariamente una nuova consulenza o la convocazione del consulente, ove ritenga esaurito il contraddittorio e congrua la relazione peritale.
- Il ricorso per cassazione deve indicare con precisione la specifica violazione processuale e gli elementi fattuali decisivi trascurati; la genericità della doglianza comporta l'inammissibilità del motivo.
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