Ordinanza n. 320/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: proroga delle concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle turistico-ricreative e relativa nota applicativa
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionaria demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società concessionaria ha impugnato il decreto assessoriale che prorogava al 31 maggio 2026 le concessioni demaniali marittime con finalità diverse da quelle turistico-ricreative, nonché la nota dell’Assessorato recante la disciplina applicativa della proroga e gli atti connessi, chiedendo anche l’adozione di misure cautelari. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificamente esposti i motivi di legittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio è emersa un’interlocuzione tra le parti finalizzata al rinnovo della concessione della ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza cautelare nei limiti dell’interesse della ricorrente, sospendendo gli atti impugnati sino alla definizione dell’istruttoria relativa all’istanza di rinnovo della concessione. La misura è stata adottata non sulla base di una compiuta valutazione dei singoli vizi di legittimità, che non sono esaminati nell’ordinanza, ma per mantenere invariato l’attuale assetto degli interessi durante l’interlocuzione e fino alla conclusione del procedimento di rinnovo. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato all’udienza pubblica del 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La disposizione costituisce la base normativa per la decisione sulla domanda cautelare incidentale; l’ordinanza applica una misura di sospensione degli atti impugnati, limitata all’interesse della ricorrente e temporalmente condizionata alla definizione dell’istruttoria sul rinnovo della concessione.
Massime di principio
- In presenza di un’interlocuzione concreta tra amministrazione e concessionario finalizzata al rinnovo della concessione, il giudice amministrativo può sospendere cautelarmente gli atti impugnati per preservare l’assetto di interessi esistente fino alla definizione del procedimento di rinnovo.
- La tutela cautelare può essere delimitata sia soggettivamente, nei limiti dell’interesse della parte ricorrente, sia temporalmente, sino alla conclusione dell’istruttoria o del procedimento amministrativo rilevante.
- La sospensione cautelare può essere disposta anche per evitare che, durante la pendenza del procedimento amministrativo di rinnovo, si producano effetti incompatibili con la possibile definizione favorevole dell’istanza del concessionario.
Come è indicizzato
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