Sentenza n. 750/2026 - Lecce, Sezione 2
per la condanna dell’amministrazione resistente al risarcimento del danno.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento nel procedimento di VIA relativo a un impianto agrivoltaico con sistema di accumulo e opere di connessione
Esito
Favorevole al resistente (ministeri)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere la conclusione espressa del procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo a un impianto agrivoltaico di 48,7 MW, integrato da un sistema di accumulo di 24 MW, da realizzare nei Comuni di Mesagne e Latiano. Il procedimento era stato avviato nel maggio 2022; la documentazione completa era stata pubblicata il 29 marzo 2023 e il termine per le osservazioni del pubblico era scaduto il 28 aprile 2023. La ricorrente deduceva il superamento dei termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 per l’adozione dello schema di provvedimento e per l’espressione del parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, lamentando la persistente inerzia amministrativa. Chiedeva inoltre il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria e il risarcimento del danno da ritardo ai sensi dell’art. 30, comma 4, c.p.a. e dell’art. 2-bis l. n. 241/1990. Con sentenza non definitiva n. 1183 del 9 luglio 2025 il TAR aveva già accolto l’azione avverso il silenzio-inadempimento e disposto la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria. Prima dell’udienza pubblica, la ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione sulla domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha preso atto della dichiarazione della ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della domanda risarcitoria e ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuto difetto di interesse. Il Collegio ha applicato il principio dispositivo, rilevando che la parte può disporre dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e dichiarare di non avere più interesse alla definizione del giudizio. In assenza del potere del giudice di procedere d’ufficio o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, la dichiarazione impone una pronuncia di improcedibilità. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell’espressa richiesta della ricorrente. La sentenza non incide sull’accertamento del silenzio-inadempimento già compiuto con la precedente sentenza non definitiva.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
Disciplinano l’azione avverso il silenzio e il relativo rito; nel caso concreto il rito è stato convertito per la trattazione della domanda risarcitoria.
art. 117, comma 6, c.p.a.
Consente la conversione del rito per la trattazione della domanda risarcitoria proposta contestualmente all’azione avverso il silenzio.
art. 25, commi 2-bis e 2-ter, d.lgs. n. 152/2006
Prevedono i termini del procedimento di VIA e il rimborso del 50% dei diritti di istruttoria, profili dedotti dalla ricorrente ma non definiti nel merito dalla sentenza.
art. 30, comma 4, c.p.a.
Costituiva il fondamento della domanda risarcitoria per il ritardo amministrativo, divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 2-bis l. n. 241/1990
Costituiva il fondamento della domanda risarcitoria per il danno da ritardo, non esaminata nel merito a seguito della dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte mantiene la disponibilità dell’azione sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
- Quando il ricorrente dichiara in modo espresso e tempestivo di non avere più interesse alla definizione della controversia, il giudice, non potendo procedere d’ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell’interesse ad agire, deve dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse riferita alla domanda risarcitoria comporta l’improcedibilità di tale domanda senza esame dei relativi presupposti sostanziali.
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